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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 24097/2026

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del TRIBUNALE DI CASSINOnel procedimento a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Cassino in diversacomposizione, per nuovo giudizio;ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020e successivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Cassino ha assolto AndreaD'[OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di un assegno di provenienza delittuosa con laformula “perché il fatto non costituisce reato” e dal reato di truffa aggravata conla formula “per non aver commesso il fatto”.2.

Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corted’appello di Roma deducendo la manifesta illogicità della motivazione, posto che,si sostiene nell’impugnazione, una volta acclarato - come stabilito nel casoconcreto – che l'imputato aveva posto all'incasso un assegno di origine furtiva,non trasferibile ma a lui apparentemente intestato a seguito di alterazionenell'indicazione del beneficiario originario, per di più in assenza di qualsivogliarapporto sostanziale con l'emittente, spettava all'imputato fornire una plausibilegiustificazione della propria buona fede, senza che per questo avesse a realizzarsialcuna inversione dell'onere probatorio.3.

Con memoria inviata per mail, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabiolasentenza e rinvio al Tribunale di Cassino per l'ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento.Costituisce ius receptum della Corte, infatti, che la mancata allegazione dialcuna giustificazione della disponibilità del titolo rubato, per di più recantel’indicazione dell’accipiens alterata a favore del portatore, sia un indubitabileargomento utilizzabile ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato.Va ribadito che nell'ordinamento processuale penale, se non è, ovviamente,previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, è pur sempre prospettabile unonere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e glielementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei,ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv.255916; da ultimo v.

Sez. 2, n. 40529 del 17/09/2019, Paolillo, n.m. nonché, intema di esimenti, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv.275284).

Sotto questo profilo, in alcune sentenze, con condivisibiliargomentazioni, è stato altresì evocato il principio, noto nel processo civile, della"vicinanza della prova", secondo il quale, a fronte dell'onere probatorio assoltodalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d'esperienza,spetta all'imputato allegare o provare il contrario: «in tema di distribuzionedell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato.

Tuttavia, ovel'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare,sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché èl'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova",può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi perprovare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014,Baroni, Rv. 259245; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01;Sez. 6, n. 13873 del 12/02/2026, Spadafora, Rv. 289780 - 01).2.

Orbene, la lettura della sentenza non lascia dubbi sulla circostanza che, inpresenza della situazione dedotta – possesso di assegno rubato con alterazionedel nominativo del beneficiario a favore del possessore stesso – non vi sia statanemmeno l’allegazione di una giustificazione del possesso legittimo o, quantomeno, in buona fede, del titolo.L’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui non vi sarebbe prova chel’imputato abbia accettato consapevolmente il rischio della provenienza da delittodell’assegno, è pertanto errata e manifestamente illogica, non corrispondendo allostandard probatorio richiesto per la affermazione di responsabilità.Né, in relazione alla truffa, appare più logico incentrare l’assoluzione sullaimpossibilità di sapere se l’alterazione dell’assegno fosse opera dell’imputato,posto che il raggiro è consistito, se mai, nella presentazione dell’assegno nontrasferibile con l’inserimento del nome del D’[OSCURATO:PERSONA] in luogo della [OSCURATO:SOCIETA].,accreditandolo come genuino, a dispetto dell’alterazione.3.

Alla luce delle manifeste illogicità della decisione impugnata, il ricorso vaaccolto.Trattandosi di sentenza inappellabile da parte del Pubblico Ministero (art. 593,comma 2, cod. proc. pen.), all’annullamento della pronuncia fa seguito la restitutioin integrum processuale, con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCassino.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCassino.Così deciso, il 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE DI CASSINOnel procedimento a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Cassino in diversacomposizione, per nuovo giudizio;ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020e successivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Cassino ha assolto AndreaD'[OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di un assegno di provenienza delittuosa con laformula “perché il fatto non costituisce reato” e dal reato di truffa aggravata conla formula “per non aver commesso il fatto”.2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corted’appello di Roma deducendo la manifesta illogicità della motivazione, posto che,si sostiene nell’impugnazione, una volta acclarato - come stabilito nel casoconcreto – che l'imputato aveva posto all'incasso un assegno di origine furtiva,non trasferibile ma a lui apparentemente intestato a seguito di alterazionenell'indicazione del beneficiario originario, per di più in assenza di qualsivogliarapporto sostanziale con l'emittente, spettava all'imputato fornire una plausibilegiustificazione della propria buona fede, senza che per questo avesse a realizzarsialcuna inversione dell'onere probatorio.3. Con memoria inviata per mail, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabiolasentenza e rinvio al Tribunale di Cassino per l'ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.Costituisce ius receptum della Corte, infatti, che la mancata allegazione dialcuna giustificazione della disponibilità del titolo rubato, per di più recantel’indicazione dell’accipiens alterata a favore del portatore, sia un indubitabileargomento utilizzabile ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato.Va ribadito che nell'ordinamento processuale penale, se non è, ovviamente,previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, è pur sempre prospettabile unonere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e glielementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei,ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv.255916; da ultimo v. Sez. 2, n. 40529 del 17/09/2019, Paolillo, n.m. nonché, intema di esimenti, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv.275284). Sotto questo profilo, in alcune sentenze, con condivisibiliargomentazioni, è stato altresì evocato il principio, noto nel processo civile, della"vicinanza della prova", secondo il quale, a fronte dell'onere probatorio assoltodalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime d'esperienza,spetta all'imputato allegare o provare il contrario: «in tema di distribuzionedell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia, ovel'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare,sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché èl'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova",può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi perprovare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014,Baroni, Rv. 259245; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01;Sez. 6, n. 13873 del 12/02/2026, Spadafora, Rv. 289780 - 01).2. Orbene, la lettura della sentenza non lascia dubbi sulla circostanza che, inpresenza della situazione dedotta – possesso di assegno rubato con alterazionedel nominativo del beneficiario a favore del possessore stesso – non vi sia statanemmeno l’allegazione di una giustificazione del possesso legittimo o, quantomeno, in buona fede, del titolo.L’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui non vi sarebbe prova chel’imputato abbia accettato consapevolmente il rischio della provenienza da delittodell’assegno, è pertanto errata e manifestamente illogica, non corrispondendo allostandard probatorio richiesto per la affermazione di responsabilità.Né, in relazione alla truffa, appare più logico incentrare l’assoluzione sullaimpossibilità di sapere se l’alterazione dell’assegno fosse opera dell’imputato,posto che il raggiro è consistito, se mai, nella presentazione dell’assegno nontrasferibile con l’inserimento del nome del D’[OSCURATO:PERSONA] in luogo della [OSCURATO:SOCIETA].,accreditandolo come genuino, a dispetto dell’alterazione.3. Alla luce delle manifeste illogicità della decisione impugnata, il ricorso vaaccolto.Trattandosi di sentenza inappellabile da parte del Pubblico Ministero (art. 593,comma 2, cod. proc. pen.), all’annullamento della pronuncia fa seguito la restitutioin integrum processuale, con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCassino. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCassino.Così deciso, il 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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