CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 21294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle dogane e dei monopoli - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 5051/07/22 depositata il 16/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 5051/07/22 del 16/12/2022, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 42/03/22Numero registro generale 3616/2023Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 21294/2026Data pubblicazione 23/06/2026della Commissione tributaria provinciale di Como (di seguito CTP), cheaveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un attodi irrogazione di sanzione per violazione di norme in materia doganale,provvedendo, altresì, a confermare la confisca di tre gioielli sequestrati.1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, aseguito di un controllo alla frontiera con la Svizzera, venivano sequestratia [OSCURATO:PERSONA] tre gioielli, ritenuti oggetto di contrabbando.Successivamente gli veniva irrogata la relativa sanzione e veniva dispostala confisca della merce.1.2. La CGT2 respingeva l’appello del contribuente, evidenziando che:a) [OSCURATO:PERSONA] non aveva spontaneamente dichiarato l’esistenza deigioielli in dogana, così come avrebbe dovuto; b) le disposizioni della cd.voluntary disclosure richiamate dal contribuente non lo esimevano dal faredetta dichiarazione e di sottoporre i beni alle disposizioni doganali; c) siconfiguravano, pertanto, gi estremi del contrabbando, con la conseguenteevasione dell’IVA all’importazione e l’irrogazione delle sanzioni, ivicompresa la confisca.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378cod. proc. civ.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva concontroricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 14150 del 21/05/2024 la causa venivarinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite diquesta Corte sulla questione oggetto di controversia.Il ricorrente depositava nuova memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3616/2023Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 21294/2026Data pubblicazione 23/06/20261. Va preliminarmente evidenziato che l’art. 17 del d.lgs. 12 giugno2025, n. 81, il quale ha previsto, tra l’altro, nuove soglie di punibilità per ilreato di contrabbando, non ha alcuna incidenza con riferimento allapresente controversia, diversamente da quanto affermato dal ricorrentecon la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.1.1. Invero, la menzionata disposizione viene sicuramente ad incideresul sistema sanzionatorio, comminandosi la sanzione amministrativa inluogo di quella penale nel caso in cui i diritti di confine dovuti(intendendosi come tali anche l’IVA all’importazione) sono inferioricomplessivamente ad euro 10.000,00, ma distinguendo tra dazi doganali(soglia per la sanzione amministrativa euro 10.000,00) e IVAall’importazione (soglia per la sanzione amministrativa euro 100.000,00).1.2. Tuttavia, nel caso di specie, gli importi contestati per dazi ed IVAnon superavano nemmeno con riferimento alla pregressa versione dell’art.96 dell’allegato 1 al d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 la soglia di punibilitàpenale e, comunque, le previsioni di tale allegato al decreto legislativo siapplicano solo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativomedesimo (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 141 del 2024).1.3. Del resto, indipendentemente dalla formale integrazione del reatopenale di contrabbando, la cui configurabilità va accertata dal giudicepenale, ciò che conta in questa sede è l’applicabilità delle sanzionitributarie (e non anche di quelle penali) e della confisca secondo le normeprevigenti, come chiarito anche da Corte cost. n. 93 del 03/07/2025.2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione efalsa applicazione degli articoli 25 e 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43(Testo unico delle leggi doganali - TULD), in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto lasussistenza del reato di contrabbando, sebbene le merci oggetto disequestro in dogana non siano di provenienza estera e il contribuenteabbia provato la legittima provenienza dei beni, appartenenti alNumero registro generale 3616/2023Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 21294/2026Data pubblicazione 23/06/2026compendio ereditario della defunta madre e facenti parte della proceduradi voluntary disclosure, quest’ultima ingiustificatamente ritenutaininfluente dai giudici di appello.2.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 5 quinquies, comma 1,lett. a), del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con modif. nella l. 4 agosto1990, n. 227, così come novellato dall’art. 1, comma 4, della l. 15dicembre 2014, n. 186, per avere la CGT2 erroneamente contestato alcontribuente la violazione di cui all’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonsussistendone il presupposto (contrabbando), anche per la presenza dellavoluntary disclosure (l’adesione alla procedura per l’emersione ed il rientrodi capitali detenuti all’estero impedirebbe qualsivoglia ulteriore successivacontestazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto).3. I due motivi, che possono essere unitariamente esaminati perragioni di connessione, vanno disattesi.3.1. Il contribuente contesta, con riferimento ai gioielli importati inItalia, la configurabilità della fattispecie di contrabbando, in ragione dellaprovenienza legittima dei beni importati (derivanti da compendioereditario), peraltro oggetto della procedura di voluntary disclosure. Inaltri termini, la dimostrazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] della legittimaprovenienza del bene escluderebbe in radice la configurabilità dellafattispecie di contrabbando.3.2. Orbene, non è in contestazione che i gioielli di cui si discute sianoprovenienti da uno Stato posto al di fuori del territorio doganale italiano.La loro introduzione nel territorio della UE implica, pertanto, in viagenerale l’obbligo del pagamento dei diritti di confine e dell’IVAall’importazione (che va, peraltro, tenuta distinta dall’IVA interna,eventualmente oggetto della voluntary disclosure), previa effettuazionedella relativa dichiarazione alla dogana, anche nel caso in cui si tratti diNumero registro generale 3616/2023Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 21294/2026Data pubblicazione 23/06/2026merci non aventi carattere commerciale in quanto beni personali (cfr., daultimo, Cass. n. 15506 del 21/05/2026).3.3. La CGT2 ha affermato in proposito, con accertamento di fatto nonsuscettibile di essere messo in discussione con la proposizione di un viziodi violazione di legge, che il sig. [OSCURATO:PERSONA]: i) ha omesso la presentazionedella dichiarazione alla dogana, così manifestando la volontà di sottrarsiagli obblighi dichiarativi previsti dalla legge; ii) non ha dimostrato lalegittima provenienza dei beni (prova sullo stesso gravante).3.4. Ne consegue che risulta indubbiamente integrata la fattispecie dicontrabbando in virtù della mancata evasione degli obblighi dichiarativi edella mancata dimostrazione della legittima provenienza dei gioielli. Ilcontribuente è, dunque, tenuto al pagamento delle sanzioni previste dagliartt. 282 e 295 bis del TULD, richiamati per l’IVA all’importazione dall’art.70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).3.5. Tali disposizioni implicano, altresì, la comminatoria della confiscadella merce illegittimamente importata ai sensi dell’art. 301 del TULD,tuttora applicabile alla fattispecie (cfr. Cass. S.U. n. 18284 del04/07/2024) e da confermarsi, anche in ragione del fatto che ilpagamento reso in sede di voluntary disclosure non è sicuramenteintegrale, sia sotto il profilo dei dazi (non essendosi realizzati i presuppostidel cd. riscatto doganale ai sensi dell’art. 337, terzo comma, del r.d. 13febbraio 1896, n. 65), sia sotto il profilo dell’IVA all’importazione (nonessendo state versate quanto meno le sanzioni, anche con riferimento aquanto affermato da Corte cost. n. 93 del 2025, cit.).4. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsaapplicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso diporre a base della sua decisione le prove fornite dalla parte conriferimento all’insussistenza del contrabbando e di cui si è già dato atto almotivo che precede.Numero registro generale 3616/2023Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 21294/2026Data pubblicazione 23/06/20264.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.4.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «una censura relativaalla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 6774 del01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del27/12/2016).4.3. Ciò premesso, non si evidenzia alcuna violazione delle regoleposte alla base della acquisizione e utilizzazione delle prove da parte delgiudice di appello. In realtà, il ricorrente, pur deducendo apparentemente,una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello erroneamenteritenuto che il contribuente abbia occultato i monili, omettendo la relativadichiarazione, monili che in realtà sono stati esibiti e oggetto didichiarazione tacita, come risulterebbe dal verbale di accertamento esequestro.5.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 3616/2023Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 21294/2026Data pubblicazione 23/06/20265.2. Il verbale di sequestro è stato oggetto di apprezzamento edinterpretazione da parte della CGT2 con riferimento alle circostanze nellostesso rassegnate, sicché ancora una volta il contribuente, proponendouna censura di violazione di legge, tende inammissibilmente a rimettere indiscussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello.6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., per avere la CGT2 omesso di pronunciare circa l’eccezione di legittimaprovenienza dei beni ex art. 25 del TULD, limitandosi a ritenerla, conmotivazione apparente, irrilevante.6.1. Il motivo è infondato.6.2. La circostanza che la CGT2 abbia ritenuto irrilevante la legittimaprovenienza della merce significa che la stessa ha preso in considerazionela questione posta dal ricorrente e l’ha sottoposta a valutazione. Inproposito, non può nemmeno ritenersi che la motivazione sia apparente,poiché l’intera ricostruzione operata dal giudice di appello attribuiscerilievo alla violazione degli obblighi dichiarativi gravanti sul contribuente,sicché è pienamente evincibile la ratio decidendi.7. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presenteprocedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valoredichiarato della lite di euro 7.333,12. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delNumero registro generale 3616/2023Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 21294/2026Data pubblicazione 23/06/2026contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak