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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026

Cassazione n. 26108/2026

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esentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] -2026VERCELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,3426rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 696/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 16/01/2023 R.G.N. 460/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro gener ale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/20261.

Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito,«[OSCURATO:PERSONA]») proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 11/2020 del 7 agosto 2020, emessadall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA]-Vercelli a seguitodel verbale unico di accertamento e notificazione n.VC00000/2019-843-01 del 18 giugno 2019, con cui le era statocontestato, quale committente, l'impiego irregolare di novelavoratori inviati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo1° dicembre 2017 - 3 gennaio 2019, in esecuzione di uncontratto di appalto non genuino, in violazione dell'art. 29,comma 1, e dell'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276/2003.2.

Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 122/2022 del 25 luglio2022, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-ingiunzione, ritenendo tra l'altro l'efficacia preclusiva dellacertificazione del contratto di appalto rilasciata dallaCommissione di certificazione presso l'[OSCURATO:PERSONA] BilateraleENBLI di Roma in data 16 aprile 2018, non impugnata dall'ITLai sensi dell'art. 80 D. Lgs. n. 276/2003.3.

Con sentenza n. 696/2022, pubblicata il 16 gennaio 2023, laCorte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, in accoglimentodell'appello principale proposto dall'ITL e in rigetto dell'appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], respingeva l'opposizione e confermaval'ordinanza-ingiunzione, condannando l'appellata alle spese dientrambi i gradi.4.

La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede,riteneva, in primo luogo, tempestivo l'appello dell'ITL,Numero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342a6/p20p26licando la sospensione feriale dei termini processuaDlia teax p aurbtb.l icazione 02/10/20263 L. n. 742/1969, alla luce del principio di diritto affermato daCass., Sez.

Un., n. 2145/2021, secondo cui alle controversie diopposizione a ordinanza-ingiunzione per violazioni in materia dilavoro diverse da quelle consistenti in omissioni contributive oda cui deriva un'omissione contributiva si applica la sospensioneferiale.

Quanto alla dedotta intempestività della contestazionedella violazione ex art. 14 L. n. 689/1981, reputava la stessainsussistente, poiché l'attività ispettiva era proseguita dopo ilprimo accesso con ulteriori verifiche documentali e l'ultimo attodell'accertamento era del 23 aprile 2019 (riscontro M G), conconseguente rispetto del termine di novanta giorni.Escludeva, poi, l'efficacia preclusiva della certificazione delcontratto di appalto ex artt. 79 e 80 D.Lgs. n. 276/2003, poiché- come accertato in istruttoria - il procedimento di certificazionenon si era perfezionato per mancanze imputabili alla società e ilprovvedimento del 16 aprile 2018 era meramente provvisorio eprivo di efficacia giuridica.

Riteneva, quindi, maggiormenteaccertamento ispettivo rispetto alle deposizioni testimoniali resein giudizio, valorizzando la maggiore genuinità e precisione delledichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti.

Reputava,infine, confessorie le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sedeispettiva, accertando la non genuinità dell'appalto, per effettodella sussistenza degli indici sintomatici della somministrazioneillecita di manodopera (identità dell'attività appaltata con il corebusiness del committente, inserimento stabile del personaleM G nell'organizzazione aziendale, proprietà in capo alcommittente delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, assenzadi rischio d'impresa in capo all'appaltatore, organizzazionedell'attività dei dipendenti M G da parte del committente).Numero registro gener5ale. 1A50v90v/2e02r3so tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proNpuomsteoro r dici orarscoco pltae rg enerale 26108/2026Numero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/2026cassazione affidato a quattro motivi.L'ITL ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 3 L. n. 742/1969, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.

Sostiene che la Corte d'Appello avrebbeerrato nell'applicare la sospensione feriale dei terminiprocessuali, poiché la controversia riguarderebbe violazioni dacui deriva un'omissione contributiva, con conseguenteinapplicabilità della sospensione e tardività dell'appello(notificato il 28 luglio 2022 e depositato il 23 settembre 2022).1.2.

Il motivo è infondato.1.3.

Questa Corte, nella sua composizione più autorevole, hagià risolto la questione con la sentenza delle Sezioni Unite n.2145 del 29 gennaio 2021, la quale ha affermato che nel regimeintrodotto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, allecontroversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione aordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioniconcernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, diigiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sullavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, diverse daquelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributio da cui deriva un'omissione contributiva, si applica lasospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a normadell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie chenon rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc.civ. (Cass. civ., Sez.

Un., n. 2145/2021).1.4.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la L. n. 689/1981, art.35, mantiene la distinzione tra violazioni consistenti in omissioniNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342c6/o20n26tributive o eziologicamente connesse a tali omissioDnia t(ap peur blebl icazione 02/10/2026quali si giustifica l'esclusione della sospensione feriale in ragionedella duplicità di oggetto - sanzione e recupero contributivo - edella finalità recuperatoria che si affianca a quella sanzionatoria)e violazioni in materia di lavoro e previdenza che non riguardanoomissioni contributive.

Solo per le prime opera l'esclusione dellasospensione feriale.1.5.

Nel caso di specie, all'odierna ricorrente è stata contestata,ai sensi dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 18, comma 5-bis,D.Lgs. n. 276/2003, la violazione consistente nell'aver posto inessere un contratto di appalto non genuino dissimulante unasomministrazione illecita di manodopera.

La sanzioneamministrativa prevista dall'art. 1, commi 1 e 6, D.Lgs. n.8/2016 (da € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ognigiornata di lavoro, con un minimo di € 5.000,00 e un massimodi € 50.000,00) ha natura prettamente sanzionatoria e nonrecuperatoria.1.6.

La circostanza che nel verbale unico di accertamento sianostati quantificati anche contributi non versati e che la ricorrenteabbia sottoscritto un piano di rateizzazione dei contributi nontrasforma la natura della violazione contestata, che resta unaviolazione in materia di tutela del lavoro per appalto nongenuino, diversa da quelle consistenti nell'omissione totale oparziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributivaai sensi dell'art. 35, commi 2, 3 e 4, L. n. 689/1981.

Comeaffermato dalle Sezioni Unite, l'autonomia del rapportosanzionatorio rispetto al rapporto contributivo è principioconsolidato atteso che tra il giudizio avente ad oggetto ilpagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggettol'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa diNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342s6/a20n26zioni amministrative sussiste un reciproco rapDpaotrat op ubdbil icazione 02/10/2026autonomia (v. anche Cass. n. 849/2004).1.7.

La Corte territoriale ha dunque correttamente applicato ilprincipio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, ritenendotempestivo l'appello proposto il 23 settembre 2022 avverso lasentenza notificata il 28 luglio 2022, tenuto conto dellasospensione feriale dal 1° al 31 agosto.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981 e dell'art.2697 c.c., nonché la nullità della sentenza per motivazioneapparente, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.Si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nel riteneretempestiva la contestazione, poiché il termine di novanta giornisarebbe decorso dal 13 dicembre 2018 (data del primo accessoispettivo), con conseguente tardività della notifica del verbaleavvenuta il 17 giugno 2019; si contesta, inoltre, che l'atto del23 aprile 2019 (riscontro M G) potesse considerarsi idoneo adifferire il termine, trattandosi di attività riferita a un soggettodiverso dalla ricorrente.Il motivo è infondato.2.1.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ.,occorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, (ex plurimis, Sez.

III, n. 15107/2013) la doglianzarelativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma eche tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo la Cortefatto corretta applicazione del disposto normativo considerato.Questa Corte ha poi affermato che, in caso di censura permotivazione mancante, apparente o perplessa, spetta alNumero registro generraliec 1o5r09r0e/2n02t3e allegare in modo non generico il "Nfautmtoe rsot odri ircaoc"c onltoan g enerale 26108/2026Numero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/2026valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale e la sua "decisività" per la definizionedella vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte,per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur segraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nelladescrizione astratta delle norme che regola la fattispeciededotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezzae la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020).2.2.

Orbene, secondo la giurisprudenza costante di questaCorte, in tema di sanzioni amministrative, qualora non siaavvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il terminedi novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione,decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti glielementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il temponecessario all'amministrazione per valutare e ponderareadeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (Cass.civ., Sez.

Lav., ord. n. 10634/2025).

L'accertamento noncoincide con la mera constatazione materiale dei fatti, ma con ilcompletamento delle indagini necessarie per riscontrarel'esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettividell'infrazione (Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n. 14004/2026; Cass.civ., Sez.

II, ord. n. 14717/2023).2.3.

