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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 19691/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19618/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]dal quale è rappresentato e difeso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 67/2020 pubblicata il22/01/2020 RGN. 3286/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improponibile, per violazione del principio del ne bis in idem, la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] e altre tre lavoratici avevano chiesto accertarsi la illegittima interposizione di manodopera realizzata mediante la stipula di un appalto di servizi tra la formale datrice di lavoro – [OSCURATO:SOCIETA]. - e [OSCURATO:PERSONA] B.V., dopo che quest’ultima società, originaria datrice di lavoro delle ricorrenti, aveva ceduto il ramo di azienda alle quali le stesse erano addette ;

2. il giudice di appello ha convenuto con il giudice di prime cure sul fatto che precedente sentenza passata in giudicato, relativa alla Ferraiuolo e alla Varriale, aveva espressamente argomentato sulla inconfigurabilità in concreto di un’ipotesi di interposizione fittizia, in coerenza con la domanda in quel giudizio formulata dalle lavoratrici, domanda volta sia all’impugnativa del trasferimento di ramo di azienda sia all’accertamentodella fittizietà dell’appalto sottoscritto tra Vodafone e [OSCURATO:SOCIETA] care; analogamente doveva ritenersi per la sentenza passata in giudicato relativa alle altre due lavoratrici, sentenza che conteneva l’espresso accertamento della genuinità dell’appalto intervenuto tra la società Vodafone e la società [OSCURATO:SOCIETA] all’esito della cessione; ha osservato che, in ogni caso, seppure le sentenze in questione non fossero state esplicite nell’escludere l’interposizione fittizia di manodopera, sulla domanda azionata in quei giudizi si era formato il giudicato, che comprendeva, come dedotto e deducibile, il cambiamento fittizio del datore di lavoro o sotto la forma della simulata cessione del ramo di azienda o sotto le spoglie di un appalto fraudolento di manodopera; in base a tali considerazioni ha confermato che la domanda azionata risultava preclusa;

3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso le originarie ricorrenti sulla base di un unico motivo; le intimate [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con separati controricorso;

4. Vodafone ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ.; Considerato che

1. conl’unico motivo le odierne ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione di norma di diritto, censurando in sintesi la sentenza impugnata per avere ritenuto preclusa la domanda proposta in questo giudizio; deducono che le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte distrettuale era smentita dalle deposizioni testimoniali raccolte nei giudizi definiti con le sentenze passate in giudicato;

2. il ricorso è inammissibile;

2.1. premesso che le critiche formulate con il motivo in esame si sostanziano nella deduzione della mancata formazione del giudicato esterno, ritenuta,invece, dalla Corte di merito, costituiva onere della odierna parte ricorrente, al fine di contestare la interpretazione del giudicato fatta propria dal giudice di appello, trascrivere nel ricorso per cassazione il relativo testo, come, viceversa, non avvenuto; è stato infatti chiarito che l’interpretazione delgiudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio diautosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale ( Cass.n. 5508/2018, Cass. n. 26627/2006);

3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 5 . 0 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19618/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]dal quale è rappresentato e difeso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 67/2020 pubblicata il22/01/2020 RGN. 3286/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improponibile, per violazione del principio del ne bis in idem, la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] e altre tre lavoratici avevano chiesto accertarsi la illegittima interposizione di manodopera realizzata mediante la stipula di un appalto di servizi tra la formale datrice di lavoro – [OSCURATO:SOCIETA]. - e [OSCURATO:PERSONA] B.V., dopo che quest’ultima società, originaria datrice di lavoro delle ricorrenti, aveva ceduto il ramo di azienda alle quali le stesse erano addette ; 2. il giudice di appello ha convenuto con il giudice di prime cure sul fatto che precedente sentenza passata in giudicato, relativa alla Ferraiuolo e alla Varriale, aveva espressamente argomentato sulla inconfigurabilità in concreto di un’ipotesi di interposizione fittizia, in coerenza con la domanda in quel giudizio formulata dalle lavoratrici, domanda volta sia all’impugnativa del trasferimento di ramo di azienda sia all’accertamentodella fittizietà dell’appalto sottoscritto tra Vodafone e [OSCURATO:SOCIETA] care; analogamente doveva ritenersi per la sentenza passata in giudicato relativa alle altre due lavoratrici, sentenza che conteneva l’espresso accertamento della genuinità dell’appalto intervenuto tra la società Vodafone e la società [OSCURATO:SOCIETA] all’esito della cessione; ha osservato che, in ogni caso, seppure le sentenze in questione non fossero state esplicite nell’escludere l’interposizione fittizia di manodopera, sulla domanda azionata in quei giudizi si era formato il giudicato, che comprendeva, come dedotto e deducibile, il cambiamento fittizio del datore di lavoro o sotto la forma della simulata cessione del ramo di azienda o sotto le spoglie di un appalto fraudolento di manodopera; in base a tali considerazioni ha confermato che la domanda azionata risultava preclusa; 3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso le originarie ricorrenti sulla base di un unico motivo; le intimate [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con separati controricorso; 4. Vodafone ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. conl’unico motivo le odierne ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione di norma di diritto, censurando in sintesi la sentenza impugnata per avere ritenuto preclusa la domanda proposta in questo giudizio; deducono che le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte distrettuale era smentita dalle deposizioni testimoniali raccolte nei giudizi definiti con le sentenze passate in giudicato; 2. il ricorso è inammissibile; 2.1. premesso che le critiche formulate con il motivo in esame si sostanziano nella deduzione della mancata formazione del giudicato esterno, ritenuta,invece, dalla Corte di merito, costituiva onere della odierna parte ricorrente, al fine di contestare la interpretazione del giudicato fatta propria dal giudice di appello, trascrivere nel ricorso per cassazione il relativo testo, come, viceversa, non avvenuto; è stato infatti chiarito che l’interpretazione delgiudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio diautosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale ( Cass.n. 5508/2018, Cass. n. 26627/2006); 3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 5 . 0 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il r
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