CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oretto Luca, [OSCURATO:PERSONA], quai figli ed eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 200/2023depositata il 11/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione del 12/1/2016, il signor [OSCURATO:PERSONA],premettendo di essere titolare di due conti correnti, n. 280406 e n. 2500,ha convenuto in giudizio la Banca, chiedendo che fosse ricalcolato il saldoNumero registro generale 23266/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 12264/2026Data pubblicazione 01/05/2026del c/c 280406 (con riscontro di un attivo di €. 332.826,52), previoaccertamento della nullità degli addebiti a titolo di interessi, spese ecommissioni per assenza di accordo scritto e previa depurazione degliinteressi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivie delle CMS. A sostegno della domanda l’attore ha dichiarato di produrredocumenti attestanti la concessione di finanziamenti e fidi a far data dal1994 e copia degli e/c del c/c 280406 dal 1/1/2003 al 30/9/2015,evidenziando di non aver avuto dalla banca né la copia del contratto diapertura del c/c, né gli e/c anteriori alla data del 1/1/2003.Il Tribunale di Pordenone, dopo aver disposto CTU, con sentenza del14/9/2020 ha accertato la nullità del rapporto di c/c n. 280406 e dellarelativa apertura di credito per mancanza della forma scritta, ha applicatoi tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, ha limitato l’esame al periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-30/9/2015 (a causa dell’incompletezza della documentazione contabile),ha neutralizzato gli effetti della capitalizzazione degli interessi, ha rilevato,sulla base della CTU, che non risultavano addebitate né la CMS nécommissioni analoghe, ha espunto spese non pattuite, ha escluso, in baseai principi sull’onere della prova, l’applicazione del criterio del “saldo zero”,e ha rideterminato il saldo attivo del c/c 280406 in €. 17.210,76 alla datadel 30/9/2015, rigettando le ulteriori domande. In punto prescrizione,rilevata l’assenza di prova dell’esistenza di affidamento, ha consideratosolutorie le rimesse effettuate sui saldi negativi.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, sostenendo, fra l’altro, chedovesse trovare applicazione il criterio del saldo zero, quale conseguenzadell’accertata nullità degli addebiti ultralegali e della mancata produzioneda parte della Banca deli e/c dalla data di apertura del rapporto. [OSCURATO:PERSONA] proposto appello incidentale tardivo, sostenendo, tra l’altro,l’indeterminatezza della domanda attorea.La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza pubblicata l’11/42023, hadichiarato inammissibile l’appello incidentale e ha accolto parzialmenteNumero registro generale 23266/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 12264/2026Data pubblicazione 01/05/2026quello principale, rideterminando il saldo del c/c nella misura di €.60.689,21 a credito del correntista e accertando la sussistenza di uncomplessivo credito di quest’ultimo pari a €. 113.689,21.La Corte, in particolare, da un lato ha rilevato che poteva riscontrarsil’esistenza di un affidamento di fatto, sulla base degli accertamenti delCTU, e ha pertanto considerato ripristinatorie le rimesse effettuate,dall’altro lato ha confermato che, in ragione dell’incompletezza delladocumentazione contabile e dell’onere della prova gravante sul correntistafallimento della richiesta ex art. 119 TUB, non aveva proposto in causal’istanza di esibizione ex art. 2010 c.p.c.), doveva escludersi il ricorso alcriterio del “saldo zero” e l’accertamento contabile doveva assumere comedato di partenza il saldo del conto risultante dal primo estratto contodisponibile.2) Con ricorso notificato il 13/11/2023 il sig. [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, proponendo ununico motivo di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Con comparsa del 13/11/2025 sono intervenuti in causa i sig.ri LucaMoretto e [OSCURATO:PERSONA], quali figli ed eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA],deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].La parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione ed errata applicazione dellenorme in materia di prova del saldo di conto corrente in difetto diproduzione completa degli estratti conto nell’ambito di una azione diaccertamento negativo. Violazione delle norme di cui agli articoli 2697 cc116 cpc e 117 e 119 TUB in relazione all’art 360 n. 3 cpc”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, in violazionedel principio dell’onere della prova e dell’art. 2697 c.c., esclusoNumero registro generale 23266/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 12264/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’applicazione del criterio del “saldo zero” nella ricostruzione contabile delrapporto di conto corrente in esame.Il ricorrente, in particolare, sostiene che, in materia di ripartizionedell’onere della prova nell’ambito delle azioni di accertamento negativo delcredito bancario, i principi generali sull’onere della prova trovanoapplicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia statainstaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo,con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice (convenuta in accertamento) le conseguenze della mancatadimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.Il ricorrente sottolinea che, nel presente caso, la Banca non è stata ingrado di produrre la documentazione scritta inerente alle pattuizioni con ilcliente, neppure a fronte della richiesta ex art. 119 TUB del correntista,che era la Banca a dover dimostrare l’esistenza di una causa debendi chepotesse giustificare le annotazioni contabili e che, stante l’assenza di altrielementi di prova che consentissero di accertare il saldo del conto nelperiodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti chepermettessero di ritenere pacifica l’esistenza di un credito o di un debito diun certo importo con riferimento a tale arco temporale, il Giudice di meritoavrebbe dovuto procedere alla determinazione del rapporto di dare eavere, con riguardo al periodo successivo, per cui constavano gli estratticonto, previo azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratticonto.Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che il correntista, che propone una domanda diaccertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di c/c opromuove azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte atitolo di interessi, commissioni e spese eccedenti rispetto al dovuto,secondo i principi sull’onere della prova, deve provare i fatti costitutiviNumero registro generale 23266/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 12264/2026Data pubblicazione 01/05/2026della sua pretesa, ossia la nullità di una o più clausole e l'avvenutaannotazione degli addebiti contestati.A tal fine egli è tenuto a produrre in giudizio il contratto e gli estratticonto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto.Va osservato che se il correntista si limita a produrre ladocumentazione relativa solo ad alcuni periodi del rapporto, il giudice benpuò integrare la prova lacunosa con altri mezzi officiosi, disponendo, adesempio, una consulenza tecnico-contabile ed utilizzando il saldorisultante dal primo estratto conto in ordine di tempo disponibile eacquisito agli atti.Questa Corte ha costantemente precisato che, “laddove l'attorecorrentista non adempia compiutamente all'onere di dare prova -mediante deposito