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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 24066/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22546/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2892/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/06/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti: -il Tribunale, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannò Moderna d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma di € 737.447,61, oltre accessori, quale corrispettivo ancora dovuto per la fornitura di pneumatici, di cui alle allegate fatture; - la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione della soccombente convenuta, in particolare evidenziando che l’appellante non aveva dimostrato, sulla base delle risultanze istruttorie, che il commesso [OSCURATO:PERSONA] fosse munito di poteri rappresentativi tali da concedere sconti assai rilevanti (fino all’80% del prezzo di listino), e, quindi, il fondamento della propria domanda riconvenzionale, con la quale aveva prospettato un controcredito di € 2.280.370,90, con la conseguenza che gli sconti praticati (attraverso l’emissione di note di credito) erano quelli in uso fra le parti.

La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di tre motivi e l’intimata resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

1. Con i tre motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2210 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Dopo aver trascritto larghi stralci della sentenza impugnata e aver riportato talune decisioni di legittimità, con le quali, ora si critica la decisione di merito per avere falsamente sussunto fatti, ora si evidenziano i ristretti limiti di sindacato ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ora si evidenzia la necessità di ottemperare al principio di autosufficienza, la ricorrente prospetta i seguenti rilievi: - il punto focale era costitu ito dall’entità degli sconti, non già attorno al 40/45%, ma dal 70/80% ed era interesse della ricorrente operare una ricostruzione del fatto sulla base del materiale probatorio diverso da quella effettuata dai giudici di merito, al fine di dimostrare l’erronea sussunzione nella fattispecie di cui all’art. 2210 c.c. e di individuare l’esatta disciplina applicabile alla fattispecie de qua ; - la ricorrente aveva dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] era rappresentante autorizzato a concludere affari a condizioni diverse da quanto risultante nelle fatture, ciò si poteva ricavare dai “fogli di lavoro”, afferenti agli anni 2006-2008, depositati nel giudizio di merito ed esibiti i fogli, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la loro similitudine per struttura a quelli consegnati; - il capo area del [OSCURATO:PERSONA], tale Baldi, che era autorizzato a praticare gli sconti, si era più volte recato presso la compratrice senza mai eccepire alcunché in ordine agli sconti indicati sui “fogli lavoro”; - la Corte d’appello era incorsa in una evidente svista per avere travisato l’interpretazione dei dati istruttori emersi nel corso del processo , dati che avevano dimostrato un’entità degli sconti di gran lunga superiori al 45/46%; il tutto autorizzato dal capo area e, di conseguenza, la circostanza che il teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile per Pirelli delle vendite ricambi in Italia, non fosse stato in grado di dare conferma dipendeva proprio dal fatto che la decisione veniva presa dal capo area; - secondo dottrina autorev ole anche per i commessi, come per l’institore ed il procuratore, l’acquisizione dei poteri di rappresentanza costituisce la conseguenza riflessa della posizione che assumono nell’organizzazione dell’impresa ; la insussistenza del vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare si ricavava dalla documentazione prodotta, la quale dimostrava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto l’attività di agente almeno nelle annualità 2005/2006, peraltro, si soggiunge, la stessa giurisprudenza ha affermato, sul punto, che“l’attribuzione al commesso di mansioni che comportino esplicazione di una sfera di discrezionalità incompatibile con il carattere esecutivo dell’attività dello stesso necessariamente comporta snaturamento della figura con passaggio a differente categoriaausiliaria dell’imprenditore” [Cass. n° 484/1999] ; - a mente dell’art. 2210 cod. civ. i commessi non possono concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso, salvo espressa autorizzazione e i poteri di rappresentanza degli ausiliari dell’imprenditore commerciale, secondo la giurisprudenza, derivano dalla posizione con la quale gli stessi si inseriscono nell’impresa, inoltre l’autorizzazione, sempre secondo le indicazioni della giurisprudenza, può essere attribuita per “facta concludentia”, con la conseguenza che, nel caso di specie, non occorreva l’esibizione di prova documentale di un tal potere, nel mentre dai documenti contabili prodotti avrebbe dovuto trarsi il convincimento del la sussistenza di un tale potere; - non era stato considerato il fatto st orico costituito dalla mail inviata il 21/9/2005 dal [OSCURATO:PERSONA] al sito aziendale della Pirelli, con la quale era stata allegata la situazione delle coperture ordinate nel mese di settembre , con i relativi prezzi, elementi dai quali si traeva lo sconto praticato nella misura dell’80%, il fatto era stato evidenziato con l’appello e non contestato; - non era stat a considerat a la e - mail del 25/4/2007, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato sempre al sito aziendale della Pirelli ordini e relative condizioni e, con propria mail, l’account [OSCURATO:PERSONA] della zona di Roma, [OSCURATO:PERSONA], inoltrava a Moderna e in copia al [OSCURATO:PERSONA], un ordine per il sub rivenditore Irpp, nel quale risultavano indicati i prezzi ai quali Moderna avrebbe dovuto fatturare al suo rivenditore; - nelle more del giudizio d’appello l ’ esponente aveva sporto querela nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e nell’ambito delle indagini difensive l’ENASARCO aveva trasmesso la documentazione depositata in atti telematicamente, dalla quale si evinceva che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto l’attività di agente per la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quantomeno nelle annualità 2005-2006 .

