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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 30739/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17669-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; \\I - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' CARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2181/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 404/2019, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva di accertare l'efficacia di giudicato della sentenza n. 577/2005 dello stesso Tribunale emessa tra le parti e [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata escluso l'acquisto per usucapione da parte del convenuto della proprietà esclusiva di beni immobili siti in Augusta.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello le attrici.

La Corte d'appello di Catania, con la sentenza n. 2181 del 17 dicembre 2020, ha accolto il gravame e per l'effetto ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva acquistato per usucapione la proprietà esclusiva dei beni oggetto di causa.

Disattesa l'eccezione di nullità della citazione in appello, la Corte distrettuale rilevava che aveva errato il Tribunale nel reputare coperta da efficacia di giudicato la precedente sentenza n. 379/2013 della Corte d'appello di Catania, che riformando la sentenza n. 577/2005 del Tribunale di Siracusa aveva accolto la domanda di usucapione proposta dal Franco, e ciò in quanto la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 15930/2019.

Non vi era quindi alcun accertamento con efficacia di giudicato tra le parti, il che implicava l'accoglimento dell'originaria domanda delle attrici, posto che il Franco non aveva offerto alcuna prova dell'intervenuta usucapione, trattandosi peraltro della pretesa usucapione di un bene comune.

Ric. 2021 n. 17669 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -2-

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], Domenico, Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dalle controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistano i presupposti per la decisone in camera di consiglio ai sensi art. 380-bis c,p.c., non ricorrendo le ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo, e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione seconda civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17669-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; \\I - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' CARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2181/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 404/2019, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva di accertare l'efficacia di giudicato della sentenza n. 577/2005 dello stesso Tribunale emessa tra le parti e [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata escluso l'acquisto per usucapione da parte del convenuto della proprietà esclusiva di beni immobili siti in Augusta. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello le attrici. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza n. 2181 del 17 dicembre 2020, ha accolto il gravame e per l'effetto ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva acquistato per usucapione la proprietà esclusiva dei beni oggetto di causa. Disattesa l'eccezione di nullità della citazione in appello, la Corte distrettuale rilevava che aveva errato il Tribunale nel reputare coperta da efficacia di giudicato la precedente sentenza n. 379/2013 della Corte d'appello di Catania, che riformando la sentenza n. 577/2005 del Tribunale di Siracusa aveva accolto la domanda di usucapione proposta dal Franco, e ciò in quanto la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 15930/2019. Non vi era quindi alcun accertamento con efficacia di giudicato tra le parti, il che implicava l'accoglimento dell'originaria domanda delle attrici, posto che il Franco non aveva offerto alcuna prova dell'intervenuta usucapione, trattandosi peraltro della pretesa usucapione di un bene comune. Ric. 2021 n. 17669 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -2- 3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], Domenico, Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dalle controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistano i presupposti per la decisone in camera di consiglio ai sensi art. 380-bis c,p.c., non ricorrendo le ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo, e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione seconda civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda s