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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 33512/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Invero, i ricorrenti non hanno posto a sostegno dei ricorsi alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo' assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, però, in base ad una rivalutazione degli elementi considerati in sentenza per escludere tale ipotesi: si tratta di censure non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, ma chiesta una rivalutazione della condotta, con conseguente inammissibilità dei ricorsi.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Invero, i ricorrenti non hanno posto a sostegno dei ricorsi alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo' assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, però, in base ad una rivalutazione degli elementi considerati in sentenza per escludere tale ipotesi: si tratta di censure non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, ma chiesta una rivalutazione della condotta, con conseguente inammissibilità dei ricorsi. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere tensore Il
Sentenza Cassazione n. 33512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris