CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22185/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22576/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ ALESSANDRA; [OSCURATO:PERSONA]’ STEFANO; -intimati - per la revocazione dell’ordinanza n. 4930/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 15/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Con ordinanza di questa Corte n. 4930/2022, pubblicata il 15/2/2022, venne dichiarato improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 2405/2013, pubblicata il 14/10/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La primigenia ricorrente propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., chiedendo revocarsi l’ordinanza di cui sopra e, in sede rescissoria, darsi atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito della sopravvenuta revocazione e annullamento ad opera della Corte d’appello di Venezia della sentenza d’appello impugnata con il ricorso per cassazione, dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente integrale compensazione tra le parti delle spese del precedente giudizio di cassazione e non debenza di nuovo CU dovuto per il ricorso . La controparte è rimasta intimata e la ricorrente ha depositato memoria. 3. L’ordinanza oggetto di revocazione riassunse la vicenda processuale per come segue: 1. Con citazione del novembre del 1987, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i fratelli unilaterali, [OSCURATO:PERSONA] e Luciana, e la loro madre [OSCURATO:PERSONA], nonché i coniugi dei fratelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che era deceduto il padre [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio del 1987, il quale aveva posto in essere in vita, tramite vendite simulate, numerose donazioni in favore dei figli nati dalle seconde nozze, e dei loro rispettivi coniugi. Concludeva, quindi, affinché le donazioni fossero poste in collazione e comunque sottoposte a riduzione. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Verona, con sentenza non definitiva n. 1658/1999, rigettava la domanda di simulazione dei contratti di vendita dei beni immobili, accogliendo invece la richiesta di includere nella divisione del danaro appartenente al de cuius. All'esito dell'ulteriore istruttoria, il medesimo Tribunale con la sentenza definitiva n. 688/2006 accoglieva in parte la domanda di riduzione dell'attrice, attribuendole l'esclusiva proprietà di alcuni terreni in [OSCURATO:PERSONA], con la condanna dei fratelli e della seconda moglie del padre, a corrisponderle una somma a titolo di integrazione della legittima. Entrambe le sentenze erano appellate dall'attrice, e la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 2405 del 14 ottobre 2013, confermava integralmente la sentenza non definitiva, ed in parziale riforma di quella definitiva condannava i convenuti al pagamento della somma già indicata in primo grado, ma con la rivalutazione Istat, compensando per l'effetto le spese del grado. La sentenza di appello, dopo aver mostrato di condividere i profili di carattere generale che avevano indotto il Tribunale ad escludere l'esistenza di simulazioni ovvero di donazioni indirette, anche in ragione della capacità economica del fratello Pietro, e ritenuta la non persuasività degli argomenti presuntivi offerti da parte attrice quanto al carattere liberale degli atti impugnati, passava ad esaminare i vari atti oggetto di causa. Per quanto ancora rileva in questa sede, quanto alle vendite avvenute in data 14/3/1985, i giudici d’appello, tenuto conto delle prove assunte, ritenevano che fosse stata confermata la conclusione del Tribunale secondo cui il prezzo era stato pagato dagli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con denaro fornito dal padre della seconda e versato contemporaneamente alla messa all'incasso dell'assegno, che in base al contratto costituiva il mezzo di pagamento. Infatti, era emerso che l'assegno, inizialmente risultato privo di provvista, era stato coperto dopo pochi minuti dalla sua presentazione in banca con un versamento in contanti, non potendosi però sostenere che tale somma fosse stata fornita dallo stesso de cuius e dalla moglie, piuttosto che dal padre della Spido. Ove vi fosse stata la volontà di occultare la reale provenienza del denaro, l'operazione era stata in concreto mal realizzata. Quanto al mancato versamento della somma così incassata sul conto corrente del de cuius, occorreva ricordare che parte venditrice era anche la Lanza, il che non escludeva che il prezzo fosse stato poi riversato sul conto di quest'ultima. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sula base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], anche quale coerede della defunta madre [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso, evidenziando che nel corso del giudizio di appello era deceduta la sorella [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha quindi notificato il ricorso anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della originaria parte convenuta. Gli stessi sono rimasti intimati come peraltro anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Parte ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia quanto ai tre rogiti stipulati in data 14/3/1985 la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. quanto alla valutazione dei caratteri indicatori della presunzione dimostrativa della simulazione, avendo i giudici di appello compiuto una valutazione atomistica degli elementi indiziari offerti dalla ricorrente. Il secondo motivo di ricorso, sempre in relazione ai tre rogiti del 14 marzo 1985 denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1417 c.c., in tema di onere della prova della simulazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. Infatti, una volta appurato che non era stata offerta la prova dell'incasso del prezzo da parte del de cuius, unico venditore dei beni, si sarebbe dovuta trarre la conclusione della natura simulata delle vendite, essendo onere dell'acquirente, al fine di conseguire il rigetto della domanda di simulazione, dimostrare l'effettivo versamento dl prezzo. Il terzo motivo denuncia ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., la mancata considerazione degli esiti della CTU su di un punto decisivo della controversa. Sempre con riferimento ai tre rogiti del 14 marzo 1985, sono state trascurate le riflessioni della CTU che aveva evidenziato come non vi fosse alcuna prova che le somme costituenti il prezzo fossero poi effettivamente pervenute nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che la complessiva operazione avvenuta in occasione delle vendita si configurava come un'ipotesi di closing finanziario, volta a creare una falsa apparenza di un'operazione bancaria mai eseguita. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e 112 c.p.c., in quanto i giudici di appello hanno erroneamente qualificato come domanda nuova quella volta a far accertare che le vendite del 14 marzo 1985 fossero dei negozi misti a donazione, e non anche dei contratti simulati, trascurando quello che è stato sin dall'inizio il reale contenuto delle domande avanzate . 4. La Corte, ciò premesso, dichiarò, come si è anticipato, il ricorso improcedibile, in quanto risulta prodotta solo la copia della sentenza d’appello, non rinvenendosi copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa sentenza, nelle produzioni della ricorrente , nonostante la necessità di una tale tempestiva produzione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., avendo la ricorrente dichiarato che la sentenza d’appello le era stata notificata il 28/3/2014, spettando, di conseguenza, alla medesima dimostrare che il ricorso era stato proposto nel rispetto del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. 5. La ricorrente in revocazione deduce errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., addebitando a mera svista il mancato riscontro, fra i documenti depositati all’atto dell’iscrizione a ruolo, della copia autentica della relazione di notificazione della sentenza impugnata, avvenuta a mezzo pec. Produzione che risultava indicata come allegato n. 1 e anche come allegato 1 bis. 6. Osserva il Collegio come risulti ragionevolmente provata la produzione tempestiva dell’atto in oggetto. Il ricorso indica col primigenio ricorso, sub 1), fra gli atti depositati la sentenza impugnata, senza null’altro specificare. Nell’indice degli “atti di causa”, dopo la sentenza impugnata (sempre sub 1), viene, sub 1 bis), indicata come allegata copia autentica sentenza notificata e mezzo pec . Nella nota d’iscrizione a ruolo del 30/4/2014 non risulta specificato se la sentenza impugnata era corredata dalla relata di notifica della stessa. Assume la ricorrente di avere prodotto, con l’iscrizione a ruolo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allora esclusivamente in forma cartacea, non solo, come all. n. 1, la copia nativa analogica della sentenza impugnata con autentica di conformità all’originale dell’[OSCURATO:PERSONA] della Corte D’appello di Venezia, come rilevato dalla Corte, ma anche, come “all. 1 bis” al ricorso, la copia in formato analogico della notifica a mezzo pec della predetta sentenza . Gli elementi che possono trarsi dalla nota d’iscrizione a ruolo non consentono di escludere che, in effetti, venne tempestivamente prodotta la relata di notifica della sentenza impugnata, nonostante assuma dubbia forza probatoria il contenuto dell’indice degli atti, stante che il fascicolo di parte risulta essere stato ritirato il 24/2/2022, così tornando nella piena disponibilità della ricorrente. Pertanto, a conclusione della fase rescindente, l’ordinanza in premessa deve essere revocata. 7. Fase rescissoria. La ricorrente espone che il ricorso avverso la sentenza n. 419/2017 della Corte di Venezia, con la quale era stata revocata la sentenza della medesima Corte n. 2405/2013, era stato disatteso da questa Corte con l’ordinanza n. 23907/2022. Di conseguenza, era venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso. 8. Ciò accertato (le sentenze di legittimità sono nella disponibilità della Corte) – il ricorso risulta essere stato dichiarato inammissibile –, deve ribadirsi che la revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo -e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto (Sez. 3, n. 9201, 02/04/2021, Rv. 661077 – 01; già, S.U. n. 10553/2017). Il ricorso deve, quindi dichiararsi inammissibile. 9. In considerazione dell'esito della causa, le spese del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensate. 10. Trattandosi, poi, d’epilogo decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (S.U., n. 28383, 14/12/2020 e n. 3542, 10/2/2017). P.Q.M. revoca l’ordinanza n. 4930/2022, pubblicata