Il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stataeccepita la tardività della contestazione, deve valutare ilcomplesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazioneprocedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato, avutoNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342r6/i2g0u26ardo alla loro complessità, anche in vista dell'emiDssaitoan peu bdbil icazione 02/10/2026un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, senzatuttavia potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazionedell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti inessere senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. civ., Sez.Lav., ord. n. 14004/2026).2.4.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato - conmotivazione tutt'altro che apparente - che l'attività ispettiva nonsi è esaurita con il primo accesso del 13 dicembre 2018, ma èproseguita con una pluralità di atti istruttori (verbaliinterlocutori, acquisizioni documentali) e che l'ultimo attodell'accertamento è del 23 aprile 2019 (riscontro M G contrasmissione della documentazione richiesta dall'ITL).

Lanotificazione del verbale, avvenuta il 17 giugno 2019, è pertantostata ritenuta ampiamente effettuata entro il termine di novantagiorni.2.5.

Quanto alla doglianza secondo cui l'atto del 23 aprile 2019riguarderebbe M G e non [OSCURATO:PERSONA], essa è priva di pregio.

Laviolazione contestata - appalto non genuino ex art. 29 D.Lgs. n.276/2003 - coinvolge strutturalmente entrambi i soggetti delrapporto (committente e appaltatore), sicché l'accertamentoispettivo doveva necessariamente riguardare entrambe leimprese.

L'attività istruttoria svolta nei confrontidell'appaltatore M G costituiva parte integrante eindispensabile dell'accertamento della violazione contestataanche alla committente [OSCURATO:PERSONA].

La valutazione di congruitàdel tempo impiegato dall'Amministrazione, compiuta dalla Corteterritoriale in modo non implausibile, non è sindacabile in questasede.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 99, 112, 115, 416, 434 c.p.c.,Numero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342i6n/2 02r6elazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.D, antao npcuhbébl icazione 02/10/2026violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2, comma 4, e 6,comma 11, D.Lgs. n. 150/2011.

Sostiene che l'ITL non avrebbeproposto domanda giudiziale volta a far accertare e dichiararegli elementi costitutivi degli illeciti contestati, limitandosi achiedere il rigetto dell'opposizione, e che la Corte d'Appelloavrebbe omesso di pronunciarsi su tale eccezione.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio diopposizione a ordinanza-ingiunzione, nella richiesta di rigettodell'opposizione e di conferma del provvedimento impugnato èimplicitamente contenuta la domanda di accertamento positivodel diritto di credito, senza necessità di formule sacramentali odi espressa domanda riconvenzionale (Cass. civ., Sez.

III, ord.n. 23346/2022).

L'opponente assume la veste di attore in sensomeramente formale, mentre l'amministrazione opposta rivestela posizione di attrice in senso sostanziale, sulla quale graval'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (v.anche Cass. n. 14812/2010; Cass. n. 19811/2020; Cass. n.14434/2012).

L'atto di accertamento notificato alla controparte,nei limiti in cui è impugnato, integra gli estremi della domandasulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.3.3.

Nel caso di specie, l'ITL ha ritualmente formulato le proprieconclusioni in entrambi i gradi di giudizio, chiedendo il rigettodell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione.

Ciò èsufficiente a integrare la domanda di accertamento positivodella pretesa sanzionatoria, in piena conformità con i principisopra richiamati.3.4.

Quanto, poi, alla questione della certificazione del contrattodi appalto, la Corte territoriale ha accertato in fatto che ilprocedimento di certificazione non si era perfezionato e che ilNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342p6/2r0o2v6 vedimento del 16 aprile 2018 era meramente proDvavtais opuribob,l icazione 02/10/2026per «uso interno» e privo di efficacia giuridica, essendo statosuccessivamente revocato dalla stessa Commissione.

Inassenza di una certificazione valida e produttiva di effetti, nonpuò invocarsi l'efficacia preclusiva di cui all'art. 79 D.Lgs. n.276/2003, né sussisteva per l'ITL l'onere di attivare ilprocedimento giudiziale di impugnazione previsto dall'art. 80del medesimo decreto.

L'accertamento in punto di fattocompiuto dalla Corte territoriale non è sindacabile in questasede.4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 99, 112, 115, 244, 416, 436c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2700, 2730 c.c. e dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, in relazioneall'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

Sostiene che la Corted'Appello avrebbe illegittimamente attribuito efficaciaprobatoria alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva,in quanto prive della trascrizione delle domande rivolte airispondenti e contenenti valutazioni, e avrebbe erroneamentequalificato come confessorie le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].4.2.

