Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06645/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14812/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat e ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 3490/2020depositata il 15/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero dell’Interno e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio convenivano in giudizio i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità di venditrice ed acquirente, per sentir nei loro confronti dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di due compravendite immobiliari.

Gli immobili (già gravati da sequestro conservativo disposto dalla Procura Regionale della [OSCURATO:PERSONA] nel 1993) erano stati alienati dalla Sorrentino successivamente alla condanna emessa a suo carico dalla Corte dei Conti con sentenza n. 331/2000 per il risarcimento a titolo di responsabilità amministrativa della somma complessiva di euro 26.839.172,24.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18249/2013, respingeva la domanda ritenendo il difetto di legittimazione attiva delle amministrazioni attrici.

Rilevava il Tribunale che dalla lettura della sentenza della Corte dei Conti non si evinceva in alcun modo la qualifica di Amministrazione danneggiata in capo alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri o al Ministero dell’Interno, giacché la sentenza si limitava a riferirsi al danno all’erario, specificando che esso era stato causato dalla sottrazione di fondi riservati del Sisde, alimentati dal fondo comune globale per Cesis, Sismi e Sisde, iscritto in apposita rubrica nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Pertanto, il giudice del merito stabiliva che l’amministrazione danneggiata doveva individuarsi nel Ministero dell’Economia e Finanze, cui appartenevano i fondi distratti, e che solo tale amministrazione poteva ritenersi legittimata all’azione revocatoria a tutela del credito.

2. Avverso tale pronuncia, proponevano appello lamentando l’erronea esclusione della legittimazione attiva.

In particolare, sottolineavano che il “Sisde” costituiva una struttura posta alle dipendenze del Ministero dell’Interno e che l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza competevano al Presidente del Consiglio dei Ministri; che al Ministero dell’Interno competevano obblighi di controllo sulla gestione di tali fondi; che andava considerato anche il danno morale inferto all’Amministrazione; che non poteva essere riconosciuta legittimazione attiva solo in capo al Ministero del Tesoro poiché il danno riguardava lo stato italiano nel suo complesso. 2.1.La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3490/2020 del 15 luglio 2020, ha confermato il difetto di legittimazione attiva delle amministrazioni.

Il giudice dell’appello dopo aver premesso che gli appellanti non avevano prodotto il fascicolo di parte di primo grado, ove, stando alle indicazioni dell’atto di citazione era stata allegata la sentenza della Corte dei conti, riteneva che in difetto di detta produzione non era stata posta in grado di verificare, se il danno liquidato dalla Corte dei conti fosse circoscritto alle somme distratte, ovvero investisse più ampi profili, in particolare quello del danno morale inferto allo Stato.

Quindi la Corte adita ha confermato il difetto di legittimazione delle amministrazioni attrici come già affermato dal Tribunale.

3. Propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, il Ministero dell’Interno e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato. 3.2.Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo le ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 347 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3.

Lamentano che la corte di merito non ha sollecitato la Cancelleria a richiedere il fascicolo di primo grado, né ha valutato le questioni di merito sollevate nell’atto di appello in merito all’azione revocatoria, stante l’assenza in atti della sentenza di condanna della Corte dei Conti.

4.2. Con il secondo motivo denuncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 L. 801/77 D.P.R. n. 260/2008, degli artt.2697 e 2901 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del principio iura novit curia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia errato nel confermare la sentenza di primo grado sul difetto di legittimazione attiva delle amministrazioni, vertendo la condotta illecita esclusivamente sulla sottrazione di somme di denaro destinate al finanziamento dell’ex Sisde.

La Corte d’Appello avrebbe quindi errato nel ritenere che la questione si esaurisse nell’individuare l’Amministrazione danneggiata dalla sottrazione di denaro, sottovalutando la connessione tra i vari plessi dell’Amministrazione statale e definendo irrilevanti gli elementi forniti dalle appellanti.

In particolare, viene censurata l’erronea applicazione dell’art. 19 L. n. 801/1977.

Secondo le ricorrenti, infatti, tale normativa prevedeva che lo stanziamento sullo stato di previsione della spesa dell’allora Ministero del Tesoro assicurasse la sola dotazione finanziaria delle strutture di sicurezza contestualmente regolate, mentre le somme sarebbero poi state accreditate sui capitoli di bilancio dei singoli Ministeri di riferimento.

Considerato che quanto detto non è mai stato contestato da controparte, la Corte d’Appello avrebbe dovuto confermare la ricostruzione della Corte dei Conti.

L’Amministrazione finanziaria, infatti, non sarebbe stata direttamente interessata dalla condotta illecita e il Giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che il profilo dirimente fosse quello dell’alimentazione del “Sisdi” e non quello della distrazione di fondi riservati oggetto di previsioni specifiche.

Le ricorrenti lamentano, infine, come la stessa Corte d’Appello si sarebbe espressa diversamente quando chiamata a decidere sulla stessa eccezione nei confronti di altri destinatari della medesima pronuncia contabile. 5.Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata si fonda su due distinte e autonome ragioni, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione.

La prima ratio decidendi si sostanzia nell’affermazione che "il deposito in atti dell'atto introduttivo del primo grado sia necessario ai fini del decidere, essendo doveroso anche per il giudice dell’impugnazione valutare la rituale e valida proposizione della domanda”.

I giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, ha rilevato che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita dì essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (Cass. 15 maggio 2007, n. 11196; in termini, già Cass, 20 dicembre 2004, n. 23598).

Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito da Cass. 19 maggio 2010, n. 12250.

Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, i ricorrenti avrebbero quindi dovuto, prima che la causa fosse assunta in decisione, far rilevare la mancanza della sentenza della Corte dei Conti (e/o degli altri documenti) nel proprio fascicolo di parte, allegandone l'avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, se del caso, di essere autorizzati al nuovo deposito, in modo da assicurare alla corte d'appello la disponibilità dei documenti in funzione della decisione.

Non risulta, invece, che l'appellante abbia posto in essere tale condotta processuale, con la conseguenza che legittimamente la Corte territoriale ha deciso il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti.

La correttezza della ratio decidendi fondata sulla mancanza della sentenza della Corte dei Conti e del fascicolo di parte di primo grado, idonea di per sé a sorreggere la decisione, rende superfluo l'esame delle censure mosse dal ricorrente (Cass.n.13218/2016). 5.1.Il secondo motivo è infondato.

Quanto all’asserita erronea qualificazione della condotta oggetto di condanna come mera sottrazione di somme di denaro, al contrario di quanto dedotto dalle ricorrenti, la Corte d’Appello ha correttamente chiarito come, a causa del mancato adempimento da parte di queste ultime dell’onere di deposito del fascicolo di parte contenente la sentenza della Corte dei Conti, sia stato impossibile valutare se la circostanza fosse circoscritta alla sottrazione di somme o se, viceversa, investisse profili ulteriori.

In riferimento, invece, alla lamentata errata applicazione dell’art. 19 l n. 801/1977, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti la Corte d’Appello ha invero correttamente confermato l’indirizzo interpretativo già precedentemente adottato dal Tribunale di primo grado.

Come riportato nella stessa motivazione della sentenza impugnata, le obiezioni sollevate dalle appellanti circa la loro posizione rispetto al “Sisdi” non sono rilevanti in riferimento all’individuazione di chi sia il soggetto legittimato ad esperire l’azione revocatoria.

Indipendentemente, infatti, dagli aspetti inerenti la direzione e la responsabilità politica dell’ente, l’elemento che consente di individuare il soggetto legittimato attivo a richiedere tutela ex. art. 2901 c.c. è la titolarità dei fondi sottratti.

Accertato che tale titolarità ricade in capo al Ministero del Tesoro, la Corte d’Appello, essendo quest’ultimo l’unico soggetto potenzialmente legittimato attivo, ha correttamente dichiarato la carenza di legittimazione in capo alle odierne ricorrenti.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Sorrentino e dellaCirafici. 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna le ricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 22.200 ,00, di cui euro 22.000 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore delle controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14812/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat e ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 3490/2020depositata il 15/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell’Interno e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio convenivano in giudizio i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità di venditrice ed acquirente, per sentir nei loro confronti dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di due compravendite immobiliari. Gli immobili (già gravati da sequestro conservativo disposto dalla Procura Regionale della [OSCURATO:PERSONA] nel 1993) erano stati alienati dalla Sorrentino successivamente alla condanna emessa a suo carico dalla Corte dei Conti con sentenza n. 331/2000 per il risarcimento a titolo di responsabilità amministrativa della somma complessiva di euro 26.839.172,24. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18249/2013, respingeva la domanda ritenendo il difetto di legittimazione attiva delle amministrazioni attrici. Rilevava il Tribunale che dalla lettura della sentenza della Corte dei Conti non si evinceva in alcun modo la qualifica di Amministrazione danneggiata in capo alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri o al Ministero dell’Interno, giacché la sentenza si limitava a riferirsi al danno all’erario, specificando che esso era stato causato dalla sottrazione di fondi riservati del Sisde, alimentati dal fondo comune globale per Cesis, Sismi e Sisde, iscritto in apposita rubrica nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro. Pertanto, il giudice del merito stabiliva che l’amministrazione danneggiata doveva individuarsi nel Ministero dell’Economia e Finanze, cui appartenevano i fondi distratti, e che solo tale amministrazione poteva ritenersi legittimata all’azione revocatoria a tutela del credito. 2. Avverso tale pronuncia, proponevano appello lamentando l’erronea esclusione della legittimazione attiva. In particolare, sottolineavano che il “Sisde” costituiva una struttura posta alle dipendenze del Ministero dell’Interno e che l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza competevano al Presidente del Consiglio dei Ministri; che al Ministero dell’Interno competevano obblighi di controllo sulla gestione di tali fondi; che andava considerato anche il danno morale inferto all’Amministrazione; che non poteva essere riconosciuta legittimazione attiva solo in capo al Ministero del Tesoro poiché il danno riguardava lo stato italiano nel suo complesso. 2.1.La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3490/2020 del 15 luglio 2020, ha confermato il difetto di legittimazione attiva delle amministrazioni. Il giudice dell’appello dopo aver premesso che gli appellanti non avevano prodotto il fascicolo di parte di primo grado, ove, stando alle indicazioni dell’atto di citazione era stata allegata la sentenza della Corte dei conti, riteneva che in difetto di detta produzione non era stata posta in grado di verificare, se il danno liquidato dalla Corte dei conti fosse circoscritto alle somme distratte, ovvero investisse più ampi profili, in particolare quello del danno morale inferto allo Stato. Quindi la Corte adita ha confermato il difetto di legittimazione delle amministrazioni attrici come già affermato dal Tribunale. 3. Propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, il Ministero dell’Interno e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato. 3.2.Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo le ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 347 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3. Lamentano che la corte di merito non ha sollecitato la Cancelleria a richiedere il fascicolo di primo grado, né ha valutato le questioni di merito sollevate nell’atto di appello in merito all’azione revocatoria, stante l’assenza in atti della sentenza di condanna della Corte dei Conti. 4.2. Con il secondo motivo denuncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 L. 801/77 D.P.R. n. 260/2008, degli artt.2697 e 2901 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del principio iura novit curia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Si dolgono che la corte di merito abbia errato nel confermare la sentenza di primo grado sul difetto di legittimazione attiva delle amministrazioni, vertendo la condotta illecita esclusivamente sulla sottrazione di somme di denaro destinate al finanziamento dell’ex Sisde. La Corte d’Appello avrebbe quindi errato nel ritenere che la questione si esaurisse nell’individuare l’Amministrazione danneggiata dalla sottrazione di denaro, sottovalutando la connessione tra i vari plessi dell’Amministrazione statale e definendo irrilevanti gli elementi forniti dalle appellanti. In particolare, viene censurata l’erronea applicazione dell’art. 19 L. n. 801/1977. Secondo le ricorrenti, infatti, tale normativa prevedeva che lo stanziamento sullo stato di previsione della spesa dell’allora Ministero del Tesoro assicurasse la sola dotazione finanziaria delle strutture di sicurezza contestualmente regolate, mentre le somme sarebbero poi state accreditate sui capitoli di bilancio dei singoli Ministeri di riferimento. Considerato che quanto detto non è mai stato contestato da controparte, la Corte d’Appello avrebbe dovuto confermare la ricostruzione della Corte dei Conti. L’Amministrazione finanziaria, infatti, non sarebbe stata direttamente interessata dalla condotta illecita e il Giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che il profilo dirimente fosse quello dell’alimentazione del “Sisdi” e non quello della distrazione di fondi riservati oggetto di previsioni specifiche. Le ricorrenti lamentano, infine, come la stessa Corte d’Appello si sarebbe espressa diversamente quando chiamata a decidere sulla stessa eccezione nei confronti di altri destinatari della medesima pronuncia contabile. 5.Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata si fonda su due distinte e autonome ragioni, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione. La prima ratio decidendi si sostanzia nell’affermazione che "il deposito in atti dell'atto introduttivo del primo grado sia necessario ai fini del decidere, essendo doveroso anche per il giudice dell’impugnazione valutare la rituale e valida proposizione della domanda”. I giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, ha rilevato che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita dì essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (Cass. 15 maggio 2007, n. 11196; in termini, già Cass, 20 dicembre 2004, n. 23598). Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito da Cass. 19 maggio 2010, n. 12250. Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, i ricorrenti avrebbero quindi dovuto, prima che la causa fosse assunta in decisione, far rilevare la mancanza della sentenza della Corte dei Conti (e/o degli altri documenti) nel proprio fascicolo di parte, allegandone l'avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, se del caso, di essere autorizzati al nuovo deposito, in modo da assicurare alla corte d'appello la disponibilità dei documenti in funzione della decisione. Non risulta, invece, che l'appellante abbia posto in essere tale condotta processuale, con la conseguenza che legittimamente la Corte territoriale ha deciso il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti. La correttezza della ratio decidendi fondata sulla mancanza della sentenza della Corte dei Conti e del fascicolo di parte di primo grado, idonea di per sé a sorreggere la decisione, rende superfluo l'esame delle censure mosse dal ricorrente (Cass.n.13218/2016). 5.1.Il secondo motivo è infondato. Quanto all’asserita erronea qualificazione della condotta oggetto di condanna come mera sottrazione di somme di denaro, al contrario di quanto dedotto dalle ricorrenti, la Corte d’Appello ha correttamente chiarito come, a causa del mancato adempimento da parte di queste ultime dell’onere di deposito del fascicolo di parte contenente la sentenza della Corte dei Conti, sia stato impossibile valutare se la circostanza fosse circoscritta alla sottrazione di somme o se, viceversa, investisse profili ulteriori. In riferimento, invece, alla lamentata errata applicazione dell’art. 19 l n. 801/1977, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti la Corte d’Appello ha invero correttamente confermato l’indirizzo interpretativo già precedentemente adottato dal Tribunale di primo grado. Come riportato nella stessa motivazione della sentenza impugnata, le obiezioni sollevate dalle appellanti circa la loro posizione rispetto al “Sisdi” non sono rilevanti in riferimento all’individuazione di chi sia il soggetto legittimato ad esperire l’azione revocatoria. Indipendentemente, infatti, dagli aspetti inerenti la direzione e la responsabilità politica dell’ente, l’elemento che consente di individuare il soggetto legittimato attivo a richiedere tutela ex. art. 2901 c.c. è la titolarità dei fondi sottratti. Accertato che tale titolarità ricade in capo al Ministero del Tesoro, la Corte d’Appello, essendo quest’ultimo l’unico soggetto potenzialmente legittimato attivo, ha correttamente dichiarato la carenza di legittimazione in capo alle odierne ricorrenti. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Sorrentino e dellaCirafici. 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore delle controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna le ricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 22.200 ,00, di cui euro 22.000 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove d
Sentenza Cassazione n. 06645/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris