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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2026

Cassazione n. 22696/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

MarcoProsperetti, con domicilio [OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], come da procuraspeciale in calce al ricorso per cassazionericorrentecontroAlessandra Gobbi, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], come da procura incalce al controricorsocontroricorrentee nei confronti diCipolloni CristinaPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026intimataavverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 41/2023 depositatail 16/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi di censura avverso la sentenza n. 41/2023 della Corte d’appellodi Perugia.Resiste con controricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.Dagli atti risulta che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale diPerugia – ex sezione distaccata di Foligno, lamentando lesione del dirittodi pervenire alla stipula del contratto definitivo avente a oggetto i beniimmobili ubicati a Spello, Loc.

Sant’Angelo, Via delle Palombe, promessi invendita dal signor [OSCURATO:PERSONA] con il preliminare dicompravendita del 20/9/2012, avendo il promittente venditore concluso, il26/11/2012, atto notarile di vendita dei medesimi beni con la sig.raAlessandra Gobbi, e chiedendo pronuncia che tenesse luogo del definitivonon concluso ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Ha addotto inoltre che il sig.Cipolloni rifiutava di dare esecuzione al preliminare, avendo AlessandraGobbi legittimamente esercitato il diritto di prelazione a lei spettante exartt. 8 legge 590/1965 e 7 legge 817/1971, in quanto proprietariacoltivatrice dei terreni confinanti con quello oggetto del preliminare; e diavere tempestivamente e puntualmente contestato la sussistenza deipresupposti, soggettivi e oggettivi, legittimanti la prelazione edevidenziato che l’atto di compravendita sarebbe stato viziato da nullità perviolazione di norme imperative.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che il contratto preliminarestipulato il 20/9/2012 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sisia risolto per mutuo dissenso e affermando la sussistenza dei presuppostidel diritto di prelazione di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dellacontiguità tra il fondo compravenduto e altro fondo di proprietà dellamedesima.La Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di rigetto conmotivazione del seguente tenore: “La Corte, premesso che l’appellantenon ha proposto, nelle conclusioni dell’atto d’appello, domande di meritoulteriori a quelle sopra indicate - dichiarazione di nullità del definitivostipulato tra Gobbi e Cipolloni, trasferimento a sé del compendio ex art.2932 c.c. - rileva che: • L’appellante non deduce esplicitamente la ragionedella nullità del contratto intercorso tra Gobbi e Cipolloni • Ovel’appellante traesse tale nullità dalla lesione dell’affermato suo diritto allastipulazione del preliminare, va chiarito che tale lesione, ove sussistente,non comporta la nullità del contratto definitivo lesivo ma - ricorrendone ipresupposti - un diritto risarcitorio non esercitato nel giudizio. • Esclusa lanullità del contratto di compravendita intercorso tra Gobbi e Cipolloni, nonpuò ovviamente disporsi il trasferimento del compendio a Cipolloni ex art.2932 c.c., posto che Cipolloni non è più proprietario del compendio e cheGobbi non è promittente venditrice.

Va quindi respinto l’appello.”.Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi di gravame.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 132,2° comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4c.p.c., e all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

“con riferimento al secondomotivo di appello”, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso dipronunciare sul presupposto oggettivo della contiguità delle areeinteressate e di vagliare i documenti prodotti in giudizio (documentazionePresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026fotografica allegata alla perizia geom.

Pelliccioni, rogito del notaio Grifi,rogito del notaio Soldani con la relazione tecnica allegata al frazionamentoa firma del Geom.

Fioroni ed elenco delle vie del Comune di Spello - docc.nn. 11, 12, 13, 14 e 15 fascicolo di primo grado, depositati nel fascicolo dicassazione sub doc. da 6 a 10), comprovanti l’esistenza di Via dellePalombe a separazione dei fondi.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1418 e1343 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., nonché omessapronuncia e mancata valutazione di elementi decisivi, in relazione all’art.360, 1° comma, nn. 4 e 5 c.p.c., avendo la Corte d’appello ritenuto chenon siano state dedotte le ragioni di nullità del contratto intercorso tra isigg.ri Gobbi e Cipolloni (rappresentate invece fin dall’invio della diffida[OSCURATO:DATA_NASCITA], ribadite poi con la raccomandata in data 8/5/2013 enuovamente evidenziate nell’atto di citazione introduttivo del giudizio diprimo grado) e assunto che la lesione del diritto alla stipula delpreliminare non avrebbe comunque comportato la nullità dell’atto diacquisto intercorso tra i sigg.ri Cipolloni e Gobbi - derivante invece daviolazione di norme imperative previste dalla l. n. 871 del 1971 esussistenza di causa negoziale illecita - ma esclusivamente il sorgere di undiritto risarcitorio, non esercitato nel giudizio.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 132co. 2 n. 4 cpc, in relazione agli artt. 360 n. 3, 4 e 5, in relazione al primomotivo di appello, lamentando che la Corte d’appello abbia omesso diesaminare “un fatto decisivo per il giudizio (ovverosia la copiosadocumentazione prodotta in primo grado) che era stato oggetto didiscussione tra le parti nel giudizio di primo grado” e di pronunciare inordine all’avversata risoluzione per mutuo dissenso del preliminareintercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], smentita dalla documentazione versata in atti findall’instaurazione del giudizio di primo grado.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026I tre motivi sono inammissibili, perché formulati in violazione del principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione.È noto, con riguardo alla deduzione di errores in procedendo, che il vagliodi ammissibilità della censura si fonda sul riscontro dell’osservanza delprincipio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, nn. 4 e nn. 6, c.p.c.

