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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27239/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla potenziale capacità del mendacio di influenzare la decisione (si vedano le considerazioni spese alla pagina 2 della motivazione), sia in ordine alla verità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'imputato (avendo correttamente valorizzato il portato delle emergenze descritte dalla sentenza che ebbe a definire in primo grado il giudizio in seno al quale sono state rese le dichiarazioni testimoniali tacciate di falsità, a nulla rilevando l'intervenuta riforma della detta sentenza in appello, annullata per motivi di mero rito - l'improcedibilità dell'azione per la tardività della querela- aspetto indifferente sia per la possibilità di apprezzare gli accertamenti di merito resi in quel giudizio, sia con riguardo alla riscontrata sussistenza della condotta materiale contestata, legata ad un incombente processuale comunque reso, quale che sia stato poi l'esito finale del relativo giudizio nel quale la prova è stata assunta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla potenziale capacità del mendacio di influenzare la decisione (si vedano le considerazioni spese alla pagina 2 della motivazione), sia in ordine alla verità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'imputato (avendo correttamente valorizzato il portato delle emergenze descritte dalla sentenza che ebbe a definire in primo grado il giudizio in seno al quale sono state rese le dichiarazioni testimoniali tacciate di falsità, a nulla rilevando l'intervenuta riforma della detta sentenza in appello, annullata per motivi di mero rito - l'improcedibilità dell'azione per la tardività della querela- aspetto indifferente sia per la possibilità di apprezzare gli accertamenti di merito resi in quel giudizio, sia con riguardo alla riscontrata sussistenza della condotta materiale contestata, legata ad un incombente processuale comunque reso, quale che sia stato poi l'esito finale del relativo giudizio nel quale la prova è stata assunta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 20
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