CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40463/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18554/24 Belardo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto altresì che le censure attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo di ricorso) sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato; Ritenuto altresì che, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena finale, peraltro ridotta rispetto alla sentenza di primo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il