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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17514/2026

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ssa dalla Corte di appello di ReggioCalabriavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 23/10/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di ReggioCalabria, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui all'art. 640,comma 2ter cod. pen. dallo stesso commesso il 09/09/2017 in danno diGiuseppe Zampella.Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA], una volta captati inmaniera fraudolenta i dati della poste pay intestata allo Zampella, li avrebbe poiusati per trasferire 950 euro dal conto di quest'ultimo ad altro a lui intestato.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 640 cod. pen. e viziodi motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per ilreato di truffa.

Secondo il difensore la Corte territoriale ha ritenuto l'imputatoresponsabile della truffa per il solo fatto che lo stesso era titolare del contocorrente su cui è stato accreditato il provento della frode; elemento questo deltutto inidoneo a dimostrare che sia stato il [OSCURATO:PERSONA] a porre in essere gli artifici ei raggiri necessari per la configurabilità del reato, tanto più che non è statoaccertato che, al di là della titolarità formale, lo stesso avesse l'effettivadisponibilità del conto.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 131bis cod. pen. evizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità.

Secondo il ricorrente la Corte ha illegittimamente escluso la particolaretenuità del fatto valutando solo l'entità del danno, peraltro esiguo, omettendo divalutare tutti gli altri parametri indicati dall'art. 131bis cod. pen.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 640, comma 2ter cod. pen.

Lamotivazione dei giudici di merito sarebbe contraddittoria e illogica in quanto,dopo aver ammesso che non erano state accertate le modalità di consumazionedella truffa, i Giudici hanno poi comunque affermato che la stessa era avvenutacol mezzo informatico.2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Secondo il difensore la Corte hanegato le attenuanti generiche solo perché ha affermato che non sussistevanoelementi positivi per concederle omettendo di valutare quelli prospettati neimotivi di appello (quali la “esigua intensità del dolo”).2.5.

Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 53 legge n. 689 del1981 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inordine al rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive.

Il difensoreevidenzia che la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto inammissibile larichiesta di pene sostitutive per il solo fatto che il difensore non aveva la procuraspeciale, facendo erronea applicazione della disciplina processuale in materia.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo (avente ad oggetto l'affermazione di responsabilitàdell'imputato per la truffa) è inammissibile sia perché interamente versato infatto sia perché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di unaricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie acquisite ecorrettamente valutate, dal giudice di merito.La Corte territoriale (pag. 4) ha adeguatamente spiegato le ragioni per lequali il [OSCURATO:PERSONA] doveva rispondere del reato, evidenziando che, quand'anche nonfosse stato lui l'autore materiale dell'operazione fraudolenta, solo ipotizzando unpreventivo accordo con gli autori materiali della truffa si poteva spiegare il fattoche il provento del reato era stato accreditato sul suo conto corrente.

Si è altresìrilevato che, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito nel corso del processo unaspiegazione alternativa dei fatti (anche in ordine all'apertura e all'utilizzo delconto corrente postale a lui intestato da parte di terzi), non residuavano dubbi inordine al fatto che l'imputato fosse l'effettivo titolare e utilizzatore del conto eche, mettendolo a disposizione avesse, quanto meno, agevolato la consumazionedel delitto.

Si tratta di una motivazione nella quale non è dato riscontrare profilidi contraddittorietà o illogicità manifesta, a fronte della quale il difensore, purdenunciando apparentemente violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtàcontesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi adinvocare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che non èconsentita in questa sede.2.

Il secondo motivo (avente ad oggetto il mancato riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.) è inammissibile in quantomanifestamente infondato.

Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, questa Corte ha costantemente ribadito che la non punibilità perparticolare tenuità del fatto presuppone la concorrente sussistenza di tutti glielementi indicati dall'art. 131bis cod. pen., risultando quindi sufficiente adescludere l'applicazione dell'esimente anche l'esistenza di un solo elementoreputato ostativo da parte del giudice di merito (cfr Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01).

Nel caso in esame, la Corte ha ritenutoche il danno cagionato alla vittima (950 euro, peraltro mai restituiti) non potesseobiettivamente dirsi “esiguo” (come richiesto dalla norma in esame).

E' poiappena il caso di evidenziare che il giudizio sulla esiguità del danno implica unavalutazione di fatto che rientra nella competenza esclusiva del giudice del giudicedi merito e non è quindi sindacabile in questa sede, se si mantiene – come nelcaso in esame – nei limiti della ragionevolezza e non manifesta illogicità.3.

Il terzo motivo, con il quale si contesta la ritenuta aggravante, èinammissibile per le stesse ragioni sopra esposte in relazione al primo motivo.

LaCorte ha infatti chiarito (pag. 5) che, posto che la persona offesa avevadichiarato di non aver mai comunicato ad alcuno le credenziali per utilizzare lasua poste pay (ipotizzando anzi in denuncia che la stessa fosse stata “clonata”),non residuava altra possibilità se non quella di ritenere che qualcuno avessecarpito i codici di accesso e fosse poi penetrato nel sistema informatico dellePoste utilizzando l'identità digitale della persona offesa per effettuare iltrasferimento di fondi.

Anche in questo caso, dunque, le censure della difesa –più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, silimitano sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie daparte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.4.

Il quarto motivo, con cui si lamenta la mancata concessione dellemotivo di gravame sul quale i giudici di appello hanno fornito motivazioneadeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta.

Comecostantemente ribadito da questa Corte l'applicazione della circostanze generiche(così come il loro diniego) costituisce esercizio del potere discrezionale delgiudice di merito, che sfugge al controllo di legittimità, sempre che di esso siadata adeguata motivazione.

Quanto poi a tale onere motivazionale, si è più volteaffermato che, non essendo le attenuanti generiche un diritto dell'imputato(neppure quando incensurato), il loro riconoscimento postula l'esistenza dielementi positivi che ne giustifichino la concessione e quindi il mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza ditali elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01).

Si è altresì precisato che al fine di ritenere oescludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prenderein considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), sicché ancheun solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., può risultare all'uoposufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

La sentenzaimpugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenuta ai principidi diritto sopra esposti, avendo i giudici evidenziato, da un lato, che mancavanoelementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall'altro,che doveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la biografiapenale dell'imputato.

Il difensore non si confronta con i sopra esposti argomenti,e, a ben vedere, non ha neppure indicato quali erano gli elementi positivi in forzadei quali l'imputato era meritevole del beneficio di legge invocato.5.

Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte ha infatti respinto la richiesta di applicazione delle pene sostitutiverilevando che non c'era il consenso dell'imputato alla sostituzione e che ildifensore non aveva la procura speciale per manifestarlo.

La Corte ha quindifatto corretta applicazione dell'art. 58, comma 4. legge n. 689 del 1981 (comemodificato dal D. Lgs 19/03/2024 n. 31) e dell'art. 598bis, comma 1bis, cod.proc. pen. (anch'esso introdotto dal già citato D. Lgs n. 31 del 2024), secondo ilquale, fermo restando che la richiesta di pena sostitutiva deve essere oggetto diun motivo di appello ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., la manifestazione delconsenso a tale sostituzione, effettuata dall'imputato personalmente o a mezzodi procuratore speciale, può intervenire, al più tardi, sino a 15 giorni primadell'udienza nei motivi aggiunti o con memoria.

Ciò detto, il difensore delricorrente non contesta neppure che l'imputato non gli aveva rilasciato procuraspeciale per esprimere il consenso alla sostituzione della pena (procura che,infatti, anche in questa sede non ha né allegato né indicato ai sensi dell'art. 165disp. att. cod. proc. pen.), ma sembra dolersi del fatto che i Giudici non gliabbiano consentito di procurarsela rinviando a tal fine il processo.

E' tuttaviaevidente che, tenuto anche conto che il termine per manifestare il consenso dicui all'art. 598bis, comma 1bis, era oramai decorso, tale rinvio non era impostoné previsto da alcuna norma, e men che meno dall'art. 598bis, comma 4, cod.proc. pen., invocato dal ricorrente, il quale disciplina tutt'altra ipotesi: vale a direil caso in cui, per effetto della decisione dell'appello, sia applicata una pena che(a differenza di quella inflitta in primo grado) consenta l'applicazione di penesostitutive (ipotesi che non ricorre pacificamente nel caso in esame).6.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssa dalla Corte di appello di ReggioCalabriavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23/10/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di ReggioCalabria, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui all'art. 640,comma 2ter cod. pen. dallo stesso commesso il 09/09/2017 in danno diGiuseppe Zampella.Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA], una volta captati inmaniera fraudolenta i dati della poste pay intestata allo Zampella, li avrebbe poiusati per trasferire 950 euro dal conto di quest'ultimo ad altro a lui intestato.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 640 cod. pen. e viziodi motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per ilreato di truffa. Secondo il difensore la Corte territoriale ha ritenuto l'imputatoresponsabile della truffa per il solo fatto che lo stesso era titolare del contocorrente su cui è stato accreditato il provento della frode; elemento questo deltutto inidoneo a dimostrare che sia stato il [OSCURATO:PERSONA] a porre in essere gli artifici ei raggiri necessari per la configurabilità del reato, tanto più che non è statoaccertato che, al di là della titolarità formale, lo stesso avesse l'effettivadisponibilità del conto.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 131bis cod. pen. evizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità. Secondo il ricorrente la Corte ha illegittimamente escluso la particolaretenuità del fatto valutando solo l'entità del danno, peraltro esiguo, omettendo divalutare tutti gli altri parametri indicati dall'art. 131bis cod. pen.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 640, comma 2ter cod. pen. Lamotivazione dei giudici di merito sarebbe contraddittoria e illogica in quanto,dopo aver ammesso che non erano state accertate le modalità di consumazionedella truffa, i Giudici hanno poi comunque affermato che la stessa era avvenutacol mezzo informatico.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al diniego delle attenuanti generiche. Secondo il difensore la Corte hanegato le attenuanti generiche solo perché ha affermato che non sussistevanoelementi positivi per concederle omettendo di valutare quelli prospettati neimotivi di appello (quali la “esigua intensità del dolo”).2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 53 legge n. 689 del1981 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inordine al rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive. Il difensoreevidenzia che la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto inammissibile larichiesta di pene sostitutive per il solo fatto che il difensore non aveva la procuraspeciale, facendo erronea applicazione della disciplina processuale in materia.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo (avente ad oggetto l'affermazione di responsabilitàdell'imputato per la truffa) è inammissibile sia perché interamente versato infatto sia perché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di unaricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie acquisite ecorrettamente valutate, dal giudice di merito.La Corte territoriale (pag. 4) ha adeguatamente spiegato le ragioni per lequali il [OSCURATO:PERSONA] doveva rispondere del reato, evidenziando che, quand'anche nonfosse stato lui l'autore materiale dell'operazione fraudolenta, solo ipotizzando unpreventivo accordo con gli autori materiali della truffa si poteva spiegare il fattoche il provento del reato era stato accreditato sul suo conto corrente. Si è altresìrilevato che, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito nel corso del processo unaspiegazione alternativa dei fatti (anche in ordine all'apertura e all'utilizzo delconto corrente postale a lui intestato da parte di terzi), non residuavano dubbi inordine al fatto che l'imputato fosse l'effettivo titolare e utilizzatore del conto eche, mettendolo a disposizione avesse, quanto meno, agevolato la consumazionedel delitto. Si tratta di una motivazione nella quale non è dato riscontrare profilidi contraddittorietà o illogicità manifesta, a fronte della quale il difensore, purdenunciando apparentemente violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtàcontesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi adinvocare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che non èconsentita in questa sede.2. Il secondo motivo (avente ad oggetto il mancato riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.) è inammissibile in quantomanifestamente infondato. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, questa Corte ha costantemente ribadito che la non punibilità perparticolare tenuità del fatto presuppone la concorrente sussistenza di tutti glielementi indicati dall'art. 131bis cod. pen., risultando quindi sufficiente adescludere l'applicazione dell'esimente anche l'esistenza di un solo elementoreputato ostativo da parte del giudice di merito (cfr Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01). Nel caso in esame, la Corte ha ritenutoche il danno cagionato alla vittima (950 euro, peraltro mai restituiti) non potesseobiettivamente dirsi “esiguo” (come richiesto dalla norma in esame). E' poiappena il caso di evidenziare che il giudizio sulla esiguità del danno implica unavalutazione di fatto che rientra nella competenza esclusiva del giudice del giudicedi merito e non è quindi sindacabile in questa sede, se si mantiene – come nelcaso in esame – nei limiti della ragionevolezza e non manifesta illogicità.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la ritenuta aggravante, èinammissibile per le stesse ragioni sopra esposte in relazione al primo motivo. LaCorte ha infatti chiarito (pag. 5) che, posto che la persona offesa avevadichiarato di non aver mai comunicato ad alcuno le credenziali per utilizzare lasua poste pay (ipotizzando anzi in denuncia che la stessa fosse stata “clonata”),non residuava altra possibilità se non quella di ritenere che qualcuno avessecarpito i codici di accesso e fosse poi penetrato nel sistema informatico dellePoste utilizzando l'identità digitale della persona offesa per effettuare iltrasferimento di fondi. Anche in questo caso, dunque, le censure della difesa –più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, silimitano sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie daparte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta la mancata concessione dellemotivo di gravame sul quale i giudici di appello hanno fornito motivazioneadeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta. Comecostantemente ribadito da questa Corte l'applicazione della circostanze generiche(così come il loro diniego) costituisce esercizio del potere discrezionale delgiudice di merito, che sfugge al controllo di legittimità, sempre che di esso siadata adeguata motivazione. Quanto poi a tale onere motivazionale, si è più volteaffermato che, non essendo le attenuanti generiche un diritto dell'imputato(neppure quando incensurato), il loro riconoscimento postula l'esistenza dielementi positivi che ne giustifichino la concessione e quindi il mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza ditali elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01). Si è altresì precisato che al fine di ritenere oescludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prenderein considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), sicché ancheun solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., può risultare all'uoposufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). La sentenzaimpugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenuta ai principidi diritto sopra esposti, avendo i giudici evidenziato, da un lato, che mancavanoelementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall'altro,che doveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la biografiapenale dell'imputato. Il difensore non si confronta con i sopra esposti argomenti,e, a ben vedere, non ha neppure indicato quali erano gli elementi positivi in forzadei quali l'imputato era meritevole del beneficio di legge invocato.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte ha infatti respinto la richiesta di applicazione delle pene sostitutiverilevando che non c'era il consenso dell'imputato alla sostituzione e che ildifensore non aveva la procura speciale per manifestarlo. La Corte ha quindifatto corretta applicazione dell'art. 58, comma 4. legge n. 689 del 1981 (comemodificato dal D. Lgs 19/03/2024 n. 31) e dell'art. 598bis, comma 1bis, cod.proc. pen. (anch'esso introdotto dal già citato D. Lgs n. 31 del 2024), secondo ilquale, fermo restando che la richiesta di pena sostitutiva deve essere oggetto diun motivo di appello ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., la manifestazione delconsenso a tale sostituzione, effettuata dall'imputato personalmente o a mezzodi procuratore speciale, può intervenire, al più tardi, sino a 15 giorni primadell'udienza nei motivi aggiunti o con memoria. Ciò detto, il difensore delricorrente non contesta neppure che l'imputato non gli aveva rilasciato procuraspeciale per esprimere il consenso alla sostituzione della pena (procura che,infatti, anche in questa sede non ha né allegato né indicato ai sensi dell'art. 165disp. att. cod. proc. pen.), ma sembra dolersi del fatto che i Giudici non gliabbiano consentito di procurarsela rinviando a tal fine il processo. E' tuttaviaevidente che, tenuto anche conto che il termine per manifestare il consenso dicui all'art. 598bis, comma 1bis, era oramai decorso, tale rinvio non era impostoné previsto da alcuna norma, e men che meno dall'art. 598bis, comma 4, cod.proc. pen., invocato dal ricorrente, il quale disciplina tutt'altra ipotesi: vale a direil caso in cui, per effetto della decisione dell'appello, sia applicata una pena che(a differenza di quella inflitta in primo grado) consenta l'applicazione di penesostitutive (ipotesi che non ricorre pacificamente nel caso in esame).6. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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