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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07553/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GALANTE Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto mono-aggravato dalla violenza sulle cose all'interno di un cantiere edile, esclusa la recidiva, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 220 di multa. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione all'accertamento delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione dei beni alla pubblica fede

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto generico e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- rente di analisi censoria e sia pure della indicazione dei punti oggetto di im- pugnazione. (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si pre- senta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici.

Va inoltre rilevato che, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. la stessa non ri- sulta essere stata neppure contestata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in rela- zione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GALANTE Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto mono-aggravato dalla violenza sulle cose all'interno di un cantiere edile, esclusa la recidiva, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 220 di multa. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione all'accertamento delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione dei beni alla pubblica fede 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto generico e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- rente di analisi censoria e sia pure della indicazione dei punti oggetto di im- pugnazione. (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si pre- senta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. Va inoltre rilevato che, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. la stessa non ri- sulta essere stata neppure contestata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in rela- zione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 07553/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris