CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 04352/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , , t, t„. lettoySentite',Ie conclusioni del PG 1k h& Ct'v ,y‘ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 175/21, notificato all'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto depositata oltre il termine previsto dall'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza. Il difensore osserva come il decreto penale di cui si tratta sia stato tempestivamente e ritualmente opposto in data 01/09/2021 e come il Gip abbia erroneamente omesso di considerare la norma sulla sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, riferita al mese di agosto di ciascun anno, in ragione della quale l'opposizione non può che ritenersi tempestiva, in quanto depositata nel termine di 15 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 461 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione limitandosi alla laconica affermazione secondo cui essa sarebbe stata «depositata oltre il termine a tal uopo previsto dall'art. 461, c. 1, c.p.p.». Si tratta di motivazione apodittica, poiché priva delle ragioni a sostegno del provvedimento, vieppiù dovendosi considerare che il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna,, entro il quale deve essere proposta l'opposizione da parte dell'imputato, è soggetto alla sospensione feriale (cfr. Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941). 3. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Ivrea. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di Ivrea. Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il