CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 00895/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre che non consentito in questa sede, perché riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito, e dunque non connotato dalla necessaria specificità e dall'effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste alla base del decisum, è anche manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, i giudici di appello - come emerge dalle pagg. 2 e 3 dell'impugnata sentenza - con una motivazione esente da vizi, hanno congruamente esplicato le ragioni in base alle quali non è possibile ritenere caratterizzati da particolare tenuità i due episodi di danneggiamento (avvinti dal vincolo della continuazione) ascritti all'odierno ricorrente, indicando specificatamente i plurimi elementi che ostano al riconoscimento della relativa causa di non punibilità in favore di quest'ultimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024