CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44485/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bari con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato i CID ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed C 2.000,00 di multa relativamente al reato loro contestato (art. 81, 110 cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup. - accertato il 7 novembre 2013 -. 2. I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancanza della motivazione e violazione di legge sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2. 2. Violazione di legge e vizio della motivazione sull'uso personale dello stupefacente. 2. 3. Mancanza della motivazione sul concorso e sulla partecipazione dei tre all'attività di spaccio (contributo causale di ognuno). 2. 4. Violazione di legge e vizio della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. 3. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto; inoltre, si richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La Corte di Appello (ed il giudice di primo grado) ha motivato adeguatamente sulla destinazione della sostanza stupefacente alla vendita laddove rileva la quantità dello stupefacente e il possesso di materiali idonei al confezionamento (un trituratore, un coltellino e un rotolo di carta stagnola). Infine, la RG. ha dovuto attendere molto tempo prima dell'apertura della porta dove si trovavano i tre imputati, sentendo da fuori numerosi tiri di sciacquone del gabinetto e osservando un imputato disfarsi della sostanza con il lancio dalla finestra. Si tratta, comunque, di un evidente accertamento di fatto. La Corte di Cassazione, infatti, da sempre ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). I ricorsi, sul punto, articolati in fatto, risultano estremamente generici, e si limitano a reiterare le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 4. Per il concorso di tutti gli imputati la Corte di appello evidenzia come due degli imputati erano intenti a disperdere la sostanza nel WC mentre un altro buttava parte della sostanza dalla finestra. 5. Per il 131 bis cod. pen. la Corte di appello con motivazione sintetica esclude la possibilità di applicazione della particolare tenuità del fatto; inoltre, la pena non è stata determinata nel minimo edittale e, pertanto, anche implicitamente la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità: «L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza dì condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto» (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701). 6. Manifestamente infondati anche i motivi sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello evidenzia l'assenza di elementi positivi da considerare (ad esclusione dell'incensuratezza). La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 ciascuno e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]