CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 16063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4607-2021 proposto da: COMUNE di DIAMANTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.[OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1398/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/10/2020; F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4607/2021 Numero sezionale 4136/2022 Numero di raccolta generale 16063/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’impugnazione per nullità del lodo proposta ex art.829, primo comma, n.9, cod.proc.civ. per violazione del principio del contraddittorio dal Comune di Diamante, avverso il lodo definitivo pronunciato dal Collegio arbitrale in data 11/9/2018. Il giudizio arbitrale era stato promosso con atto del 10/6/2017 dalla Curatela del Fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] SPA in liquidazione, in ragione della clausola compromissoria ex art.17 del contratto di appalto stipulato a seguito dell’affidamento del servizio di spazzamento e pulizia da parte del Comune di Diamante alla società in bonis. La Corte distrettuale, in sede rescindente, ha ravvisato la nullità del lodo per violazione del principio del contradditorio, perché la notificazione del “verbale di costituzione del collegio arbitrale del 16/11/2017”, con il quale gli arbitri avevano assegnato alle parti il termine per la precisazione dei quesiti e per l’indicazione delle richieste istruttorie e l’ulteriore termine per l’eventuale indicazione di contro-quesiti ed indicazioni di richieste istruttorie, che avrebbe dovuto essere necessariamente comunicato al Comune per garantirgli il diritto di approntare le sue difese, era avvenuta a mezzo PEC all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], in violazione dell’art.16 ter del d.lgs. n.179/2012, conv. in legge n.221/2012, come modificato dall’art.66, comma 5, del d.lgs. n.217/2017, che aveva espunto da detta disposizione il riferimento al pubblico elenco di cui all’art.6 ter del d.lgs. Ric. 2021 n. 04607 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4607/2021 Numero sezionale 4136/2022 Numero di raccolta generale 16063/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 n.82/2005, con la conseguenza che l’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni (IPA) non era più un pubblico registro dal quale attingere l’indirizzo PEC valido per la notificazione di atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni, da effettuarsi ad indirizzi iscritti nel Reginde (Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia). Ha, quindi, affermato che toccava ad essa decidere la controversia nel merito (fase rescissoria), non avendo le parti stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo ex art.830, comma secondo, cod.proc.civ. Nel merito, affermato che la avvenuta prestazione del servizio da parte della società in bonis era incontestato, ha escluso che il Comune avesse documentato l’avvenuto pagamento delle prestazioni oggetto del giudizio e lo ha condannato al pagamento di euro 281.306,58=, oltre interessi di mora, come già il collegio arbitrale. Il Comune di Diamante propone ricorso per cassazione con un mezzo. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con due mezzi. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.830 cod.proc.civ., nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost.; sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto di dover decidere la controversia in sede rescissoria, non avendo le parti stabilito diversamente o con accordo successivo ex art.830, secondo comma, cod.proc.civ. 2. Con il ricorso incidentale, proposto come pregiudiziale sul piano logico giuridico, la Curatela denuncia: I) Violazione e falsa applicazione dell’art.16 ter del d.l. n.179/2012 dell’art.16 ter del d.lgs. n.179/2012, conv. in legge n.221/2012, come modificato dall’art.66, comma 5, del d.lgs. Ric. 2021 n. 04607 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4607/2021 Numero sezionale 4136/2022 Numero di raccolta generale 16063/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 n.217/2017, degli artt. 6- bis, 6-quater. 47 e 62 del d.lgs. n.82/2005, dell’art.3-bis, comma 1, della legge n.53/1994, dell’art.16, comma 6, del d.l. n.185/2008 conv. in legge n.2/2009 e dell’art.97 Cost. II) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella circostanza che il Comune di Diamante non aveva provveduto a comunicare al Reginde l’indirizzo PEC per la comunicazione degli atti giudiziari. Secondo la ricorrente incidentale, considerata la stretta relazione tra i due motivi, la modifica dell’art.16 ter cit. disposta dal d.l. n.90/2014 non aveva comportato l’esclusione dell’IPA dal novero dei pubblici elenchi da cui desumere l’indirizzo PEC di una PA, e, pertanto, l’art.28 del d.l. n.76/2020, conv. in legge n.120/2020 non aveva reintrodotto l’IPA, ma aveva solo reso più esplicito e chiaro quanto già disciplinato dagli artt.16 e 16 ter del d.l. n.179/2012. Inoltre, la notifica presso l’indirizzo PEC desunto dall’IPA era da ritenersi valida, atteso che l’amministrazione era rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo da inserire nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia e tale fatto, sottoposto all’attenzione della Corte di merito, non era stato esaminato. 3. Il ricorso incidentale, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente con priorità, attesa la prospettazione di questioni pregiudiziali, è infondato perché, ratione temporis, nel caso in cui l'indirizzo PEC della PA destinataria della notificazione compaia esclusivamente nel registro IPA, anche se ciò dipenda dall'inadempimento dell'ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni PEC ad effetti legali , come nel caso di specie -notificazione al Comune di Diamante, che aveva omesso la Ric. 2021 n. 04607 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4607/2021 Numero sezionale 4136/2022 Numero di raccolta generale 16063/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 comunicazione de qua, a mezzo PEC effettuata in data il 17/11/2017 presso l’indirizzo risultante dall’IPA - ciò non consente di ritenere valida la notificazione ivi effettuata, perché quanto previsto dall’ art. 28, comma 1, lett. c), del d.l. n.76/2020 non integra una interpretazione autentica della precedente normativa di settore e non è applicabile retroattivamente (Cass. n. 23445/2021; Cass. n. 32166/2021). Né il profilo del collegamento dell'indirizzo all'amministrazione destinataria rileva al (diverso) fine dell'eventuale sanatoria del vizio di nullità: ai sensi dell'art. 160 cod.proc.civ., infatti, la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo PEC dell'amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156, terzo comma, cod.proc.civ. e, nel caso di specie, tale costituzione non è avvenuta. 4. Anche il ricorso principale risulta infondato perché: «In tema di giudizio arbitrale, la sentenza dichiarativa della nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio non ha carattere definitivo perché non esaurisce la controversia tra le parti ma decide solo una questione pregiudiziale processuale. Infatti, dopo aver accertato una siffatta nullità, il giudice dell'impugnazione è tenuto, salva diversa concorde volontà delle parti, ad esperire il giudizio rescissorio garantendo il rispetto dinanzi a sé del menzionato principio in precedenza violato dagli arbitri» (Cass. n. 29433 del 21/10/2021), e perché: «Nel giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, la competenza a conoscere del merito, dopo l'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di potestas iudicandi; la violazione del contraddittorio, pur costituendo un vizio idoneo a determinare Ric. 2021 n. 04607 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4607/2021 Numero sezionale 4136/2022 Numero di raccolta generale 16063/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 9) cod. proc. civ., non integra una situazione di totale carenza di potere degli arbitri e di inesistenza del lodo, sicché, accertata la nullità del lodo per aver gli arbitri pronunciato su una o più domande senza il rispetto del principio del contradditorio, il giudice dell'impugnazione deve esperire il giudizio rescissorio.» (Cass.n. 11788 del 21/05/2007; Cass. n. 3063 del 08/02/2013). Nel caso di specie, pertanto, rettamente la Corte di appello, una volta accertata la violazione del principio del contraddittorio, ha esperito il giudizio rescissorio. 5. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati. Le spese del giudizio si compensano in ragione della reciproca soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; - Compensa le spese di lite tra le parti; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, rispettivamente Ric. 2021 n. 04607 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4607/2021 Numero sezionale 4136/2022 Numero di raccolta generale 16063/2022 Data p