CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10442/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta documentale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il reato indicato (e, segnatamente, la sussistenza del dolo specifico), è inammissibile in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha puntualmente e diffusamente motivato circa la sussistenza del dolo specifico, rilevando che la condotta contestata rappresenta l'epilogo delittuoso di una vicenda che ha visto la fallita spogliata di ogni suo bene e dell'attività di impresa, trasferita in una sede fittizia e privata della documentazione che avrebbe consentito di provare la condotta distrattiva che aveva sottratto ai creditori i beni sociali) e quelle, del tutto generiche, poste a fondamento dell'irnpugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i