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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23068/2026

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e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la penale responsabilità per reati di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 624 cod. pen. lungi dal contenere rituali censure di legittimità, reitera per il tramite di enunciati generici il medesimo ordine di censure già disatteso dalla Corte territoriale (la quale ha evidenziato che sia stato l'imputato a fruire indebitamente dell'erogazione idrica) (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), sollecitando un alternativo apprezzamento di merito non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - e l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si stima equo liquidare in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge (cfr. memoria e comparsa conclusionale della [OSCURATO:SOCIETA].; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la penale responsabilità per reati di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 624 cod. pen. lungi dal contenere rituali censure di legittimità, reitera per il tramite di enunciati generici il medesimo ordine di censure già disatteso dalla Corte territoriale (la quale ha evidenziato che sia stato l'imputato a fruire indebitamente dell'erogazione idrica) (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), sollecitando un alternativo apprezzamento di merito non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - e l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si stima equo liquidare in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge (cfr. memoria e comparsa conclusionale della [OSCURATO:SOCIETA].; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23068/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris