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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28787/2026

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ppello di Firenze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale difinale di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa,per i reati di cui all’ art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrativedella disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degliesplosivi) (capo a), art. 648 cod. pen. (capo b), 81, secondo comma, cod. pen.artt. 2 e 7 della legge n. 1895 del 1967 (capo c) e all’ art. 697 cod. pen. (capo1.1.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con laquale l’imputato è stato condannato in ordine al reato di cui all’art. 23 della leggen. 110 del 1975 in quanto deteneva un fucile monocanna cal. 24 privo di marca enumero di matricola, ritenuta arma clandestina in quanto sprovvista dei numeri,dei contrassegni e delle sigle imposte dall’art. 11 della medesima legge.

Ha poiconfermato la responsabilità per il reato di ricettazione in riferimento sia all’armasopra indicata, sia in riferimento alla parte di arma costituita dalla canna perfucile semiautomatico tagliata marca beretta cal. 12, di cui ai capi c) e d) delleimputazioni.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diricorso.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degliarticoli 11 e 23 della legge n. 110 del 1975 con riferimento al capo a) delleimputazioni, avente ad oggetto la detenzione di un fucile monocanna cal. 23privo di marca e numero di matricola, ritenuta arma clandestina perchésprovvista dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all’articolo 11 dellapredetta legge.Ad avviso della difesa, i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere chel’obbligo di cui all’art. 11 della legge n. 110 del 1975, ovvero di presentare learmi, come quella di cui al capo a), prodotte prima dell’entrata in vigore dellacitata legge al [OSCURATO:PERSONA] di prova nazionale - e la relativa eccezione concernente learmi prodotte e importate prima del 1920 - opererebbe solo con riferimento aarmi prodotte e importate da soggetti autorizzati e non anche nella fattispecie incui viene in rilievo un’arma artigianalmente assemblata.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione delladisposizione di cui all’art. 648 cod. pen., avendo ritenuto integrata la prova delreato in questione, in relazione all’arma sopra indicata, sulla base della meraritenuta clandestinità e in assenza di una specifica provenienza delittuosadell’arma.Sussisterebbe, poi, una analoga erronea applicazione della disposizione di cuiall’art. 648 cod. pen., anche con riferimento ai reati di ricettazione di cui ai capic) e d) in relazione alla canna per fucile semiautomatico tagliata marca Beretta,in quanto la Corte di appello ha ritenuto di poter far coincidere la prova dellaprovenienza della stessa da delitto non sulla base dell’accertamento delpregresso delitto, ma da una qualsiasi pregressa azione illecita.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

In data 9 aprile 2026, il difensore ha depositato conclusioni scritteribadendo i motivi a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza conrinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce l’erronea applicazionedegli artt. 11 e 23 della legge n. 110 del 1975, non è fondato.La difesa assume che, essendosi accertato che l’arma di cui al capo a) risalea un periodo di fabbricazione anteriore all’entrata in vigore della legge n. 110 del1975 – la quale ha introdotto l’obbligo di matricolazione delle armi e della loropresentazione al [OSCURATO:PERSONA] di Prova –, la mancanza della matricola nonpotrebbe assumere rilievo ai fini della configurabilità del reato, potendo trattarsidi arma prodotta anteriormente al 1920, evenienza che avrebbe potutodeterminare l’esenzione dal relativo obbligo.In primo luogo, deve rilevarsi che il ricorrente, contrariamente a quantoaffermato nella sentenza impugnata - invoca l’applicazione della disciplina di cuiall’art. 11 della legge n. 110 del 1975 e della correlata eccezione anche aisoggetti diversi da colo che producono e importano le armi e quindi al ricorrentesenza, tuttavia, allegare né dimostrare che l’arma in questione fosse statafabbricata anteriormente al 1920.Manca, in altri termini, la prova del presupposto che avrebbe consentito diderogare alla regola generale introdotta dalla legge n. 110 del 1975, in forzadella quale le armi già esistenti avrebbero dovuto essere presentate per laprescritta regolarizzazione mediante matricolazione, ad eccezione di quellerisalenti a prima del 1920.Peraltro, questa Corte ha affermato che chiunque detiene un'arma comuneda sparo deve sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi prescritti dall'art. 11della legge 18 aprile 1975, n. 110, cosicché non può invocare la situazione diignoranza della loro abrasione o cancellazione (conf. n. 399/93, Rv. 193178)(Sez. 1, n. 11908 del 18/01/2019, Passaro, Rv. 275321 - 01) ed ha altresìaffermato che integra il reato di detenzione di armi clandestine previsto dall'art.23 della legge n. 110 del 1975 (norme integrative per il controllo delle armi,delle munizioni e degli esplosivi) la detenzione di armi comuni da sparo prodottedopo il 1920 e prima dell'entrata in vigore della citata legge, non presentatetempestivamente al [OSCURATO:PERSONA] nazionale di prova per l'apposizione del numero dimatricola di cui fossero sprovviste. (Sez. 1, n. 25118 del 09/06/2010, Erion, Rv.247712 - 01).Anche da tali arresti, deve trarsi la conferma del principio secondo cui è coluiil quale detiene un’arma a dover dare conto della sussistenza delle condizioni inragione delle quali avrebbe potuto legittimamente sottrarsi agli adempimentiindicati dalla legge n. 110 del 1975, lì dove si accerti che l’arma sia stataprodotta prima dell’entrata in vigore di tale legge.In ogni caso, va rilevato che la Corte di appello, attraverso considerazionicorrette sul piano logico – deduttivo ha dato conto della clandestinità dell’armaevidenziandosi che si tratta di arma alterata o comunque assemblataartigianalmente, non denunciata all’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] e detenuta dalricorrente privo di licenza per porto d’armi.3.

Anche il secondo motivo, con il quale si censura l’erroneità della confermadella condanna in ordine al reato di ricettazione di cui al capo b), non è fondato.Rilevata per le ragioni anzidette la natura clandestina, correttamente laCorte di appello ha affermato la provenienza illecita del fucile sulla base dellaclandestinità, del fatto di essere assemblata artigianalmente e delle generichedichiarazioni del ricorrente, il quale ha dichiarato di averla acquistata presso uncampo rom, senza alcuna altra specificazione, elementi che sono statilogicamente ritenuti indicativi della provenienza delittuosa dell’arma.3.1.

È, poi, manifestamente infondata l’ulteriore doglianza con la quale ilricorrente ha confutato la correttezza della sussistenza del reato di ricettazione inordine alla detenzione dalla canna per fucile semiautomatico tagliata, P. Beretta,cal. 12, di cui al capo d) delle imputazioni, di proprietà di una persona deceduta.Sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato che il ricorrente non hafornito alcuna spiegazione in ordine al titolo di provenienza dell’arma, né haprodotto denuncia o altra documentazione attestante un eventuale trasferimentodi proprietà.

Ha altresì rilevato che anche l’abbandono della parte d’arma daparte del proprietario deceduto è idoneo a integrarne la provenienza illecita,essendosi il bene venuto a trovare nella disponibilità del ricorrente in violazionedelle disposizioni che ne disciplinano il trasferimento.

Né risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto acquisire legittimamente la disponibilità, non essendo titolare dilicenza di porto d’armiSi tratta di argomentazioni corrette in diritto, rispetto alle quali le doglianzedifensive non offrono elementi idonei a metterne in discussione la tenutaargomentativa4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Firenze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale difinale di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa,per i reati di cui all’ art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrativedella disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degliesplosivi) (capo a), art. 648 cod. pen. (capo b), 81, secondo comma, cod. pen.artt. 2 e 7 della legge n. 1895 del 1967 (capo c) e all’ art. 697 cod. pen. (capo1.1. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con laquale l’imputato è stato condannato in ordine al reato di cui all’art. 23 della leggen. 110 del 1975 in quanto deteneva un fucile monocanna cal. 24 privo di marca enumero di matricola, ritenuta arma clandestina in quanto sprovvista dei numeri,dei contrassegni e delle sigle imposte dall’art. 11 della medesima legge. Ha poiconfermato la responsabilità per il reato di ricettazione in riferimento sia all’armasopra indicata, sia in riferimento alla parte di arma costituita dalla canna perfucile semiautomatico tagliata marca beretta cal. 12, di cui ai capi c) e d) delleimputazioni.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degliarticoli 11 e 23 della legge n. 110 del 1975 con riferimento al capo a) delleimputazioni, avente ad oggetto la detenzione di un fucile monocanna cal. 23privo di marca e numero di matricola, ritenuta arma clandestina perchésprovvista dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all’articolo 11 dellapredetta legge.Ad avviso della difesa, i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere chel’obbligo di cui all’art. 11 della legge n. 110 del 1975, ovvero di presentare learmi, come quella di cui al capo a), prodotte prima dell’entrata in vigore dellacitata legge al [OSCURATO:PERSONA] di prova nazionale - e la relativa eccezione concernente learmi prodotte e importate prima del 1920 - opererebbe solo con riferimento aarmi prodotte e importate da soggetti autorizzati e non anche nella fattispecie incui viene in rilievo un’arma artigianalmente assemblata.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione delladisposizione di cui all’art. 648 cod. pen., avendo ritenuto integrata la prova delreato in questione, in relazione all’arma sopra indicata, sulla base della meraritenuta clandestinità e in assenza di una specifica provenienza delittuosadell’arma.Sussisterebbe, poi, una analoga erronea applicazione della disposizione di cuiall’art. 648 cod. pen., anche con riferimento ai reati di ricettazione di cui ai capic) e d) in relazione alla canna per fucile semiautomatico tagliata marca Beretta,in quanto la Corte di appello ha ritenuto di poter far coincidere la prova dellaprovenienza della stessa da delitto non sulla base dell’accertamento delpregresso delitto, ma da una qualsiasi pregressa azione illecita.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso.4. In data 9 aprile 2026, il difensore ha depositato conclusioni scritteribadendo i motivi a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza conrinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce l’erronea applicazionedegli artt. 11 e 23 della legge n. 110 del 1975, non è fondato.La difesa assume che, essendosi accertato che l’arma di cui al capo a) risalea un periodo di fabbricazione anteriore all’entrata in vigore della legge n. 110 del1975 – la quale ha introdotto l’obbligo di matricolazione delle armi e della loropresentazione al [OSCURATO:PERSONA] di Prova –, la mancanza della matricola nonpotrebbe assumere rilievo ai fini della configurabilità del reato, potendo trattarsidi arma prodotta anteriormente al 1920, evenienza che avrebbe potutodeterminare l’esenzione dal relativo obbligo.In primo luogo, deve rilevarsi che il ricorrente, contrariamente a quantoaffermato nella sentenza impugnata - invoca l’applicazione della disciplina di cuiall’art. 11 della legge n. 110 del 1975 e della correlata eccezione anche aisoggetti diversi da colo che producono e importano le armi e quindi al ricorrentesenza, tuttavia, allegare né dimostrare che l’arma in questione fosse statafabbricata anteriormente al 1920.Manca, in altri termini, la prova del presupposto che avrebbe consentito diderogare alla regola generale introdotta dalla legge n. 110 del 1975, in forzadella quale le armi già esistenti avrebbero dovuto essere presentate per laprescritta regolarizzazione mediante matricolazione, ad eccezione di quellerisalenti a prima del 1920.Peraltro, questa Corte ha affermato che chiunque detiene un'arma comuneda sparo deve sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi prescritti dall'art. 11della legge 18 aprile 1975, n. 110, cosicché non può invocare la situazione diignoranza della loro abrasione o cancellazione (conf. n. 399/93, Rv. 193178)(Sez. 1, n. 11908 del 18/01/2019, Passaro, Rv. 275321 - 01) ed ha altresìaffermato che integra il reato di detenzione di armi clandestine previsto dall'art.23 della legge n. 110 del 1975 (norme integrative per il controllo delle armi,delle munizioni e degli esplosivi) la detenzione di armi comuni da sparo prodottedopo il 1920 e prima dell'entrata in vigore della citata legge, non presentatetempestivamente al [OSCURATO:PERSONA] nazionale di prova per l'apposizione del numero dimatricola di cui fossero sprovviste. (Sez. 1, n. 25118 del 09/06/2010, Erion, Rv.247712 - 01).Anche da tali arresti, deve trarsi la conferma del principio secondo cui è coluiil quale detiene un’arma a dover dare conto della sussistenza delle condizioni inragione delle quali avrebbe potuto legittimamente sottrarsi agli adempimentiindicati dalla legge n. 110 del 1975, lì dove si accerti che l’arma sia stataprodotta prima dell’entrata in vigore di tale legge.In ogni caso, va rilevato che la Corte di appello, attraverso considerazionicorrette sul piano logico – deduttivo ha dato conto della clandestinità dell’armaevidenziandosi che si tratta di arma alterata o comunque assemblataartigianalmente, non denunciata all’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] e detenuta dalricorrente privo di licenza per porto d’armi.3. Anche il secondo motivo, con il quale si censura l’erroneità della confermadella condanna in ordine al reato di ricettazione di cui al capo b), non è fondato.Rilevata per le ragioni anzidette la natura clandestina, correttamente laCorte di appello ha affermato la provenienza illecita del fucile sulla base dellaclandestinità, del fatto di essere assemblata artigianalmente e delle generichedichiarazioni del ricorrente, il quale ha dichiarato di averla acquistata presso uncampo rom, senza alcuna altra specificazione, elementi che sono statilogicamente ritenuti indicativi della provenienza delittuosa dell’arma.3.1. È, poi, manifestamente infondata l’ulteriore doglianza con la quale ilricorrente ha confutato la correttezza della sussistenza del reato di ricettazione inordine alla detenzione dalla canna per fucile semiautomatico tagliata, P. Beretta,cal. 12, di cui al capo d) delle imputazioni, di proprietà di una persona deceduta.Sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato che il ricorrente non hafornito alcuna spiegazione in ordine al titolo di provenienza dell’arma, né haprodotto denuncia o altra documentazione attestante un eventuale trasferimentodi proprietà. Ha altresì rilevato che anche l’abbandono della parte d’arma daparte del proprietario deceduto è idoneo a integrarne la provenienza illecita,essendosi il bene venuto a trovare nella disponibilità del ricorrente in violazionedelle disposizioni che ne disciplinano il trasferimento. Né risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto acquisire legittimamente la disponibilità, non essendo titolare dilicenza di porto d’armiSi tratta di argomentazioni corrette in diritto, rispetto alle quali le doglianzedifensive non offrono elementi idonei a metterne in discussione la tenutaargomentativa4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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