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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 20291/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso ricomprende una pluralità di doglianze, riproposte tuttavia in maniera del tutto generica, ipotetica e valutativa che finisce per non confrontarsi effettivamente con la pronuncia d'appello, che ha dato luogo ad una 'doppia conforme' tanto sui profili di responsabilità che su quelli sanzionatori; ritenuto che il ricorso, laddove affronta questioni attinenti alla responsabilità, si limita a formulare interpretazioni alternative dei fatti, senza elevare il tenore della critica alla soglia della legittimità (ad esempio, senza individuare reali illogicità manifeste o contraddizioni del tessuto ricostruttivo del fatto); osservato, inoltre, che il ricorso rimane generico sui vari aspetti del trattamento sanzionatorio (artt. 62 bist_131 bis misura della pena), senza )4. / formulare critiche che attingano alla legittimità e senza considerare che il trattamento sanzionatorio è 'terreno' riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può in questa sede essere rivalutato se si esprima in una motivazione scevra, come nel caso di specie, di contraddizioni o di manifeste illogicità, invero nemmeno chiaramente dedotte con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso ricomprende una pluralità di doglianze, riproposte tuttavia in maniera del tutto generica, ipotetica e valutativa che finisce per non confrontarsi effettivamente con la pronuncia d'appello, che ha dato luogo ad una 'doppia conforme' tanto sui profili di responsabilità che su quelli sanzionatori; ritenuto che il ricorso, laddove affronta questioni attinenti alla responsabilità, si limita a formulare interpretazioni alternative dei fatti, senza elevare il tenore della critica alla soglia della legittimità (ad esempio, senza individuare reali illogicità manifeste o contraddizioni del tessuto ricostruttivo del fatto); osservato, inoltre, che il ricorso rimane generico sui vari aspetti del trattamento sanzionatorio (artt. 62 bist_131 bis misura della pena), senza )4. / formulare critiche che attingano alla legittimità e senza considerare che il trattamento sanzionatorio è 'terreno' riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può in questa sede essere rivalutato se si esprima in una motivazione scevra, come nel caso di specie, di contraddizioni o di manifeste illogicità, invero nemmeno chiaramente dedotte con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 20291/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris