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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 19073/2026

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indagini preliminari del Tribunale diBariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari,in funzione di giudice dell’esecuzione, su istanza del pubblico ministero di correzione dierrore materiale, ha rideterminato la pena complessiva irrogata a [OSCURATO:PERSONA] provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen. emesso il 5 novembre 2024, con cui avevariconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabilipronunciate in esito al giudizio abbreviato.

Il giudice dell’esecuzione, rilevato che la pena finale, determinata con l’ordinanza del 5novembre 2024 in anni sette e giorni tre di reclusione ed euro 3.800,00 di multa, era frutto diun errore di calcolo, non avendo tenuto conto della riduzione del sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. sulla pena infitta per il reato più grave e avendo duplicato in relazionealla medesima pena la riduzione del terzo, ha rideterminato la pena complessiva in annisette, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 4.466,00 di multa.2.

Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando due motivi, con cui ha eccepito violazione di legge in relazione agliartt. 606, comma 1, lett. b) e c), 130 e 671 cod. proc. pen., avendo il giudice dell’esecuzionefatto abnorme ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, in violazione deiprincipi del giudicato esecutivo e del divieto di reformatio in peius.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Per errore materiale s’intende quello che investe l’atto nella sua esteriorità,provocando una difformità tra la volontà del giudice e la forma in cui è stata espressa.Perché sia suscettibile di correzione l'errore non dev'essere partecipe del processovolitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenzatra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il procedimento previsto dall’art. 130 cod.proc. pen. non può essere adottato quando la correzione si traduca nella modificaessenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 93del 13/01/2000, Venuti, Rv. 215528 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 32650 del 04/07/2002,Romano, Rv. 223457 – 01; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Oliveri, Rv. 225898 – 01; Sez.3, n. 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, Mari, Rv. 258924 – 01).Sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti dalla necessità di armonizzarel’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprioperché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del18/05/1994, Armati, Rv. 198543 - 01), mentre non sono suscettibili di correzione gli errori digiudizio e di formazione dello stesso, ai quali occorre porre rimedio tramite ricorso ai mezzid’impugnazione.Le questioni affrontate con il provvedimento di correzione avrebbero dovuto essereproposte mediante l’impugnazione dell’ordinanza, come previsto dall'art. 666, comma 6, cod.proc. pen., non riguardando, in realtà, errori materiali, ma l’applicazione di norme di dirittocompiuta dal giudice dell’esecuzione (in tal senso cfr. Sez. 1, n. 5366 del 04/10/2022, dep.2023, Griner, n.m., secondo cui correttamente il giudice dell’esecuzione aveva escluso laricorrenza dalla fattispecie dell’errore materiale in relazione a questione concernente lalettura delle disposizioni disciplinanti il calcolo della pena).Il provvedimento impugnato ha pertanto fatto ricorso alla procedura di correzionedell’errore materiale in un caso in cui non era consentita, apportando una modificapeggiorativa al trattamento sanzionatorio determinato con l’ordinanza del 5 novembre 2024,in spregio al cosiddetto “giudicato esecutivo”, formatosi in conseguenza dell’omessaimpugnazione del provvedimento da parte del pubblico ministero.3.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
indagini preliminari del Tribunale diBariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari,in funzione di giudice dell’esecuzione, su istanza del pubblico ministero di correzione dierrore materiale, ha rideterminato la pena complessiva irrogata a [OSCURATO:PERSONA] provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen. emesso il 5 novembre 2024, con cui avevariconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabilipronunciate in esito al giudizio abbreviato. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che la pena finale, determinata con l’ordinanza del 5novembre 2024 in anni sette e giorni tre di reclusione ed euro 3.800,00 di multa, era frutto diun errore di calcolo, non avendo tenuto conto della riduzione del sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. sulla pena infitta per il reato più grave e avendo duplicato in relazionealla medesima pena la riduzione del terzo, ha rideterminato la pena complessiva in annisette, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 4.466,00 di multa.2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando due motivi, con cui ha eccepito violazione di legge in relazione agliartt. 606, comma 1, lett. b) e c), 130 e 671 cod. proc. pen., avendo il giudice dell’esecuzionefatto abnorme ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, in violazione deiprincipi del giudicato esecutivo e del divieto di reformatio in peius.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Per errore materiale s’intende quello che investe l’atto nella sua esteriorità,provocando una difformità tra la volontà del giudice e la forma in cui è stata espressa.Perché sia suscettibile di correzione l'errore non dev'essere partecipe del processovolitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenzatra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il procedimento previsto dall’art. 130 cod.proc. pen. non può essere adottato quando la correzione si traduca nella modificaessenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 93del 13/01/2000, Venuti, Rv. 215528 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 32650 del 04/07/2002,Romano, Rv. 223457 – 01; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Oliveri, Rv. 225898 – 01; Sez.3, n. 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, Mari, Rv. 258924 – 01).Sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti dalla necessità di armonizzarel’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprioperché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del18/05/1994, Armati, Rv. 198543 - 01), mentre non sono suscettibili di correzione gli errori digiudizio e di formazione dello stesso, ai quali occorre porre rimedio tramite ricorso ai mezzid’impugnazione.Le questioni affrontate con il provvedimento di correzione avrebbero dovuto essereproposte mediante l’impugnazione dell’ordinanza, come previsto dall'art. 666, comma 6, cod.proc. pen., non riguardando, in realtà, errori materiali, ma l’applicazione di norme di dirittocompiuta dal giudice dell’esecuzione (in tal senso cfr. Sez. 1, n. 5366 del 04/10/2022, dep.2023, Griner, n.m., secondo cui correttamente il giudice dell’esecuzione aveva escluso laricorrenza dalla fattispecie dell’errore materiale in relazione a questione concernente lalettura delle disposizioni disciplinanti il calcolo della pena).Il provvedimento impugnato ha pertanto fatto ricorso alla procedura di correzionedell’errore materiale in un caso in cui non era consentita, apportando una modificapeggiorativa al trattamento sanzionatorio determinato con l’ordinanza del 5 novembre 2024,in spregio al cosiddetto “giudicato esecutivo”, formatosi in conseguenza dell’omessaimpugnazione del provvedimento da parte del pubblico ministero.3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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