Così restando confermato che il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l’attività di agente e non quella di commesso, come erroneamente reputato in sentenza. 1.

1. L’insieme censuratorio non può essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] d’appello, dopo aver preso in esame i documenti del 16/2/2008 e del 18/3/2008, a riguardo dei quali l’appellante aveva lamentato una non corretta valutazione in primo grado, dai quali scaturiva il vantato credito azionato in via riconvenzionale, afferma che l’onere di provare una misura siffattamente imponente di sconti per potere del [OSCURATO:PERSONA] competeva agli attori in riconvenzionale, prova che non era stata resa.

Pirelli non aveva ammesso il controcredito, ma, al contrario, lo aveva espressamente contestato in seno alla memoria ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ., prendendo chiara e contraria posizione sui vantati sconti ulteriori rispetto a quanto usualmente praticato.

Né dall’appellata erano mai pervenuti atti che dimostrassero conoscenza e approvazione di sconti in siffattarilevante misura.

Per altro verso non era verosimile che il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di accordi verbali, avesse autorizzato acquisti sottocosto.

La mail del 26/2/2008, indirizzata al responsabile Rigamonte, aveva trovato immediata disconferma nella risposta del giorno dopo, con la quale il predetto aveva definito gli importi esposti “fuori logica” e privi della necessaria documentazione di supporto.

La deposizione di tale teste, il quale aveva affermato che gli sconti praticati potevano anche superare il 45/46%, perciò solo non provava che all’appellante fossero stati concessi sconti in misura del 70/80%.

Le funzioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] corrispondevano a quelle del commesso, tenuto conto delle risultanze istruttorie: compiti operativi, vincolato alle indicazioni della direzione centrale, con un minimo margine di discrezionalità.

A fronte di un tal quadro la parte acquirente era venutameno al dovere di operare con la dovuta diligenza che c’era da attendersi. 1.

2. In definitiva il complesso censuratorio è inammissibile per il convergere di più ragioni. 1.

3. La doglianza investe impropriamente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Rv. 659037). 1.

4. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Nella sostanza la ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge insta per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e in ipotesi nella quale non è neppure possibile evocare il vizio contemplato dal predetto n. 5, vertendosi nel caso di “doppia conforme”.

Trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528,10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass.nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

2. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”.

3. La ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente e distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22546/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2892/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/06/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti: -il Tribunale, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannò Moderna d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma di € 737.447,61, oltre accessori, quale corrispettivo ancora dovuto per la fornitura di pneumatici, di cui alle allegate fatture; - la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione della soccombente convenuta, in particolare evidenziando che l’appellante non aveva dimostrato, sulla base delle risultanze istruttorie, che il commesso [OSCURATO:PERSONA] fosse munito di poteri rappresentativi tali da concedere sconti assai rilevanti (fino all’80% del prezzo di listino), e, quindi, il fondamento della propria domanda riconvenzionale, con la quale aveva prospettato un controcredito di € 2.280.370,90, con la conseguenza che gli sconti praticati (attraverso l’emissione di note di credito) erano quelli in uso fra le parti. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di tre motivi e l’intimata resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. 1. Con i tre motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2210 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Dopo aver trascritto larghi stralci della sentenza impugnata e aver riportato talune decisioni di legittimità, con le quali, ora si critica la decisione di merito per avere falsamente sussunto fatti, ora si evidenziano i ristretti limiti di sindacato ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ora si evidenzia la necessità di ottemperare al principio di autosufficienza, la ricorrente prospetta i seguenti rilievi: - il punto focale era costitu ito dall’entità degli sconti, non già attorno al 40/45%, ma dal 70/80% ed era interesse della ricorrente operare una ricostruzione del fatto sulla base del materiale probatorio diverso da quella effettuata dai giudici di merito, al fine di dimostrare l’erronea sussunzione nella fattispecie di cui all’art. 2210 c.c. e di individuare l’esatta disciplina applicabile alla fattispecie de qua ; - la ricorrente aveva dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] era rappresentante autorizzato a concludere affari a condizioni diverse da quanto risultante nelle fatture, ciò si poteva ricavare dai “fogli di lavoro”, afferenti agli anni 2006-2008, depositati nel giudizio di merito ed esibiti i fogli, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la loro similitudine per struttura a quelli consegnati; - il capo area del [OSCURATO:PERSONA], tale Baldi, che era autorizzato a praticare gli sconti, si era più volte recato presso la compratrice senza mai eccepire alcunché in ordine agli sconti indicati sui “fogli lavoro”; - la Corte d’appello era incorsa in una evidente svista per avere travisato l’interpretazione dei dati istruttori emersi nel corso del processo , dati che avevano dimostrato un’entità degli sconti di gran lunga superiori al 45/46%; il tutto autorizzato dal capo area e, di conseguenza, la circostanza che il teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile per Pirelli delle vendite ricambi in Italia, non fosse stato in grado di dare conferma dipendeva proprio dal fatto che la decisione veniva presa dal capo area; - secondo dottrina autorev ole anche per i commessi, come per l’institore ed il procuratore, l’acquisizione dei poteri di rappresentanza costituisce la conseguenza riflessa della posizione che assumono nell’organizzazione dell’impresa ; la insussistenza del vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare si ricavava dalla documentazione prodotta, la quale dimostrava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto l’attività di agente almeno nelle annualità 2005/2006, peraltro, si soggiunge, la stessa giurisprudenza ha affermato, sul punto, che“l’attribuzione al commesso di mansioni che comportino esplicazione di una sfera di discrezionalità incompatibile con il carattere esecutivo dell’attività dello stesso necessariamente comporta snaturamento della figura con passaggio a differente categoriaausiliaria dell’imprenditore” [Cass. n° 484/1999] ; - a mente dell’art. 2210 cod. civ. i commessi non possono concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso, salvo espressa autorizzazione e i poteri di rappresentanza degli ausiliari dell’imprenditore commerciale, secondo la giurisprudenza, derivano dalla posizione con la quale gli stessi si inseriscono nell’impresa, inoltre l’autorizzazione, sempre secondo le indicazioni della giurisprudenza, può essere attribuita per “facta concludentia”, con la conseguenza che, nel caso di specie, non occorreva l’esibizione di prova documentale di un tal potere, nel mentre dai documenti contabili prodotti avrebbe dovuto trarsi il convincimento del la sussistenza di un tale potere; - non era stato considerato il fatto st orico costituito dalla mail inviata il 21/9/2005 dal [OSCURATO:PERSONA] al sito aziendale della Pirelli, con la quale era stata allegata la situazione delle coperture ordinate nel mese di settembre , con i relativi prezzi, elementi dai quali si traeva lo sconto praticato nella misura dell’80%, il fatto era stato evidenziato con l’appello e non contestato; - non era stat a considerat a la e - mail del 25/4/2007, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato sempre al sito aziendale della Pirelli ordini e relative condizioni e, con propria mail, l’account [OSCURATO:PERSONA] della zona di Roma, [OSCURATO:PERSONA], inoltrava a Moderna e in copia al [OSCURATO:PERSONA], un ordine per il sub rivenditore Irpp, nel quale risultavano indicati i prezzi ai quali Moderna avrebbe dovuto fatturare al suo rivenditore; - nelle more del giudizio d’appello l ’ esponente aveva sporto querela nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e nell’ambito delle indagini difensive l’ENASARCO aveva trasmesso la documentazione depositata in atti telematicamente, dalla quale si evinceva che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto l’attività di agente per la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quantomeno nelle annualità 2005-2006 . Così restando confermato che il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l’attività di agente e non quella di commesso, come erroneamente reputato in sentenza. 1. 1. L’insieme censuratorio non può essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] d’appello, dopo aver preso in esame i documenti del 16/2/2008 e del 18/3/2008, a riguardo dei quali l’appellante aveva lamentato una non corretta valutazione in primo grado, dai quali scaturiva il vantato credito azionato in via riconvenzionale, afferma che l’onere di provare una misura siffattamente imponente di sconti per potere del [OSCURATO:PERSONA] competeva agli attori in riconvenzionale, prova che non era stata resa. Pirelli non aveva ammesso il controcredito, ma, al contrario, lo aveva espressamente contestato in seno alla memoria ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ., prendendo chiara e contraria posizione sui vantati sconti ulteriori rispetto a quanto usualmente praticato. Né dall’appellata erano mai pervenuti atti che dimostrassero conoscenza e approvazione di sconti in siffattarilevante misura. Per altro verso non era verosimile che il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di accordi verbali, avesse autorizzato acquisti sottocosto. La mail del 26/2/2008, indirizzata al responsabile Rigamonte, aveva trovato immediata disconferma nella risposta del giorno dopo, con la quale il predetto aveva definito gli importi esposti “fuori logica” e privi della necessaria documentazione di supporto. La deposizione di tale teste, il quale aveva affermato che gli sconti praticati potevano anche superare il 45/46%, perciò solo non provava che all’appellante fossero stati concessi sconti in misura del 70/80%. Le funzioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] corrispondevano a quelle del commesso, tenuto conto delle risultanze istruttorie: compiti operativi, vincolato alle indicazioni della direzione centrale, con un minimo margine di discrezionalità. A fronte di un tal quadro la parte acquirente era venutameno al dovere di operare con la dovuta diligenza che c’era da attendersi. 1. 2. In definitiva il complesso censuratorio è inammissibile per il convergere di più ragioni. 1. 3. La doglianza investe impropriamente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Rv. 659037). 1. 4. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza la ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge insta per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e in ipotesi nella quale non è neppure possibile evocare il vizio contemplato dal predetto n. 5, vertendosi nel caso di “doppia conforme”. Trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528,10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass.nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 2. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”. 3. La ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente e distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti proces
Sentenza Cassazione n. 24066/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris