CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28341-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA], 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M_AZZUCATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 12/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Venezia, provvedendo sull'appello dell'INPS, accertava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della controricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2, comma 6, della legge nr. 335 del 1995; dichiarava, tuttavia, estinto l'obbligo contributivo relativo all'anno 2010 per intervenuta prescrizione; 2. per quanto qui solo rileva, a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato che la richiesta di pagamento alla professionista, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era intervenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione, maturato il 16.6.2016; 3. avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; 5. parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto - a sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18 del d.lgs. nr . 241 del 1997, dell'art. 17 del DPR nr. 435 del 2001 e del DPCM 12 maggio 2011, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della Ric. 2020 n. 28341 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- prescrizione, non considerando che il DPCM del 15 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. nr. 111 del 2011, aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6.7.2011; 7. il motivo è fondato; 8. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d..Igs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 9. più di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del Ric. 2020 n. 28341 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021) chiarendo, al riguardo, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.); 10. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010; 11. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 12.5.2011 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr . 241 del 1997); 12. consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2011; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit. al 6.7.2011; 13. la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito l'esame del secondo motivo con cui l'Istituto ha posto (in via gradata) questione di sospensione della prescrizione, per la mancata compilazione del «quadro RR»; 14. la causa va dunque rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2011 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; Ric. 2020 n. 28341 sez. ML - ud. 02-12-2021 -4- 15. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C::orte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]