Il motivo è infondato.In particolare, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 115cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione efalsa applicazione di tale norma non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia postoa base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provaNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342s6/o20g26getti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 nD.a 2ta7 0p0ub0b;l icazione 02/10/2026Cass. 19.6.2014 n. 13960).Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi ilrichiamo alla disposizione considerata, atteso che partericorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazionedelle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diversoapprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazionedella Corte la propria diversa interpretazione, senza apportareelementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.4.3.

È, poi, giurisprudenza assolutamente consolidata di questaCorte che, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, iverbali redatti dai funzionari dell'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro fannopiena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loropresenza o da loro compiuti, mentre le altre circostanze di fatto,quali le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori,costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile dalgiudice unitamente alle altre risultanze istruttorie (Cass. civ.,Sez.

Lav., ord. n. 5968/2024; Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n.6271/2024; Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n. 10634/2025; Cass.civ., Sez.

VI-2, ord. n. 27847/2021).4.4.

In particolare, il giudice di legittimità ha ripetutamenteaffermato che la valutazione complessiva delle risultanze dicausa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo allecircostanze riferite dagli interessati ai verbalizzantinell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessiriferito in sede di deposizione in giudizio (Cass. ord. n.24208/2020, richiamata nella sentenza impugnata; conf.

Cass.civ., Sez.

Lav., ord. n. 24793/2024; Cass. civ., Sez.

Lav., ord.n. 29339/2025).

La maggiore attendibilità delle dichiarazionirese nell'immediatezza dei fatti, in assenza di condizionamentie in epoca prossima agli eventi riferiti, costituisce valutazione diNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342m6/2e02r6ito riservata al giudice, sindacabile in sede di legittiDmaittaà psuoblobl icazione 02/10/2026nei ristretti limiti del vizio di motivazione.4.5.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha diffusamentemotivato - con valutazione non implausibile e, pertanto,sottratta al sindacato di legittimità - le ragioni della maggiorecomparando analiticamente queste ultime con le deposizionitestimoniali rese in giudizio, evidenziando per ciascundichiarante le contraddizioni, le implausibili giustificazioni delmutamento di versione e la maggiore precisione e genuinitàdelle dichiarazioni originarie.4.6.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata trascrizionedelle domande rivolte ai lavoratori in sede ispettiva, essa nontrova fondamento in alcun principio di diritto che comminil'inutilizzabilità delle dichiarazioni in assenza di dettatrascrizione.

L'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 - richiamato dallaricorrente - disciplina i contenuti del verbale di primo accessoispettivo, ma non prescrive la trascrizione integrale delledomande rivolte ai soggetti informati, né la giurisprudenza diquesta Corte ha mai affermato un principio di inutilizzabilitàprobatoria delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva per lamancata verbalizzazione delle domande.

Per la parte noncoperta da efficacia probatoria privilegiata, il verbale ispettivocostituisce, come già rilevato, materiale liberamente valutabiledal giudice, che può disattenderlo in caso di motivata intrinsecainattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nelgiudizio (Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n. 14179/2026).4.7.

Quanto, infine, alla censura relativa alle dichiarazioni diVenturino [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale le ha qualificate come«pienamente confessorie» in quanto rese dal coadiuvantedell'impresa individuale, che ha ammesso circostanze di fatto -Numero registro generlaale 1r5i0c9h0/i2e02s3ta nominativa dei lavoratori a M G, Nlau mcoermo udni ricaacczoioltnae g enerale 26108/2026Numero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/2026mensile delle ore lavorate, la determinazione degli orari da partedei titolari, l'utilizzo di attrezzature e mezzi di [OSCURATO:PERSONA] -altamente significative della non genuinità dell'appalto.

Lavalutazione di tali dichiarazioni, come di ogni altro elementoprobatorio, rientra nel prudente apprezzamento del giudice dimerito, sottratto al sindacato di legittimità.4.8.

