CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 9 aprile 2019 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali gravi, ed aggravate, ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'avvenuto riconoscimento fotografico ed alla mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale; - al riconoscimento della recidiva ed al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 2 cod. pen.; si deducevano poi motivi aggiunti sempre in ordine alla valutazione alla prova del fatto. Ritenuto che i motivi di ricorsi che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva concluso, riportando le affermazioni dei testimoni del fatto, per la piena condivisibilità del giudizio di colpevolezza del prevenuto del primo giudice, anche considerando il suo corretto riconoscimento come l'autore del fatto (e come fosse infondata la pretesa di costui di avere agito a seguito di un fatto ingiusto altrui); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; e che, parimenti, motivata è la ricorrenza della recidiva; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7 it , io [OSCURATO:PERSONA] Stefs3;:arlia---.