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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11529/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37192/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Ambrogi è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del teste, [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale sussistevano i gravi indizi di reità per la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, e sostiene che, espunte tali dichiarazioni, non poteva dirsi raggiunta la prova del reato contestatogli dell'art. 2; Rilevato che si tratta di un motivo nuovo perché non enunciato nel riepilogo dei motivi di appello e non trattato nella sentenza impugnata, circostanze non confutata nel ricorso; Rilevato, peraltro, con riferimento al merito della vicenda, che la Corte territoriale ha ben spiegato per quali ragioni l'imputato, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., era responsabile per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: aveva infatti utilizzato tre fatture provenienti da [OSCURATO:PERSONA] per una presunta vendita di merce a stock, che non era stata rinvenuta né era stata mai vista dal teste della difesa, che pure aveva reso dichiarazioni confuse e non affidabili, e che comunque non erano coerenti con la sua attività di agente di commercio nel settore cosmetico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37192/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Ambrogi è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del teste, [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale sussistevano i gravi indizi di reità per la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, e sostiene che, espunte tali dichiarazioni, non poteva dirsi raggiunta la prova del reato contestatogli dell'art. 2; Rilevato che si tratta di un motivo nuovo perché non enunciato nel riepilogo dei motivi di appello e non trattato nella sentenza impugnata, circostanze non confutata nel ricorso; Rilevato, peraltro, con riferimento al merito della vicenda, che la Corte territoriale ha ben spiegato per quali ragioni l'imputato, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., era responsabile per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: aveva infatti utilizzato tre fatture provenienti da [OSCURATO:PERSONA] per una presunta vendita di merce a stock, che non era stata rinvenuta né era stata mai vista dal teste della difesa, che pure aveva reso dichiarazioni confuse e non affidabili, e che comunque non erano coerenti con la sua attività di agente di commercio nel settore cosmetico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11529/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris