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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06297/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste - in sede di accertamento della impossibilità di collaborazione con la giustizia, per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, presupposto per l'accesso a misure alternative e benefici penitenziari di [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati ex 4-bis, comma 1, Ord. pen. - pronunciava in senso negativo.

L'accertamento richiesto, secondo quanto in ordinanza riferito, replicava quello già effettuato, in senso sfavorevole per il condannato, dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 2 febbraio 2019, la cui decisione, dopo il vaglio di questa Corte, era passata in giudicato.

Rispetto a quest'ultima, l'interessato non aveva indicato alcun elemento di reale novità, essendosi limitato a reiterare prospettazioni già disattese e spinto a contestare, offrendo una diversa lettura dei mezzi di prova, il contenuto delle condanne passate in giudicato.

La competente Direzione distrettuale antimafia, per parte sua, aveva ribadito che non erano stati ancora individuati tutti gli appartenenti al sodalizio mafioso da Attanasio diretto, né erano state integralmente accertate le condotte, perpetrate nell'interesse del sodalizio, a lui addebitate.

2. Attanasio ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante il quale denuncia violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità di motivazione e travisamento del fatto.

Il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte (n. 51889 del 2019) che, nel definire il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Perugia, ne aveva emendato i passaggi argomentativi riferiti a talune vicende processuali, tra cui l'omicidio Campisi, e assume che l'ordinanza impugnata non avrebbe registrato correttamente tale dato.

Il ricorrente, negato il ruolo di capo dell'organizzazione, successivamente ripercorre le vicende processuali ulteriori, già scrutinate nella anzidetta decisione, asserendo di aver rappresentato al giudice a quo gli elementi, in precedenza erroneamente apprezzati, che indurrebbero incontrovertibilmente a ritenere la completezza degli accertamenti giurisdizionali già operati, che sue nuove dichiarazioni non sarebbero in grado di arricchire.

Il ricorrente, infine, nega che la ribadita presunzione d'innocenza rispetto a talune condotte di reato osti alla declaratoria di impossibilità di collaborazione, e - nel contestare la relazione della Direzione distrettuale antimafia di Catania - fa riferimento a pronunce giudiziarie che escluderebbero il persistere dei collegamenti e l'attualità della sua militanza associativa.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso (da ultimo, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01).

La preclusione del giudicato esecutivo resta inoperante solo quando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice già pronunciatosi (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358-01).

3. Ciò posto, osserva il Collegio che la sentenza di questa Corte n. 51889 del 2019 (dal ricorrente stesso richiamata) ebbe conclusivamente a respingere il ricorso per cassazione, che Attanasio aveva proposto avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Perugia, la quale - all'esito di ampia disamina degli argomenti, di fatto e di diritto, addotti dall'interessato, ritenuta in parte qua ineccepibile in sede di legittimità - aveva accertato la possibilità di utile collaborazione rispetto alle condotte di partecipazione alla cosca mafiosa (di cui alla sentenza 1 dicembre 2005 del G.u.p. del Tribunale di Catania) e di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico dì sostanze stupefacenti (della quale il ricorrente era stato riconosciuto quale promotore e organizzatore con sentenza 19 maggio 2007 del medesimo G.u.p.).

L'ordinanza impugnata evoca in modo appropriato il giudicato così formatosi ai danni del condannato, e correttamente ne sottolinea il carattere preclusivo, osservando che Attanasio, nel reiterare l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile rispetto alle vicende processuali sopra indicate, non aveva addotto alcun fatto sopravvenuto dirimente, né circostanze preesistenti che non avessero già formato oggetto di considerazione giudiziale.

Egli si era invece profuso in una diffusa rivisitazione critica della decisione già adottata, sottolineandone errori e lacune, fornendo pretesi chiarimenti che in realtà ribadivano prospettazioni già valutate e disattese, nonché pretendendo, per alcuni aspetti, di rivedere e superare quanto irrevocabilmente sancito dalle sentenze irrevocabili di condanna.

4. La piana lettura dell'odierno ricorso riscontra, in tutta evidenza, la bontà di tali argomentazioni.

Il ricorso infatti, nella parte realmente rilevante ai fini della decisione odierna - lungi dall'evidenziare gli elementi di oggettiva reale novità, che consentirebbero di superare il giudicato esecutivo, collegando all'omessa valutazione di questi ultimi le articolate censure - passa essenzialmente in rassegna circostanze e aspetti già obiettivamente considerati dal giudice di sorveglianza perugino, tentando di dimostrare l'erroneità dell'apprezzamento a suo tempo operato.

Tale impostazione non è ammessa perché confligge, per le ragioni esposte, con i principi che governano il giudicato medesimo e ne delimitano l'efficacia conformativa in ordine all'oggetto su cui esso è sceso.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste - in sede di accertamento della impossibilità di collaborazione con la giustizia, per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, presupposto per l'accesso a misure alternative e benefici penitenziari di [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati ex 4-bis, comma 1, Ord. pen. - pronunciava in senso negativo. L'accertamento richiesto, secondo quanto in ordinanza riferito, replicava quello già effettuato, in senso sfavorevole per il condannato, dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 2 febbraio 2019, la cui decisione, dopo il vaglio di questa Corte, era passata in giudicato. Rispetto a quest'ultima, l'interessato non aveva indicato alcun elemento di reale novità, essendosi limitato a reiterare prospettazioni già disattese e spinto a contestare, offrendo una diversa lettura dei mezzi di prova, il contenuto delle condanne passate in giudicato. La competente Direzione distrettuale antimafia, per parte sua, aveva ribadito che non erano stati ancora individuati tutti gli appartenenti al sodalizio mafioso da Attanasio diretto, né erano state integralmente accertate le condotte, perpetrate nell'interesse del sodalizio, a lui addebitate. 2. Attanasio ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante il quale denuncia violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità di motivazione e travisamento del fatto. Il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte (n. 51889 del 2019) che, nel definire il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Perugia, ne aveva emendato i passaggi argomentativi riferiti a talune vicende processuali, tra cui l'omicidio Campisi, e assume che l'ordinanza impugnata non avrebbe registrato correttamente tale dato. Il ricorrente, negato il ruolo di capo dell'organizzazione, successivamente ripercorre le vicende processuali ulteriori, già scrutinate nella anzidetta decisione, asserendo di aver rappresentato al giudice a quo gli elementi, in precedenza erroneamente apprezzati, che indurrebbero incontrovertibilmente a ritenere la completezza degli accertamenti giurisdizionali già operati, che sue nuove dichiarazioni non sarebbero in grado di arricchire. Il ricorrente, infine, nega che la ribadita presunzione d'innocenza rispetto a talune condotte di reato osti alla declaratoria di impossibilità di collaborazione, e - nel contestare la relazione della Direzione distrettuale antimafia di Catania - fa riferimento a pronunce giudiziarie che escluderebbero il persistere dei collegamenti e l'attualità della sua militanza associativa.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso (da ultimo, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01). La preclusione del giudicato esecutivo resta inoperante solo quando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice già pronunciatosi (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358-01). 3. Ciò posto, osserva il Collegio che la sentenza di questa Corte n. 51889 del 2019 (dal ricorrente stesso richiamata) ebbe conclusivamente a respingere il ricorso per cassazione, che Attanasio aveva proposto avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Perugia, la quale - all'esito di ampia disamina degli argomenti, di fatto e di diritto, addotti dall'interessato, ritenuta in parte qua ineccepibile in sede di legittimità - aveva accertato la possibilità di utile collaborazione rispetto alle condotte di partecipazione alla cosca mafiosa (di cui alla sentenza 1 dicembre 2005 del G.u.p. del Tribunale di Catania) e di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico dì sostanze stupefacenti (della quale il ricorrente era stato riconosciuto quale promotore e organizzatore con sentenza 19 maggio 2007 del medesimo G.u.p.). L'ordinanza impugnata evoca in modo appropriato il giudicato così formatosi ai danni del condannato, e correttamente ne sottolinea il carattere preclusivo, osservando che Attanasio, nel reiterare l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile rispetto alle vicende processuali sopra indicate, non aveva addotto alcun fatto sopravvenuto dirimente, né circostanze preesistenti che non avessero già formato oggetto di considerazione giudiziale. Egli si era invece profuso in una diffusa rivisitazione critica della decisione già adottata, sottolineandone errori e lacune, fornendo pretesi chiarimenti che in realtà ribadivano prospettazioni già valutate e disattese, nonché pretendendo, per alcuni aspetti, di rivedere e superare quanto irrevocabilmente sancito dalle sentenze irrevocabili di condanna. 4. La piana lettura dell'odierno ricorso riscontra, in tutta evidenza, la bontà di tali argomentazioni. Il ricorso infatti, nella parte realmente rilevante ai fini della decisione odierna - lungi dall'evidenziare gli elementi di oggettiva reale novità, che consentirebbero di superare il giudicato esecutivo, collegando all'omessa valutazione di questi ultimi le articolate censure - passa essenzialmente in rassegna circostanze e aspetti già obiettivamente considerati dal giudice di sorveglianza perugino, tentando di dimostrare l'erroneità dell'apprezzamento a suo tempo operato. Tale impostazione non è ammessa perché confligge, per le ragioni esposte, con i principi che governano il giudicato medesimo e ne delimitano l'efficacia conformativa in ordine all'oggetto su cui esso è sceso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] est
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