Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 32360/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19114/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eUNIPOLSAI [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e dife nde , con gli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] Bricchi, come da procure allegate al ricorso - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37 , presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata alcontroricorso - controricorrente – e contro N. 19114/20R.[OSCURATO:SOCIETA]. - intimata – avverso la sentenza n. 375/2020emessa dalla Corte d’appello di Brescia, depositata in data21.4.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.10.2023dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. agì in rivalsa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avendo risarcito alla [OSCURATO:SOCIETA]. il danno per la patita rapina di merci da essa affidate alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] quale sub-vettore, chiedendone quindi la condanna al pagamento di € 97.626,24.

Quest’ultima eccepì che la compagnia assicuratrice avrebbe pagato male, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. non era ancora divenuta proprietaria delle merci, non avendole ricevute.

Inoltre, ottenne di essere autorizzata a chiamare in giudizio le compagnie assicurative Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con le quali aveva stipulato polizza a copertura dei rischi per la perdita delle merci trasportate, chiedendo di essere tenuta indenne nel caso in cui fosse stata accertata la sua responsabilità.

Le compagnie assicurative chiamate in causa si costituirono in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti derivanti dalle polizze e sostenendo nel merito l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 29.11.2011, accolse la domanda principale proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora, [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola al N. 19114/20R.G. pagamento di € 97.626,24 oltre accessori, e rigettò la domanda di manleva della società convenuta nei confronti delle compagnie assicurative chiamate in causa.

Contro tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. propose gravame, rigettato dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza del 22.4.2015.

La sentenza venne impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi alla Suprema Corte, che, accogliendo il terzo motivo di ricorso (con cui era stata denunciata la violazione dell’art. 1341 c.c., in relazione all’art. 13 delle condizioni di polizza), la cassò con rinvio con ordinanza n. 20152/2017.

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Brescia accolse il gravame della [OSCURATO:SOCIETA] (frattanto divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) con sentenza del 21.4.2020, ritenendo in particolare la vessatorietà dell’art. 13, lett. h), delle condizioni di polizza, nella parte in cui escludeva l’indennizzabilità della perdita del carico a causa di rapina, nonché rigettando l’eccezione di giudicato interno su altra clausola contrattuale, sollevata dalle Compagnie coassicuratrici, perché incompatibile con la natura “chiusa” del giudizio di rinvio, tale da vanificare il dictumaffermato dalla S.C. con la citata ordinanza.

In conclusione, la Corte bresciana condannò entrambe le predette Compagnie ( ferma la coassicurazione) a tenere indenne la [OSCURATO:SOCIETA] per l’intero, salvi l ’ applicazione della franchigia e lo scoperto di polizza, pari al 30%, nei limiti del massimale.

Avverso detta sentenza Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorrono per cassazione, sulla base di cinque motivi, assistiti da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.p.a. è rimasta intimata.Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, N. 19114/20R.G. comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello consentito alla [OSCURATO:SOCIETA] di assumere una posizione diversa da quella già tenuta nel giudizio d’appello, esitato dalla sentenza poi cassata dalla S.C.

Infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva sempre dedotto la vessatorietà della clausola di cui all’art. 13, lett. h), delle condizioni di contratto, non già dell’intero art. 13; pertanto, sulla non vessatorietà delle altre cause limitative della responsabilità (in particolare, quella per cui l’indennizzo non è dovuto in caso di dolo o colpa grave dell’assicurato) s’era formato il giudicato interno. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta falsa applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. n. 20152/2017, nonché violazione dell’art. 384 c.p.c.(rectius, art. 394 c.p.c.) , in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto di estendere il dictum della S.C. – limitato alla sola lettera h) dell ’ art. 13 – all ’ intero art. 13 delle condizioni di polizza, e dunque a tutte le ipotesi limitative della responsabilità, in esso comprese. 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta violazione dell ’ art. 1367 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il giudice d’appello applicato il principio di conservazione alla clausola di cui all’art. 13delle condizioni di polizza.

N. 19114/20R.G. 1.4 –Con il quarto motivo si lamenta violazione dell ’ art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte bresciana ritenuto incompatibile la sussistenza del giudicato interno con il principio affermato dalla S.C. nell’ordinanza di rinvio, erroneamente dichiarando inammissibile la relativa eccezione sollevata da esse ricorrenti. 1.5 – Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione, nonché violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello reso una sentenza manifestamente contraddittoria, basata su affermazioni inconciliabili: dapprima, ritenendo che la pronuncia di rinvio riguardasse solo l’art. 13, lett. h), delle condizioni di contratto, per poi affermare, invece, che essa concerneva l’intero art. 13. 2.1 – Preliminarmente, occorre rilevare che, benché l ’ intestazione del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rechi anche il riferimento alla proposizione di ricorso incidentale, l’atto non contiene alcun motivo d’impugnazioneunivocamente identificabile in quanto tale, ma si limita a controdedurre rispetto all’impugnazione avversaria.

L ’ atto in parola, dunque, non può che essere considerato come mero controricorso. 3.1 –Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, in relazione al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).

Invero, nel giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza n. 20152/2017, resa da questa Corte, il giudice d’appello ha ritenuto come non possa esservi alcun giudicato interno sulla clausola di cui all’art. 13, lett. f), N. 19114/20R.G. delle condizioni generali di polizza(concernenti l’esclusione della garanzia nel caso di dolo o colpa grave del vettore ), perché una simile eccezione è stata proposta per la prima volta in sede di rinvio, perché la S.C. non aveva rilevato la sussistenza di un simile giudicato e perché, se invece tanto avesse fatto, non avrebbe potuto accogliere il terzo motivo di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] [concernente, appunto, la pretesa vessatorietà dell’art. 13, lett. h), delle medesime condizioni di contratto], così cassando con rinvio la prima sentenza d ’ appello, ma avrebbe dovuto rigettareinteramente il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA].

Nella sostanza, il giudice del rinvio ha rilevato – richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità –che l’eccezione di giudicato in parola fosse incompatibile con il principio espresso da Cass. n. 20152/2017, in quanto logicamente in contrasto con i suoi presupposti (ossia, con l’effettiva decisività del motivo accolto, altrimenti inammissibile per difetto d’interesse, ex art.100 c.p.c.). 3.2 - Ora, premesso come non sia dubbio che la ripetuta Cass. n. 20152/2017 abbia investito esclusivamente l ’ art. 13, lett. h) delle condizioni di polizza ( concernenti l ’ esclusione della polizza per rapina , furto, ecc.), e non anche la lett. f) (relativi a dolo o colpa grave del vettore), il ricorso in esame si rivela del tutto deficitario sulle modalità, non solo temporali, con cui il dedotto giudicato interno si sarebbe formato, e dunque sugli stessi presupposti processuali e fattuali effettivamente ostesi a questa Corte, nel precedente giudizio di legittimità.

N. 19114/20R.G.

Anzitutto, la circostanza che con l’ordinanza più volte richiamata si sia affermato che “Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva ”, benché – a dire delle odierne ricorrenti – esse avessero regolarmente depositato controricorso, più che circostanza da esporre al giudice del rinvio, avrebbe in realtà potuto giustifica re , qualora vera, la stessa revocazione della stessa ordinanza, ex art. 391-bis c.p.c. (rimedio ammesso ormai anche in caso di cassazione con rinvio);ciò ove si fosse dimostrato che la decisione, tenendo conto di quanto argomentato nell’atto processuale il cui esame risultava, in tesi, pretermesso, avrebbe avuto un contenuto diverso (si veda, con riguardo alle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380-bis o 380 - bis , n. 1, c.p.c., e proprio con riguardo all’eccezione di giudicato, per tutte, Cass. n. 17379/2022).Ma una simile impugnazione, in riferimento all’art. 395, n. 4, c.p.c., pacificamente non è stata proposta dalle odierne ricorrenti.

In secondo luogo, al lume di quanto evidenziato dalla Corte bresciana circa il fatto che l’eccezione era stata sollevata, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, le stesse ricorrenti – anziché limitarsi a dedurre che il giudicato interno, sulla non vessatorietà della citata clausola di cui all’art. 13, lett. g), s’era formato già all ’ esito del giudizio di primo grado - avrebbero dovuto adeguatamente esporre, in ricorso, la portata della statuizione di Cass. n. 20152/2017 sulla clausola di cui all’art. 13,lett. f), su quali allegazioni era stata adottata, anche in rapporto con la più ampia clausola di cui all’art. 13, ed insomma sul complessivo contesto processuale su cui una simile pronuncia si innestava; ciò in modo da N. 19114/20R.G. consentire a questa Corte di valutare se la questione che oggi si pretenderebbe coperta dal giudicato interno rientrasse o menotra quelle già esaminatenel processo ed offerte (seppure senza costituire oggetto di impugnazione) nel primo giudizio di legittimitàed avesse perciò potuto essere presa in considerazione, al tempo, da questa stessa Corte.

In altre parole, dalla lettura del ricorso non è dato comprendere se effettivamente il tema specifico della vessatorietà (o comunque, della inoperatività)della clausola di cui all ’ art. 13, lett. g), possa dirsi oggetto di statuizione del giudice del merito non impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio davanti a quello, tanto da poter fondatamente escludere che la questione sia stata sollevatadalle Compagnie, per la prima volta, in sede di rinvio, in guisa però incompatibile col principio di diritto affermato da Cass. n. 20152/2017, come appunto accertato dalla Corte d’appello lombarda. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nulla va disposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che è rimasta intimata.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

N. 19114/20R.G.

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19114/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eUNIPOLSAI [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e dife nde , con gli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] Bricchi, come da procure allegate al ricorso - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37 , presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata alcontroricorso - controricorrente – e contro N. 19114/20R.[OSCURATO:SOCIETA]. - intimata – avverso la sentenza n. 375/2020emessa dalla Corte d’appello di Brescia, depositata in data21.4.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.10.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. agì in rivalsa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avendo risarcito alla [OSCURATO:SOCIETA]. il danno per la patita rapina di merci da essa affidate alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] quale sub-vettore, chiedendone quindi la condanna al pagamento di € 97.626,24. Quest’ultima eccepì che la compagnia assicuratrice avrebbe pagato male, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. non era ancora divenuta proprietaria delle merci, non avendole ricevute. Inoltre, ottenne di essere autorizzata a chiamare in giudizio le compagnie assicurative Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con le quali aveva stipulato polizza a copertura dei rischi per la perdita delle merci trasportate, chiedendo di essere tenuta indenne nel caso in cui fosse stata accertata la sua responsabilità. Le compagnie assicurative chiamate in causa si costituirono in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti derivanti dalle polizze e sostenendo nel merito l’infondatezza della domanda. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 29.11.2011, accolse la domanda principale proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora, [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola al N. 19114/20R.G. pagamento di € 97.626,24 oltre accessori, e rigettò la domanda di manleva della società convenuta nei confronti delle compagnie assicurative chiamate in causa. Contro tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. propose gravame, rigettato dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza del 22.4.2015. La sentenza venne impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi alla Suprema Corte, che, accogliendo il terzo motivo di ricorso (con cui era stata denunciata la violazione dell’art. 1341 c.c., in relazione all’art. 13 delle condizioni di polizza), la cassò con rinvio con ordinanza n. 20152/2017. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Brescia accolse il gravame della [OSCURATO:SOCIETA] (frattanto divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) con sentenza del 21.4.2020, ritenendo in particolare la vessatorietà dell’art. 13, lett. h), delle condizioni di polizza, nella parte in cui escludeva l’indennizzabilità della perdita del carico a causa di rapina, nonché rigettando l’eccezione di giudicato interno su altra clausola contrattuale, sollevata dalle Compagnie coassicuratrici, perché incompatibile con la natura “chiusa” del giudizio di rinvio, tale da vanificare il dictumaffermato dalla S.C. con la citata ordinanza. In conclusione, la Corte bresciana condannò entrambe le predette Compagnie ( ferma la coassicurazione) a tenere indenne la [OSCURATO:SOCIETA] per l’intero, salvi l ’ applicazione della franchigia e lo scoperto di polizza, pari al 30%, nei limiti del massimale. Avverso detta sentenza Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorrono per cassazione, sulla base di cinque motivi, assistiti da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.p.a. è rimasta intimata.Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, N. 19114/20R.G. comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello consentito alla [OSCURATO:SOCIETA] di assumere una posizione diversa da quella già tenuta nel giudizio d’appello, esitato dalla sentenza poi cassata dalla S.C. Infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva sempre dedotto la vessatorietà della clausola di cui all’art. 13, lett. h), delle condizioni di contratto, non già dell’intero art. 13; pertanto, sulla non vessatorietà delle altre cause limitative della responsabilità (in particolare, quella per cui l’indennizzo non è dovuto in caso di dolo o colpa grave dell’assicurato) s’era formato il giudicato interno. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta falsa applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. n. 20152/2017, nonché violazione dell’art. 384 c.p.c.(rectius, art. 394 c.p.c.) , in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto di estendere il dictum della S.C. – limitato alla sola lettera h) dell ’ art. 13 – all ’ intero art. 13 delle condizioni di polizza, e dunque a tutte le ipotesi limitative della responsabilità, in esso comprese. 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta violazione dell ’ art. 1367 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il giudice d’appello applicato il principio di conservazione alla clausola di cui all’art. 13delle condizioni di polizza. N. 19114/20R.G. 1.4 –Con il quarto motivo si lamenta violazione dell ’ art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte bresciana ritenuto incompatibile la sussistenza del giudicato interno con il principio affermato dalla S.C. nell’ordinanza di rinvio, erroneamente dichiarando inammissibile la relativa eccezione sollevata da esse ricorrenti. 1.5 – Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione, nonché violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello reso una sentenza manifestamente contraddittoria, basata su affermazioni inconciliabili: dapprima, ritenendo che la pronuncia di rinvio riguardasse solo l’art. 13, lett. h), delle condizioni di contratto, per poi affermare, invece, che essa concerneva l’intero art. 13. 2.1 – Preliminarmente, occorre rilevare che, benché l ’ intestazione del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rechi anche il riferimento alla proposizione di ricorso incidentale, l’atto non contiene alcun motivo d’impugnazioneunivocamente identificabile in quanto tale, ma si limita a controdedurre rispetto all’impugnazione avversaria. L ’ atto in parola, dunque, non può che essere considerato come mero controricorso. 3.1 –Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, in relazione al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis). Invero, nel giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza n. 20152/2017, resa da questa Corte, il giudice d’appello ha ritenuto come non possa esservi alcun giudicato interno sulla clausola di cui all’art. 13, lett. f), N. 19114/20R.G. delle condizioni generali di polizza(concernenti l’esclusione della garanzia nel caso di dolo o colpa grave del vettore ), perché una simile eccezione è stata proposta per la prima volta in sede di rinvio, perché la S.C. non aveva rilevato la sussistenza di un simile giudicato e perché, se invece tanto avesse fatto, non avrebbe potuto accogliere il terzo motivo di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] [concernente, appunto, la pretesa vessatorietà dell’art. 13, lett. h), delle medesime condizioni di contratto], così cassando con rinvio la prima sentenza d ’ appello, ma avrebbe dovuto rigettareinteramente il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. Nella sostanza, il giudice del rinvio ha rilevato – richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità –che l’eccezione di giudicato in parola fosse incompatibile con il principio espresso da Cass. n. 20152/2017, in quanto logicamente in contrasto con i suoi presupposti (ossia, con l’effettiva decisività del motivo accolto, altrimenti inammissibile per difetto d’interesse, ex art.100 c.p.c.). 3.2 - Ora, premesso come non sia dubbio che la ripetuta Cass. n. 20152/2017 abbia investito esclusivamente l ’ art. 13, lett. h) delle condizioni di polizza ( concernenti l ’ esclusione della polizza per rapina , furto, ecc.), e non anche la lett. f) (relativi a dolo o colpa grave del vettore), il ricorso in esame si rivela del tutto deficitario sulle modalità, non solo temporali, con cui il dedotto giudicato interno si sarebbe formato, e dunque sugli stessi presupposti processuali e fattuali effettivamente ostesi a questa Corte, nel precedente giudizio di legittimità. N. 19114/20R.G. Anzitutto, la circostanza che con l’ordinanza più volte richiamata si sia affermato che “Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva ”, benché – a dire delle odierne ricorrenti – esse avessero regolarmente depositato controricorso, più che circostanza da esporre al giudice del rinvio, avrebbe in realtà potuto giustifica re , qualora vera, la stessa revocazione della stessa ordinanza, ex art. 391-bis c.p.c. (rimedio ammesso ormai anche in caso di cassazione con rinvio);ciò ove si fosse dimostrato che la decisione, tenendo conto di quanto argomentato nell’atto processuale il cui esame risultava, in tesi, pretermesso, avrebbe avuto un contenuto diverso (si veda, con riguardo alle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380-bis o 380 - bis , n. 1, c.p.c., e proprio con riguardo all’eccezione di giudicato, per tutte, Cass. n. 17379/2022).Ma una simile impugnazione, in riferimento all’art. 395, n. 4, c.p.c., pacificamente non è stata proposta dalle odierne ricorrenti. In secondo luogo, al lume di quanto evidenziato dalla Corte bresciana circa il fatto che l’eccezione era stata sollevata, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, le stesse ricorrenti – anziché limitarsi a dedurre che il giudicato interno, sulla non vessatorietà della citata clausola di cui all’art. 13, lett. g), s’era formato già all ’ esito del giudizio di primo grado - avrebbero dovuto adeguatamente esporre, in ricorso, la portata della statuizione di Cass. n. 20152/2017 sulla clausola di cui all’art. 13,lett. f), su quali allegazioni era stata adottata, anche in rapporto con la più ampia clausola di cui all’art. 13, ed insomma sul complessivo contesto processuale su cui una simile pronuncia si innestava; ciò in modo da N. 19114/20R.G. consentire a questa Corte di valutare se la questione che oggi si pretenderebbe coperta dal giudicato interno rientrasse o menotra quelle già esaminatenel processo ed offerte (seppure senza costituire oggetto di impugnazione) nel primo giudizio di legittimitàed avesse perciò potuto essere presa in considerazione, al tempo, da questa stessa Corte. In altre parole, dalla lettura del ricorso non è dato comprendere se effettivamente il tema specifico della vessatorietà (o comunque, della inoperatività)della clausola di cui all ’ art. 13, lett. g), possa dirsi oggetto di statuizione del giudice del merito non impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio davanti a quello, tanto da poter fondatamente escludere che la questione sia stata sollevatadalle Compagnie, per la prima volta, in sede di rinvio, in guisa però incompatibile col principio di diritto affermato da Cass. n. 20152/2017, come appunto accertato dalla Corte d’appello lombarda. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che è rimasta intimata. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). N. 19114/20R.G. P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
Sentenza Cassazione n. 32360/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris