CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00094/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 del TRIBUNALE di LAGONEGROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con declaratoria di inammissibilità nel resto adito il difensore _ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lagonegro, in data 16 aprile 2021, ha confermato (salvo che per il trattamento sanzionatorio) la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Polla, in data 3 ottobre 2019, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni civili per avere omesso di custodire il proprio cane (pastore maremmano), in modo da non impedire che lo stesso cane aggredisse [OSCURATO:PERSONA], morsicandola a una gamba e così provocando ai suoi danni lesioni personali giudicate guaribili in 6 giorni; reato commesso in Polla il 4 luglio 2014. 2. Il ricorso, in calce al quale vi é procura speciale del Priore con rinuncia alla prescrizione, si articola in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento al mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in un giudizio di condanna alla base del quale vi sono unicamente la querela e la deposizione resa a dibattimento dalla persona offesa costituitasi parte civile. 2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge, ancora in riferimento al mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, a fronte del quale il giudice dell'appello conferma la responsabilità dell'imputato applicando il principio del "più probabile che non". 2.3. Con il terzo motivo l'esponente lamenta violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., atteso che il giudice dell'appello non poteva revocare le attenuanti generiche a lui concesse in primo grado, essendo l'imputato unico appellante. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati e proposti per ragioni non consentite in questa sede. In primo luogo, sebbene le doglianze risultino formalmente articolate per violazione di legge (per tale intendendosi, nella specie, la violazione del generale principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.), i motivi di lagnanza attaccano essenzialmente il percorso argomentativo della sentenza impugnata laddove, come noto, non é consentito proporre motivi di ricorso per vizio di motivazione contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace, come stabilito dagli articoli 39-bis d.lgs. 274/2000 e 606, comma 2-bis, cod.proc.pen. A parte tale aspetto, il fatto che l'unica fonte di prova fosse costituita dalla persona offesa costituitasi parte civile - pur considerandosi la particolare attenzione che deve richiedersi in tale ipotesi all'organo giudicante nel valutarne l'attendibilità - non ha nella specie comportato alcuna carenza nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, che si diffonde nello scrutinare gli elementi a sostegno della veridicità del suo racconto e della conseguente ricostruzione del fatto storico offerta dalle sue dichiarazioni, a nulla rilevando le marginali discrepanze rispetto a taluni elementi oggettivi. Del tutto eccentrico e inconferente (oltreché, a sua volta, inammissibilmente rivolto contro la motivazione della sentenza impugnata) é, poi, il riferimento del ricorrente al criterio del "più probabile che non", notoriamente riferito nell'ambito civilistico alla ricostruzione del nesso causale e non a quella del fatto storico. 2. Quanto al terzo motivo, esso deve ritenersi a sua volta manifestamente infondato e, a ben vedere, affetto da carenza d'interesse. Il Tribunale, nel rideterminare in mitius la pena su sollecitazione dell'imputato (che si doleva dell'asserito superamento del massimo della pena pecuniaria per il reato contestato), ha in realtà commesso un errore "a favore" dell'odierno ricorrente, correggendo una ravvisata illegalità della pena in realtà non esistente. Giova, infatti, considerare che, in base all'art. 590, comma 1, cod. proc. pen., le lesioni colpose nella loro ipotesi - base (che é poi quella oggi contestata) sono punite con pena alternativa (reclusione fino a tre mesi o multa fino a C 309,00); sennonché, nel caso di specie deve darsi attuazione alla normativa sulle sanzioni applicabili dal giudice di pace e, in specie - per quanto qui d'interesse - all'art. 52, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 274 del 2000, in base al quale, quando il reato é punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da C 258 a C 2.582: all'interno di tale cornice edittale rientrava pienamente la pena irrogata dal giudice di prime cure (C 800,00). Ora, se é vero che nel computo della pena determinata in appello non risulta menzionata la concessione delle attenuanti generiche, nondimeno il trattamento sanzionatorio é stato determinato su basi edittali significativamente più favorevoli rispetto al giudizio di primo grado e, dì fatto, prossime al minimo della pena pecuniaria applicabile nel caso di specie sulla base della forbice edittale di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000. La carenza d'interesse é perciò riferibile al fatto che, ove si accedesse alla richiesta cli annullamento, il giudice competente in sede di rinvio dovrebbe necessariamente applicare la pena in ragione di quest'ultima previsione (ossia da C 258 a C 2.582), ben più gravosa rispetto alla pena pecuniaria invocata dal ricorrente. 3 Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima eque determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C