CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 1963
Cassazione n. 13496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1963; avverso la ordinanza della Corte di appello di Bologna del 04/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma il 30 aprile 2025. In particolare, la Corte territoriale osservava che la motivazione della sentenza appellata era stata depositata tempestivamente entro i sessanta giorni indicati dal G.i.p. nella stessa decisione e, nello specifico, in data 30 giugno 2025 (primo giorno non festivo successivo al termine scadente il 29 giugno 2025); pertanto, il termine di quarantacinque giorni per proporre appello, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. c) , cod. proc. pen., andava a scadere - tenuto conto della sospensione feriale dei termini - il giorno 15 settembre 2025 (cadente di lunedì) mentre l'appello, pur datato 11 settembre 2025, era stato depositato soltanto il successivo 25 settembre 2025 e, perciò, quando il citato termine era ormai scaduto. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento e la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per proporre appello; inoltre, ha sollevato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 548, 585, 172 del codice di rito, delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti introdotte dal d.lgs. 150/2022, 3, 111 Cost. e 6 CEDU ed il vizio di motivazione rispetto alla lesione del diritto di difesa dell'imputato. Al riguardo osserva che al difensore, recatosi presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma nella giornata del 30 giugno 2025 durante gli orari di apertura, era stato rappresentato che la sentenza non era stata depositata, cosa che poi successivamente avveniva, per via telematica, soltanto alle ore 20:12 dello stesso giorno. Poiché l'attestazione di tale deposito da parte della cancelleria era stata emessa il giorno 1° luglio 2025 (successivo al termine di sessanta giorni fissato con la sentenza), secondo il ricorrente avrebbe dovuto 2essere dato avviso del deposito tardivo, con la conseguenza che il termine per proporre appello doveva decorrere dal giorno della effettuazione di detto avviso tenuto anche conto che le parti, ed in particolare gli avvocati, non hanno la possibilità di verificare direttamente i depositi telematici e, nello specifico, le sentenze. Inoltre, secondo [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il visto del funzionario di cancelleria risale al 1° luglio 2025 pone dubbi sulla effettiva data di effettivo deposito della sentenza oggetto di gravame, di talché il dies a quo per proporre l'appello non può farsi decorrere dal citato deposito effettuato con modalità telematica. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 548, comma 3, 585, comma 2, e 172 del codice di rito da parte della Corte di appello per non avere rilevato la lamentata incertezza sulla reale data di deposito della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ed il fatto che il mancato avviso del deposito della stessa impediva la decorrenza del termine per proporre appello. 2.3. In via subordinata, [OSCURATO:PERSONA] prospetta questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. delle disposizioni contenute nel d.lgs. 150/2022 nella parte in cui non prevedono l'inoltro dell'avviso di deposito della sentenza quando esso avviene per via telematica e, comunque, allorquando viene effettuato nell'ultimo giorno utile e fuori degli orari di apertura al pubblico degli uffici giudiziari. Secondo il ricorrente, infatti, tali disposizioni determinano una grave lesione del diritto di difesa in relazione alla indisponibilità ed alla mancata conoscibilità dell'effettivo deposito della sentenza che si intende impugnare, con la conseguente disparità di trattamento tra le parti e la lesione del diritto di difesa a causa della inaccessibilità, per i soli avvocati, al fascicolo penale telematico. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 32. Anzitutto, come risulta dal provvedimento impugnato e dallo stesso ricorso, la sentenza contro la quale l'odierno ricorrente aveva proposto l'appello (poi dichiarato inammissibile per tardività) è stata depositata in cancelleria - per via telematica - entro il termine di sessanta giorni indicato nel medesimo provvedimento, di talché di tale deposito non doveva essere dato alcun avviso alle parti; al riguardo, si osserva che le generiche deduzioni della difesa circa i dubbi riguardanti la effettiva data di deposito della sentenza costituiscono mere asserzioni che non trovano alcuna conferma nella successiva attività di visto e di attestazione della cancelleria. 2.1. Chiarito quanto sopra, deve poi ricordarsi che il giudice può compiere attività processuali di ogni tipo oltre l'orario di apertura al pubblico della cancelleria e che, quindi, non si applicano a lui i limiti derivanti dagli orari di apertura al pubblico (Sez. 2, n. 9373 dell'11/01/2019, Rv 275764-01; Sez. 1, n. 5412 del 07/01/2026, non massimata). 2.2. Ciò posto, risultano del tutto inconferenti i richiami operati dalla difesa all'art. 172 del codice di rito poiché il sistema delineato dai commi 6, 6-bis e 6- ter della citata disposizione, che fissano termini ed orari di deposito, attiene agli atti diversi dai provvedimenti giudiziari. Infatti, le norme in questione riguardano il deposito o il compimento di atti della parte o, comunque, di soggetti esterni all'ufficio giudiziario, come fatto evidente dal tenore letterale delle disposizioni, le quali si riferiscono a "dichiarazioni, documenti, altri atti" da depositare o compiere in uffici guidiziri. ovvero a una categoria di atti/attività diverse da quelle del giudice che vengono indicati come "provvedimenti". 2.2. Deve, pertanto, ribadirsi che nel caso di specie nessun avviso di deposito della sentenza doveva essere effettuato in considerazione della pacifica tempestività del medesimo, vista la assoluta irrilevanza del fatto che esso sia avvenuto dopo la chiusura degli uffici al pubblico; pertanto, a fronte del superiore quadro normativo e delle pecularità tecniche che lo caratterizzano, era onere del difensore verificare se entro la giornata del 30 giugno 2025 fosse o non stata depositata telematicamente la sentenza. 3. Infine, manifestamente infondata ed irrilevante nel caso di specie risulta la questione di legittimità costituzionale poiché essa riguarda disposizioni (peraltro richiamate genericamente dal ricorrente) che, come sopra illustrato, non si applicano ai provvedimenti giudiziali; [OSCURATO:PERSONA] lamenta poi, in modo 4inconferente, una pretesa disparità di trattamento che nella fattispecie non è configurabile, atteso che deve essere garantita la parità tra l'imputato e la pubblica accusa e, eventualmente, la parte civile, ma non già con il giudice che, per la sua funzione, ha poteri necessariamente differenti e distinti da quelli di tali soggetti. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. Nulla invece deve essere liquidato in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] a titolo di rifusione delle spese; ciò in ragione del tardivo deposito delle conclusioni avvenuto oltre il termine di quindici giorni prima della odierna udienza, non trattandosi di repliche. In ogni caso, deve ricordarsi che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766 - 01, sulla scia delle considerazioni espresse in motivazione da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). Nel caso in esame, invece, la parte civile si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso dell'imputato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]:-: A R O