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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04030/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 19 novembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una serie di episodi di ricettazione (art. 648 cod. pen.) continuazione tra loro.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del fatto nel più lieve delitto di furto, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha ampiamente e logicamente argomentato in ordine all'impossibilità di ritenere il prevenuto autore di meri furti, valorizzandc la tardività delle dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] e le circostanze di tempo e luogo de rinvenimento dei veicoli nella sua disponibilità; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondata, in quanto la mancate, concessione del beneficio è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelh.

Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuaW: generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par:: o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi c comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della contestata recidiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 19 novembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una serie di episodi di ricettazione (art. 648 cod. pen.) continuazione tra loro. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del fatto nel più lieve delitto di furto, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha ampiamente e logicamente argomentato in ordine all'impossibilità di ritenere il prevenuto autore di meri furti, valorizzandc la tardività delle dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] e le circostanze di tempo e luogo de rinvenimento dei veicoli nella sua disponibilità; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondata, in quanto la mancate, concessione del beneficio è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelh. Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuaW: generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par:: o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi c comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della contestata recidiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 04030/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris