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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13601/2026

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che il primo motivo che deduce il vizio di violazione di legge per difettodell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 629 cod. pen., non è consentito perchémeramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare,pagg. 1-5 della sentenza impugnata ove la corte di merito adeguatamente motiva in ordinealla natura inequivocabilmente estorsiva delle condotte del ricorrente, essendo le minaccedirette al conseguimento di un profitto economico), risolvendosi, peraltro, in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazioneall’art. 629 cod. pen., come modificato dalla sentenza della Corte Cost. del 15 giugno 2023n. 120, non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedottacome motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nellasentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamentenell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione di tutta lasentenza della Corte d’Appello per contraddittorietà e illogicità nella formulazione del giudiziodi responsabilità a carico del ricorrente, è manifestamente infondato, giacché denuncia unvizio che non emerge dalla sentenza, la quale – come rilevato innanzi - correttamente motivain ordine alla sussistenza del reato di estorsione e alla responsabilità del ricorrente senzaincorrere in vizi logici censurabili in sede di legittimità;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);rimarcato che con il primo e con il terzo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia, inrealtà, un travisamento del fatto che rende l’impugnazione inammissibile, atteso che «ilgiudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione deglielementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione cheritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e leconclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti dellacensura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicatodal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione dellaprova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che il primo motivo che deduce il vizio di violazione di legge per difettodell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 629 cod. pen., non è consentito perchémeramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare,pagg. 1-5 della sentenza impugnata ove la corte di merito adeguatamente motiva in ordinealla natura inequivocabilmente estorsiva delle condotte del ricorrente, essendo le minaccedirette al conseguimento di un profitto economico), risolvendosi, peraltro, in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazioneall’art. 629 cod. pen., come modificato dalla sentenza della Corte Cost. del 15 giugno 2023n. 120, non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedottacome motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nellasentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamentenell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione di tutta lasentenza della Corte d’Appello per contraddittorietà e illogicità nella formulazione del giudiziodi responsabilità a carico del ricorrente, è manifestamente infondato, giacché denuncia unvizio che non emerge dalla sentenza, la quale – come rilevato innanzi - correttamente motivain ordine alla sussistenza del reato di estorsione e alla responsabilità del ricorrente senzaincorrere in vizi logici censurabili in sede di legittimità;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);rimarcato che con il primo e con il terzo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia, inrealtà, un travisamento del fatto che rende l’impugnazione inammissibile, atteso che «ilgiudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione deglielementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione cheritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e leconclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti dellacensura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicatodal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione dellaprova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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