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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 42335/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 11/03/2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 05/07/2021 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Biella aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni gravi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'individuazione dell'autore del reato, emergendo dagli atti che la persona offesa aveva una conoscenza occasionale e aveva avuto con la stessa un diverbio cinque mesi prima dei fatti contestati, sicché deve ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse del colpevole una conoscenza molto superficiale, anche rispetto al nome, di cui può essere venuto a conoscenza da terzi bene o male informati, ma comunque mai sentiti sul punto, tanto più che la persona offesa non ha mai eseguito un riconoscimento fotografico o personale.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al luogo e al tempo del commesso reato.

Mentre le sentenze di merito indicano le offese ai parenti della persona offesa e l'aggressione come avvenute di seguito lo stesso giorno, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che le prime risalivano a circa cinque mesi prima, mentre contradizioni si rinvengono anche rispetto al luogo dell'aggressione.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa, essendo contraddittorio far riferimento a ragioni di astio da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa e non viceversa.

2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla sospensione condizionale della pena, negata sulla base dei precedenti, laddove l'imputato è gravato da due soli precedenti, il primo per un reato depenalizzato, il secondo per un reato per il quale è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione poi condonata, mentre le successive condanne riguardano contravvenzioni non ostative.

2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, la questione dell'individuazione dell'agente non era stata dedotta coi l'appello, sicché è preclusa dal principio devolutivo.

Peraltro, il "collegamento" tra le - pregresse - offese ai parenti della persona offesa e l'aggressione rende la doglianza sull'individuazione manifestamente infondata.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] ha distinto molto chiaramente i plurimi episodi in cui l'imputato ha offeso in pubblico i suoi parenti da quello in cui ha avuto luogo l'aggressione, sicché la censura del ricorrente, a ben vedere, è indirizzata (solo) alla sentenza di primo grado, corretta sul punto dal giudice di appello.

La doglianza, pertanto, è manifestamente infondata.

Quanto al luogo dell'aggressione, la sentenza impugnata ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito che stava recandosi alla stazione per vedere una partita di calcio quando, davanti a un supermercato, l'imputato gli era arrivato alle spalle e lo aveva colpito, mentre, per un verso, sostanzialmente in linea con tale racconto è la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso, l'imputato non ha prospettato una versione alternativa a quella della persona offesa.

Le censure articolate sul punto dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che, in termini all'evidenza esenti da vizi logici, la Corte distrettuale ha rilevato che l'esistenza di ragioni di astio da parte di Pezzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] offre un risconto logico al racconto di quest'ultimo, laddove il "necessario parallelismo" prospettato dal ricorso rappresenta una petizione di principio.5.

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato poiché il riferimento a plurimi precedenti dell'imputato dà conto della prognosi negativa circa l'astensione dalla commissione di nuovi reati, in linea con la valutazione della sentenza di primo grado.

6. Anche il quinto motivo è inammissibile in quanto non devoluto con i motivi di appello.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 11/03/2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 05/07/2021 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Biella aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni gravi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'individuazione dell'autore del reato, emergendo dagli atti che la persona offesa aveva una conoscenza occasionale e aveva avuto con la stessa un diverbio cinque mesi prima dei fatti contestati, sicché deve ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse del colpevole una conoscenza molto superficiale, anche rispetto al nome, di cui può essere venuto a conoscenza da terzi bene o male informati, ma comunque mai sentiti sul punto, tanto più che la persona offesa non ha mai eseguito un riconoscimento fotografico o personale. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al luogo e al tempo del commesso reato. Mentre le sentenze di merito indicano le offese ai parenti della persona offesa e l'aggressione come avvenute di seguito lo stesso giorno, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che le prime risalivano a circa cinque mesi prima, mentre contradizioni si rinvengono anche rispetto al luogo dell'aggressione. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa, essendo contraddittorio far riferimento a ragioni di astio da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa e non viceversa. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla sospensione condizionale della pena, negata sulla base dei precedenti, laddove l'imputato è gravato da due soli precedenti, il primo per un reato depenalizzato, il secondo per un reato per il quale è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione poi condonata, mentre le successive condanne riguardano contravvenzioni non ostative. 2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. Come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, la questione dell'individuazione dell'agente non era stata dedotta coi l'appello, sicché è preclusa dal principio devolutivo. Peraltro, il "collegamento" tra le - pregresse - offese ai parenti della persona offesa e l'aggressione rende la doglianza sull'individuazione manifestamente infondata. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] ha distinto molto chiaramente i plurimi episodi in cui l'imputato ha offeso in pubblico i suoi parenti da quello in cui ha avuto luogo l'aggressione, sicché la censura del ricorrente, a ben vedere, è indirizzata (solo) alla sentenza di primo grado, corretta sul punto dal giudice di appello. La doglianza, pertanto, è manifestamente infondata. Quanto al luogo dell'aggressione, la sentenza impugnata ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito che stava recandosi alla stazione per vedere una partita di calcio quando, davanti a un supermercato, l'imputato gli era arrivato alle spalle e lo aveva colpito, mentre, per un verso, sostanzialmente in linea con tale racconto è la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso, l'imputato non ha prospettato una versione alternativa a quella della persona offesa. Le censure articolate sul punto dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che, in termini all'evidenza esenti da vizi logici, la Corte distrettuale ha rilevato che l'esistenza di ragioni di astio da parte di Pezzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] offre un risconto logico al racconto di quest'ultimo, laddove il "necessario parallelismo" prospettato dal ricorso rappresenta una petizione di principio.5. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato poiché il riferimento a plurimi precedenti dell'imputato dà conto della prognosi negativa circa l'astensione dalla commissione di nuovi reati, in linea con la valutazione della sentenza di primo grado. 6. Anche il quinto motivo è inammissibile in quanto non devoluto con i motivi di appello. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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