Ilmotivo di ricorso per cassazione, cioè, deve essere formulato, “inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr.Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 – 01; Sez. 1,Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 - 01)” (Cass., Sez. 3,ordinanza n. 21346 del 30/07/2024, Rv. 671835 - 01).Sulla base dello stesso principio non può ragionevolmente ritenersi,d’altronde, che il giudice di legittimità– nel corso dell’accesso diretto agliprocedendo - debba ricostruire in autonomia il contenuto concreto delledoglianze lamentate, non potendosi sostituire al ricorrente nell’effettivaarticolazione delle critiche alla sentenza impugnata.

E difatti “è necessario- per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto diappello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti)nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione nonerano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello allemotivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame,dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado divalutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia diPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026inammissibilità in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli11477/2010; id. 86/2012)” (Cass., Sez. 2, ordinanza n. 23249 del20/08/2021, Rv. 662072 - 01).In questo caso il ricorrente, nel dolersi della violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., ha omesso di trascrivere imotivi di impugnazione - o le parti degli stessi - su cui la Corte territorialesarebbe incorsa nel vizio denunciato, violando sia l’art. 366, 1° comma, n.6, c.p.c. sia (in quanto le censure alla sentenza risultano dedotte in modoincompleto) l’art. 366, 1° comma, n. 4, c.p.c.Ogni altro profilo di doglianza è assorbito.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro5.200,00, di cui euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso delle spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il28 maggio 2026.La PresidenteLina RubinoPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MarcoProsperetti, con domicilio [OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], come da procuraspeciale in calce al ricorso per cassazionericorrentecontroAlessandra Gobbi, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], come da procura incalce al controricorsocontroricorrentee nei confronti diCipolloni CristinaPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026intimataavverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 41/2023 depositatail 16/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi di censura avverso la sentenza n. 41/2023 della Corte d’appellodi Perugia.Resiste con controricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.Dagli atti risulta che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale diPerugia – ex sezione distaccata di Foligno, lamentando lesione del dirittodi pervenire alla stipula del contratto definitivo avente a oggetto i beniimmobili ubicati a Spello, Loc. Sant’Angelo, Via delle Palombe, promessi invendita dal signor [OSCURATO:PERSONA] con il preliminare dicompravendita del 20/9/2012, avendo il promittente venditore concluso, il26/11/2012, atto notarile di vendita dei medesimi beni con la sig.raAlessandra Gobbi, e chiedendo pronuncia che tenesse luogo del definitivonon concluso ai sensi dell’art. 2932 c.c. Ha addotto inoltre che il sig.Cipolloni rifiutava di dare esecuzione al preliminare, avendo AlessandraGobbi legittimamente esercitato il diritto di prelazione a lei spettante exartt. 8 legge 590/1965 e 7 legge 817/1971, in quanto proprietariacoltivatrice dei terreni confinanti con quello oggetto del preliminare; e diavere tempestivamente e puntualmente contestato la sussistenza deipresupposti, soggettivi e oggettivi, legittimanti la prelazione edevidenziato che l’atto di compravendita sarebbe stato viziato da nullità perviolazione di norme imperative.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che il contratto preliminarestipulato il 20/9/2012 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sisia risolto per mutuo dissenso e affermando la sussistenza dei presuppostidel diritto di prelazione di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dellacontiguità tra il fondo compravenduto e altro fondo di proprietà dellamedesima.La Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di rigetto conmotivazione del seguente tenore: “La Corte, premesso che l’appellantenon ha proposto, nelle conclusioni dell’atto d’appello, domande di meritoulteriori a quelle sopra indicate - dichiarazione di nullità del definitivostipulato tra Gobbi e Cipolloni, trasferimento a sé del compendio ex art.2932 c.c. - rileva che: • L’appellante non deduce esplicitamente la ragionedella nullità del contratto intercorso tra Gobbi e Cipolloni • Ovel’appellante traesse tale nullità dalla lesione dell’affermato suo diritto allastipulazione del preliminare, va chiarito che tale lesione, ove sussistente,non comporta la nullità del contratto definitivo lesivo ma - ricorrendone ipresupposti - un diritto risarcitorio non esercitato nel giudizio. • Esclusa lanullità del contratto di compravendita intercorso tra Gobbi e Cipolloni, nonpuò ovviamente disporsi il trasferimento del compendio a Cipolloni ex art.2932 c.c., posto che Cipolloni non è più proprietario del compendio e cheGobbi non è promittente venditrice. Va quindi respinto l’appello.”.Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi di gravame.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 132,2° comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4c.p.c., e all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. “con riferimento al secondomotivo di appello”, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso dipronunciare sul presupposto oggettivo della contiguità delle areeinteressate e di vagliare i documenti prodotti in giudizio (documentazionePresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026fotografica allegata alla perizia geom. Pelliccioni, rogito del notaio Grifi,rogito del notaio Soldani con la relazione tecnica allegata al frazionamentoa firma del Geom. Fioroni ed elenco delle vie del Comune di Spello - docc.nn. 11, 12, 13, 14 e 15 fascicolo di primo grado, depositati nel fascicolo dicassazione sub doc. da 6 a 10), comprovanti l’esistenza di Via dellePalombe a separazione dei fondi.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1418 e1343 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., nonché omessapronuncia e mancata valutazione di elementi decisivi, in relazione all’art.360, 1° comma, nn. 4 e 5 c.p.c., avendo la Corte d’appello ritenuto chenon siano state dedotte le ragioni di nullità del contratto intercorso tra isigg.ri Gobbi e Cipolloni (rappresentate invece fin dall’invio della diffida[OSCURATO:DATA_NASCITA], ribadite poi con la raccomandata in data 8/5/2013 enuovamente evidenziate nell’atto di citazione introduttivo del giudizio diprimo grado) e assunto che la lesione del diritto alla stipula delpreliminare non avrebbe comunque comportato la nullità dell’atto diacquisto intercorso tra i sigg.ri Cipolloni e Gobbi - derivante invece daviolazione di norme imperative previste dalla l. n. 871 del 1971 esussistenza di causa negoziale illecita - ma esclusivamente il sorgere di undiritto risarcitorio, non esercitato nel giudizio.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 132co. 2 n. 4 cpc, in relazione agli artt. 360 n. 3, 4 e 5, in relazione al primomotivo di appello, lamentando che la Corte d’appello abbia omesso diesaminare “un fatto decisivo per il giudizio (ovverosia la copiosadocumentazione prodotta in primo grado) che era stato oggetto didiscussione tra le parti nel giudizio di primo grado” e di pronunciare inordine all’avversata risoluzione per mutuo dissenso del preliminareintercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], smentita dalla documentazione versata in atti findall’instaurazione del giudizio di primo grado.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026I tre motivi sono inammissibili, perché formulati in violazione del principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione.È noto, con riguardo alla deduzione di errores in procedendo, che il vagliodi ammissibilità della censura si fonda sul riscontro dell’osservanza delprincipio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, nn. 4 e nn. 6, c.p.c. Ilmotivo di ricorso per cassazione, cioè, deve essere formulato, “inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr.Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 – 01; Sez. 1,Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 - 01)” (Cass., Sez. 3,ordinanza n. 21346 del 30/07/2024, Rv. 671835 - 01).Sulla base dello stesso principio non può ragionevolmente ritenersi,d’altronde, che il giudice di legittimità– nel corso dell’accesso diretto agliprocedendo - debba ricostruire in autonomia il contenuto concreto delledoglianze lamentate, non potendosi sostituire al ricorrente nell’effettivaarticolazione delle critiche alla sentenza impugnata. E difatti “è necessario- per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto diappello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti)nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione nonerano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello allemotivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame,dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado divalutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia diPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026inammissibilità in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli11477/2010; id. 86/2012)” (Cass., Sez. 2, ordinanza n. 23249 del20/08/2021, Rv. 662072 - 01).In questo caso il ricorrente, nel dolersi della violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., ha omesso di trascrivere imotivi di impugnazione - o le parti degli stessi - su cui la Corte territorialesarebbe incorsa nel vizio denunciato, violando sia l’art. 366, 1° comma, n.6, c.p.c. sia (in quanto le censure alla sentenza risultano dedotte in modoincompleto) l’art. 366, 1° comma, n. 4, c.p.c.Ogni altro profilo di doglianza è assorbito.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro5.200,00, di cui euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso delle spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6531/2023Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 22696/2026Data pubblicazione 05/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il28 maggio 2026.La PresidenteLina RubinoPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA]
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