In definitiva, tutte le censure articolate nel quarto motivosi risolvono nella sollecitazione di una rivalutazione delmateriale probatorio e di un diverso apprezzamento del fatto,non consentiti in sede di legittimità a fronte di una motivazioneda reputarsi non implausibile.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476del 2019).5.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro gener ale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dellacontroricorrente, liquidate in euro 4.500,00 oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Num ero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] -2026VERCELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,3426rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 696/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 16/01/2023 R.G.N. 460/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro gener ale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/20261. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito,«[OSCURATO:PERSONA]») proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 11/2020 del 7 agosto 2020, emessadall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA]-Vercelli a seguitodel verbale unico di accertamento e notificazione n.VC00000/2019-843-01 del 18 giugno 2019, con cui le era statocontestato, quale committente, l'impiego irregolare di novelavoratori inviati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo1° dicembre 2017 - 3 gennaio 2019, in esecuzione di uncontratto di appalto non genuino, in violazione dell'art. 29,comma 1, e dell'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276/2003.2. Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 122/2022 del 25 luglio2022, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-ingiunzione, ritenendo tra l'altro l'efficacia preclusiva dellacertificazione del contratto di appalto rilasciata dallaCommissione di certificazione presso l'[OSCURATO:PERSONA] BilateraleENBLI di Roma in data 16 aprile 2018, non impugnata dall'ITLai sensi dell'art. 80 D. Lgs. n. 276/2003.3. Con sentenza n. 696/2022, pubblicata il 16 gennaio 2023, laCorte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, in accoglimentodell'appello principale proposto dall'ITL e in rigetto dell'appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], respingeva l'opposizione e confermaval'ordinanza-ingiunzione, condannando l'appellata alle spese dientrambi i gradi.4. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede,riteneva, in primo luogo, tempestivo l'appello dell'ITL,Numero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342a6/p20p26licando la sospensione feriale dei termini processuaDlia teax p aurbtb.l icazione 02/10/20263 L. n. 742/1969, alla luce del principio di diritto affermato daCass., Sez. Un., n. 2145/2021, secondo cui alle controversie diopposizione a ordinanza-ingiunzione per violazioni in materia dilavoro diverse da quelle consistenti in omissioni contributive oda cui deriva un'omissione contributiva si applica la sospensioneferiale. Quanto alla dedotta intempestività della contestazionedella violazione ex art. 14 L. n. 689/1981, reputava la stessainsussistente, poiché l'attività ispettiva era proseguita dopo ilprimo accesso con ulteriori verifiche documentali e l'ultimo attodell'accertamento era del 23 aprile 2019 (riscontro M G), conconseguente rispetto del termine di novanta giorni.Escludeva, poi, l'efficacia preclusiva della certificazione delcontratto di appalto ex artt. 79 e 80 D.Lgs. n. 276/2003, poiché- come accertato in istruttoria - il procedimento di certificazionenon si era perfezionato per mancanze imputabili alla società e ilprovvedimento del 16 aprile 2018 era meramente provvisorio eprivo di efficacia giuridica. Riteneva, quindi, maggiormenteaccertamento ispettivo rispetto alle deposizioni testimoniali resein giudizio, valorizzando la maggiore genuinità e precisione delledichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti. Reputava,infine, confessorie le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sedeispettiva, accertando la non genuinità dell'appalto, per effettodella sussistenza degli indici sintomatici della somministrazioneillecita di manodopera (identità dell'attività appaltata con il corebusiness del committente, inserimento stabile del personaleM G nell'organizzazione aziendale, proprietà in capo alcommittente delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, assenzadi rischio d'impresa in capo all'appaltatore, organizzazionedell'attività dei dipendenti M G da parte del committente).Numero registro gener5ale. 1A50v90v/2e02r3so tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proNpuomsteoro r dici orarscoco pltae rg enerale 26108/2026Numero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/2026cassazione affidato a quattro motivi.L'ITL ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 3 L. n. 742/1969, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che la Corte d'Appello avrebbeerrato nell'applicare la sospensione feriale dei terminiprocessuali, poiché la controversia riguarderebbe violazioni dacui deriva un'omissione contributiva, con conseguenteinapplicabilità della sospensione e tardività dell'appello(notificato il 28 luglio 2022 e depositato il 23 settembre 2022).1.2. Il motivo è infondato.1.3. Questa Corte, nella sua composizione più autorevole, hagià risolto la questione con la sentenza delle Sezioni Unite n.2145 del 29 gennaio 2021, la quale ha affermato che nel regimeintrodotto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, allecontroversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione aordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioniconcernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, diigiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sullavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, diverse daquelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributio da cui deriva un'omissione contributiva, si applica lasospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a normadell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie chenon rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc.civ. (Cass. civ., Sez. Un., n. 2145/2021).1.4. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la L. n. 689/1981, art.35, mantiene la distinzione tra violazioni consistenti in omissioniNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342c6/o20n26tributive o eziologicamente connesse a tali omissioDnia t(ap peur blebl icazione 02/10/2026quali si giustifica l'esclusione della sospensione feriale in ragionedella duplicità di oggetto - sanzione e recupero contributivo - edella finalità recuperatoria che si affianca a quella sanzionatoria)e violazioni in materia di lavoro e previdenza che non riguardanoomissioni contributive. Solo per le prime opera l'esclusione dellasospensione feriale.1.5. Nel caso di specie, all'odierna ricorrente è stata contestata,ai sensi dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 18, comma 5-bis,D.Lgs. n. 276/2003, la violazione consistente nell'aver posto inessere un contratto di appalto non genuino dissimulante unasomministrazione illecita di manodopera. La sanzioneamministrativa prevista dall'art. 1, commi 1 e 6, D.Lgs. n.8/2016 (da € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ognigiornata di lavoro, con un minimo di € 5.000,00 e un massimodi € 50.000,00) ha natura prettamente sanzionatoria e nonrecuperatoria.1.6. La circostanza che nel verbale unico di accertamento sianostati quantificati anche contributi non versati e che la ricorrenteabbia sottoscritto un piano di rateizzazione dei contributi nontrasforma la natura della violazione contestata, che resta unaviolazione in materia di tutela del lavoro per appalto nongenuino, diversa da quelle consistenti nell'omissione totale oparziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributivaai sensi dell'art. 35, commi 2, 3 e 4, L. n. 689/1981. Comeaffermato dalle Sezioni Unite, l'autonomia del rapportosanzionatorio rispetto al rapporto contributivo è principioconsolidato atteso che tra il giudizio avente ad oggetto ilpagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggettol'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa diNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342s6/a20n26zioni amministrative sussiste un reciproco rapDpaotrat op ubdbil icazione 02/10/2026autonomia (v. anche Cass. n. 849/2004).1.7. La Corte territoriale ha dunque correttamente applicato ilprincipio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, ritenendotempestivo l'appello proposto il 23 settembre 2022 avverso lasentenza notificata il 28 luglio 2022, tenuto conto dellasospensione feriale dal 1° al 31 agosto.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981 e dell'art.2697 c.c., nonché la nullità della sentenza per motivazioneapparente, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.Si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nel riteneretempestiva la contestazione, poiché il termine di novanta giornisarebbe decorso dal 13 dicembre 2018 (data del primo accessoispettivo), con conseguente tardività della notifica del verbaleavvenuta il 17 giugno 2019; si contesta, inoltre, che l'atto del23 aprile 2019 (riscontro M G) potesse considerarsi idoneo adifferire il termine, trattandosi di attività riferita a un soggettodiverso dalla ricorrente.Il motivo è infondato.2.1. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ.,occorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianzarelativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma eche tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo la Cortefatto corretta applicazione del disposto normativo considerato.Questa Corte ha poi affermato che, in caso di censura permotivazione mancante, apparente o perplessa, spetta alNumero registro generraliec 1o5r09r0e/2n02t3e allegare in modo non generico il "Nfautmtoe rsot odri ircaoc"c onltoan g enerale 26108/2026Numero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/2026valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale e la sua "decisività" per la definizionedella vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte,per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur segraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nelladescrizione astratta delle norme che regola la fattispeciededotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezzae la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020).2.2. Orbene, secondo la giurisprudenza costante di questaCorte, in tema di sanzioni amministrative, qualora non siaavvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il terminedi novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione,decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti glielementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il temponecessario all'amministrazione per valutare e ponderareadeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (Cass.civ., Sez. Lav., ord. n. 10634/2025). L'accertamento noncoincide con la mera constatazione materiale dei fatti, ma con ilcompletamento delle indagini necessarie per riscontrarel'esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettividell'infrazione (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14004/2026; Cass.civ., Sez. II, ord. n. 14717/2023).2.3. Il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stataeccepita la tardività della contestazione, deve valutare ilcomplesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazioneprocedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato, avutoNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342r6/i2g0u26ardo alla loro complessità, anche in vista dell'emiDssaitoan peu bdbil icazione 02/10/2026un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, senzatuttavia potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazionedell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti inessere senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. civ., Sez.Lav., ord. n. 14004/2026).2.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato - conmotivazione tutt'altro che apparente - che l'attività ispettiva nonsi è esaurita con il primo accesso del 13 dicembre 2018, ma èproseguita con una pluralità di atti istruttori (verbaliinterlocutori, acquisizioni documentali) e che l'ultimo attodell'accertamento è del 23 aprile 2019 (riscontro M G contrasmissione della documentazione richiesta dall'ITL). Lanotificazione del verbale, avvenuta il 17 giugno 2019, è pertantostata ritenuta ampiamente effettuata entro il termine di novantagiorni.2.5. Quanto alla doglianza secondo cui l'atto del 23 aprile 2019riguarderebbe M G e non [OSCURATO:PERSONA], essa è priva di pregio. Laviolazione contestata - appalto non genuino ex art. 29 D.Lgs. n.276/2003 - coinvolge strutturalmente entrambi i soggetti delrapporto (committente e appaltatore), sicché l'accertamentoispettivo doveva necessariamente riguardare entrambe leimprese. L'attività istruttoria svolta nei confrontidell'appaltatore M G costituiva parte integrante eindispensabile dell'accertamento della violazione contestataanche alla committente [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione di congruitàdel tempo impiegato dall'Amministrazione, compiuta dalla Corteterritoriale in modo non implausibile, non è sindacabile in questasede.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 99, 112, 115, 416, 434 c.p.c.,Numero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342i6n/2 02r6elazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.D, antao npcuhbébl icazione 02/10/2026violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2, comma 4, e 6,comma 11, D.Lgs. n. 150/2011. Sostiene che l'ITL non avrebbeproposto domanda giudiziale volta a far accertare e dichiararegli elementi costitutivi degli illeciti contestati, limitandosi achiedere il rigetto dell'opposizione, e che la Corte d'Appelloavrebbe omesso di pronunciarsi su tale eccezione.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio diopposizione a ordinanza-ingiunzione, nella richiesta di rigettodell'opposizione e di conferma del provvedimento impugnato èimplicitamente contenuta la domanda di accertamento positivodel diritto di credito, senza necessità di formule sacramentali odi espressa domanda riconvenzionale (Cass. civ., Sez. III, ord.n. 23346/2022). L'opponente assume la veste di attore in sensomeramente formale, mentre l'amministrazione opposta rivestela posizione di attrice in senso sostanziale, sulla quale graval'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (v.anche Cass. n. 14812/2010; Cass. n. 19811/2020; Cass. n.14434/2012). L'atto di accertamento notificato alla controparte,nei limiti in cui è impugnato, integra gli estremi della domandasulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.3.3. Nel caso di specie, l'ITL ha ritualmente formulato le proprieconclusioni in entrambi i gradi di giudizio, chiedendo il rigettodell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione. Ciò èsufficiente a integrare la domanda di accertamento positivodella pretesa sanzionatoria, in piena conformità con i principisopra richiamati.3.4. Quanto, poi, alla questione della certificazione del contrattodi appalto, la Corte territoriale ha accertato in fatto che ilprocedimento di certificazione non si era perfezionato e che ilNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342p6/2r0o2v6 vedimento del 16 aprile 2018 era meramente proDvavtais opuribob,l icazione 02/10/2026per «uso interno» e privo di efficacia giuridica, essendo statosuccessivamente revocato dalla stessa Commissione. Inassenza di una certificazione valida e produttiva di effetti, nonpuò invocarsi l'efficacia preclusiva di cui all'art. 79 D.Lgs. n.276/2003, né sussisteva per l'ITL l'onere di attivare ilprocedimento giudiziale di impugnazione previsto dall'art. 80del medesimo decreto. L'accertamento in punto di fattocompiuto dalla Corte territoriale non è sindacabile in questasede.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 99, 112, 115, 244, 416, 436c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2700, 2730 c.c. e dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, in relazioneall'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Sostiene che la Corted'Appello avrebbe illegittimamente attribuito efficaciaprobatoria alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva,in quanto prive della trascrizione delle domande rivolte airispondenti e contenenti valutazioni, e avrebbe erroneamentequalificato come confessorie le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].4.2. Il motivo è infondato.In particolare, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 115cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione efalsa applicazione di tale norma non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia postoa base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provaNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342s6/o20g26getti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 nD.a 2ta7 0p0ub0b;l icazione 02/10/2026Cass. 19.6.2014 n. 13960).Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi ilrichiamo alla disposizione considerata, atteso che partericorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazionedelle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diversoapprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazionedella Corte la propria diversa interpretazione, senza apportareelementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.4.3. È, poi, giurisprudenza assolutamente consolidata di questaCorte che, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, iverbali redatti dai funzionari dell'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro fannopiena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loropresenza o da loro compiuti, mentre le altre circostanze di fatto,quali le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori,costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile dalgiudice unitamente alle altre risultanze istruttorie (Cass. civ.,Sez. Lav., ord. n. 5968/2024; Cass. civ., Sez. Lav., ord. n.6271/2024; Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10634/2025; Cass.civ., Sez. VI-2, ord. n. 27847/2021).4.4. In particolare, il giudice di legittimità ha ripetutamenteaffermato che la valutazione complessiva delle risultanze dicausa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo allecircostanze riferite dagli interessati ai verbalizzantinell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessiriferito in sede di deposizione in giudizio (Cass. ord. n.24208/2020, richiamata nella sentenza impugnata; conf. Cass.civ., Sez. Lav., ord. n. 24793/2024; Cass. civ., Sez. Lav., ord.n. 29339/2025). La maggiore attendibilità delle dichiarazionirese nell'immediatezza dei fatti, in assenza di condizionamentie in epoca prossima agli eventi riferiti, costituisce valutazione diNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 342m6/2e02r6ito riservata al giudice, sindacabile in sede di legittiDmaittaà psuoblobl icazione 02/10/2026nei ristretti limiti del vizio di motivazione.4.5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha diffusamentemotivato - con valutazione non implausibile e, pertanto,sottratta al sindacato di legittimità - le ragioni della maggiorecomparando analiticamente queste ultime con le deposizionitestimoniali rese in giudizio, evidenziando per ciascundichiarante le contraddizioni, le implausibili giustificazioni delmutamento di versione e la maggiore precisione e genuinitàdelle dichiarazioni originarie.4.6. Quanto alla doglianza relativa alla mancata trascrizionedelle domande rivolte ai lavoratori in sede ispettiva, essa nontrova fondamento in alcun principio di diritto che comminil'inutilizzabilità delle dichiarazioni in assenza di dettatrascrizione. L'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 - richiamato dallaricorrente - disciplina i contenuti del verbale di primo accessoispettivo, ma non prescrive la trascrizione integrale delledomande rivolte ai soggetti informati, né la giurisprudenza diquesta Corte ha mai affermato un principio di inutilizzabilitàprobatoria delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva per lamancata verbalizzazione delle domande. Per la parte noncoperta da efficacia probatoria privilegiata, il verbale ispettivocostituisce, come già rilevato, materiale liberamente valutabiledal giudice, che può disattenderlo in caso di motivata intrinsecainattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nelgiudizio (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14179/2026).4.7. Quanto, infine, alla censura relativa alle dichiarazioni diVenturino [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale le ha qualificate come«pienamente confessorie» in quanto rese dal coadiuvantedell'impresa individuale, che ha ammesso circostanze di fatto -Numero registro generlaale 1r5i0c9h0/i2e02s3ta nominativa dei lavoratori a M G, Nlau mcoermo udni ricaacczoioltnae g enerale 26108/2026Numero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/2026mensile delle ore lavorate, la determinazione degli orari da partedei titolari, l'utilizzo di attrezzature e mezzi di [OSCURATO:PERSONA] -altamente significative della non genuinità dell'appalto. Lavalutazione di tali dichiarazioni, come di ogni altro elementoprobatorio, rientra nel prudente apprezzamento del giudice dimerito, sottratto al sindacato di legittimità.4.8. In definitiva, tutte le censure articolate nel quarto motivosi risolvono nella sollecitazione di una rivalutazione delmateriale probatorio e di un diverso apprezzamento del fatto,non consentiti in sede di legittimità a fronte di una motivazioneda reputarsi non implausibile.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476del 2019).5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro gener ale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Numero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dellacontroricorrente, liquidate in euro 4.500,00 oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 15090/2023 Numero di raccolta generale 26108/2026Num ero sezionale 3426/2026 Data pubblicazione 02/10/2026
Sentenza Cassazione n. 26108/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris