CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 09337/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 dicembre 2023, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia del 14 dicembre 2022, con cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, per essere stato sorpreso alla guida senza essere in possesso della patente, in quanto revocata; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 ere estensore