di tutti gli estratti periodici di conto - tanto deipagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento a undeterminato periodo di durata del rapporto, per determinare il saldo delperiodo successivo a quello non documentato si partirà dal primo saldodisponibile; e laddove detto primo saldo risulti a debito del cliente, nondovrà procedersi all'azzeramento del rapporto con riferimento al periodoprecedente non documentato (ovvero non si deve partire dal un saldo paria zero,) essendo onere del correntista la dimostrazione dell'andamento delrapporto dal suo inizio, ed anche di dimostrare che il saldo debitorerisultante dal primo estratto disponibile sia minore ovvero insussistente;quindi il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti delcessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dalprimo saldo a debito del cliente, risultante dal primo estratto disponibileprodotto dall'attore oppure dalla banca in adempimento di un ordine diesibizione a lei impartito dal giudice di merito” (Cass. civ., sez. I,12/11/2025, n. 29908).Si veda anche, per es., Cass. civ., sez. I, 12/05/2022, n. 15253, sulladiversa disciplina in caso di correntista convenuto o attore (sia perNumero registro generale 23266/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 12264/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’accertamento del saldo del conto corrente, che per la ripetizione diindebito): “In tema di onere della prova nei rapporti bancari di contocorrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione diinteressi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri lamancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi unsaldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui ilcorrentista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella primaipotesi l'accertamento del dare e dell'avere può attuarsi con l'impiego diulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete chediano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sonostati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi queglielementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idoneiquantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo nondocumentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito diimprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione delrapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che iconteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale delprimo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domandadeve essere respinta. Invece, nel caso di domanda proposta dalcorrentista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi conl'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a darragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodottigli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi, i qualiconsentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale nondocumentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primodegli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare chein quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldodebitore documentato” (nello stesso senso, per es.: Cass. civ., sez. I,19/07/2021, n. 20635; Cass. civ., sez. I, 17/01/2024, n. 1763: “ilNumero registro generale 23266/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 12264/2026Data pubblicazione 01/05/2026correntista che agisca per la rideterminazione del saldo del proprio c/c oper la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova…ilmancato adempimento…non comporta punto che, per il periodosuccessivo, in cui i pagamenti risultano invece documentati da tali estrattiil primo dei quali evidenziante un saldo a debito del cliente in riferimentoal periodo precedente…,si debba partire da un saldo pari a zero (cfr. Cass.n. 30789 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019;Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 28945 del 2017; Cass. n. 500 del2017)”.Nel presente caso, è il ricorrente ad aver agito in giudizio, contestandol’addebito di varie poste illegittime e chiedendo la rideterminazione delsaldo contabile del conto corrente, e pertanto grava su di esso l’onere diprovare l’andamento del rapporto sin dall’inizio e, alla luce della mancataproduzione della documentazione necessaria, non può farsi lugo al c.d.azzeramento del saldo iniziale, come sarebbe invece doveroso nell’ipotesidi domande incrociate delle parti.A quest’ultimo proposito, si veda la costante giurisprudenza di questaCorte: “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stataesclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici acarico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratticonto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, laproposizione di contrapposte domande da parte della banca e delcorrentista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova dellapropria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova checonsentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed inmancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifical'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certoimporto, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere,con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto,procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cass.Numero registro generale 23266/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 12264/2026Data pubblicazione 01/05/2026civ., sez. I, 28/05/2025, n. 14269; nello stesso senso: Cass. civ., sez. I,2/05/2024, n. 11735; Cass. civ., sez. I, 25/07/2023, n. 22276; Cass. cv.,sez. I, 19/09/2022, n. 27362; Cass. civ., sez. I, 29/10/2020, n. 23852).Pertanto, si ritiene che la Corte d’Appello abbia fatto buon uso deiprincipi sull’onere della prova, senza alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.1.2) Né è accoglibile l’osservazione del correntista, secondo la qualeegli avrebbe assolto al proprio onere probatorio attraverso l’esercizio dellarichiesta ex art. 119 TUB (non soddisfatta dalla Banca).Infatti, al fine di assolvere totalmente al proprio onere probatorio, laparte gravata da tale onere deve utilizzare tutti gli strumenti probatori asua disposizione e, nel presente caso, come correttamente rilevato dallaCorte d’Appello, il ricorrente non ha proposto, nel corso del giudizio dimerito, l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.Secondo questa Corte, “il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119,comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia delladocumentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essereesercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza diesibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che ladocumentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto dirichiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novantagiorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativaconsegna”.Nel caso in cui il cliente non utilizzi lo strumento dell’istanza diesibizione, non può dirsi che abbia completamente assolto al proprio onereprobatorio.2) Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheNumero registro generale 23266/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 12264/2026Data pubblicazione 01/05/2026ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €.4.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% suicompensi, e agli accessori di legge;Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 2/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti