CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 31325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del riesame, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del 2 7 [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio disposto il 20 febbraio 2026 dal Pubblico Ministero ed eseguito, il successivo 25 febbraio, nell'ambito di un procedimento in materia di stupefacenti. Si è trattato di sequestro operato a seguito di perquisizione presso la sede della FFF s.r.I., amministrata dal citato [OSCURATO:PERSONA], e avente a oggetto «218 kg di derivati della cannabis», con riferimento ai quali non è stato proposto riesame, oltre che bilance, forni, lampade, presse e ulteriori macchinari rinvenuti in loco nonché telefoni cellulari di cinque soggetti ivi presenti (diversi dall'attuale ricorrente). 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono la violazione di legge e il vizio cumulativo di motivazione in ordine ai due profili d'inammissibilità della richiesta di riesame. 2.1. Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere non legittimato l'indagato a proporre riesame in relazione ai beni sequestrati alla società, in quanto impugnante in proprio e non quale legale rappresentante della stessa società e a mezzo di difensore munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. Parimenti quanto al sequestro dei telefoni cellulari, in quanto operato a carico di soggetti diversi dall'instante i non allegarli ) un diritto alla loro restituzione. 2.2. Sovrapponendo indebitamente la disciplina del sequestro preventivo a quella dell'operato sequestro probatorio, sarebbe stato altresì escluso, in termini contraddittori e manifestamente illogici anche in relazione alla giurisprudenza di legittimità sul punto, l'interesse attuale e concreto dell'indagato al riesame, sia quanto ai beni rinvenuti nella sede della società sia in merito agli apparecchi cellulari appartenenti ai diversi soggetti ivi presenti. Differentemente da quanto ritenuto dal Giudice del riesame, si tratterebbe di interesse dell'indagato, di natura eminentemente difensivo-processuale, a che il materiale sequestrato non entri a far parte del compendio probatorio utilizzabile nel procedimento in oggetto. 3. La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 2. La trattazione delle questioni sottese ai motivi di ricorso, afferenti alla legittimazione e all'interesse a proporre riesame avverso un provvedimento di sequestro probatorio, necessita di una disamina che tenga necessariamente conto del quadro normativo di riferimento così come recentemente letto da Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01, che, pur pronunciandosi in tema di sequestro preventivo, ha argomentato in termini più generali, afferentianche al sequestro probatorio. 2.1. Le citate Sezioni Unite hanno chiarito che l'indagato può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. È stato evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, in quanto decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti necessariamente il diritto alla restituzione del bene. 2.2. Per quanto rileva in questa sede, prima di esaminare i termini del contrasto interpretativo sottopostole, è stato in particolare ribadito dalle Sezioni Unite Calvarese che l'istanza di riesame, sia che abbia a oggetto una misura cautelare personale sia che riguardi un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo, dev'essere ricompresa tra i mezzi di impugnazione: ciò comporta che debba farsi riferimento anche alle norme generali in materia, ove non derogate da una disciplina specifica (si richiamano esplicitamente sul punto, ex pluribus, Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01; Sez. U, n. 19046 del 29/03/2012, Peroni, Rv. 252529 - 01; Sez. U, n. 230 del 20/12/2007, dep. 2008, Normanno, Rv. 237861 - 01, che affrontano questioni in tema di modalità di presentazione dell'impugnazione o di effetto estensivo). In tale prospettiva, il riferimento è, in primo luogo, all'art. 568 cod. proc. pen.: il primo comma sancisce il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e il terzo comma delimita la relativa legittimazione a favore di colui al quale la legge espressamente la riconosce; il quarto comma stabilisce, inoltre, che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Rileva 3altresì, in secondo luogo, l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per il quale l'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non è legittimato o non ha interesse. 2.3. È stato così ribadito che legittimazione e interesse devono concorrere ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo. Si tratta di principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità. Mutuando la stessa sintesi di cui alle Sezioni Unite Calvarese, deve difatti evidenziarsi, come rilevato da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, che «l'interesse come condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto ... [...] ... è un 'principio da sempre immanente, per la sua ragionevolezza, nell'intero sistema processuale e ne integra un canone generale». Esso «deve essere colto nella finalità perseguita dal soggetto legittimato di rimuovere lo svantaggio processuale e quindi il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero ... ... facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione», alla resa dei conti dovendosi stabilire «un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili». L'interesse in oggetto deve altresì «essere connotato dai requisiti di concretezza e attualità e deve [...] persistere fino al momento della decisione». Trattasi di analisi operata anche in ragione di contributi emergenti da precedenti pronunce delle Sezioni Unite che, parimenti, hanno segnalato la rilevanza dell'interesse in chiave utilitaristica in rapporto al carattere pregiudizievole del provvedimento e all'aspettativa di eliminazione o riduzione di quel pregiudizio (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01, con riguardo a un'istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro) nonché in relazione alla tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non di interessi di mero fatto, nel quadro di un apprezzamento dell'interesse in termini di oggettività (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203762 - 01). Tali principi sono stati di recente altresì riproposti, alla stregua di un'ampia analisi del tema riferita alla materia delle misure di prevenzione, con particolare riguardo alla posizione del terzo interessato rispetto alla confisca di prevenzione disposta nei confronti del proposto ma avente a oggetto beni assunti come fittiziamente intestati. In tale circostanza, proseguono le Sezioni Unite Calvarese, è stato sottolineato, con ampi richiami giurisprudenziali, che ancorché concettualmente interdipendenti, dovendo la domanda essere assistita da 4entrambi i requisiti, legittimazione ed interesse sono nozioni diverse: la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse. Infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente. L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente» (il riferimento specifico è a Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01). 2.4. In conclusione, per le Sezioni Unite in oggetto, legittimazione e interesse, quali condizioni di ammissibilità dell'impugnazione, sono nettamente distinti, dovendosi correlare l'interesse al tipo di provvedimento e all'incidenza di esso su situazioni soggettive oggettivamente apprezzabili; incidenza che l'impugnazione si prefigge di rimuovere o di attenuare, assicurando in tal modo all'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa. Quanto all'aspetto della legittimazione è stato invece rilevato che la materia dei sequestri, nel vigente codice di rito, è articolata in relazione alla funzione della misura stessa. Il sequestro rileva infatti quale mezzo di ricerca della prova (sequestro probatorio), non diversamente dalla perquisizione, ed è attribuito alla competenza, in fase di indagini, del Pubblico Ministero o della polizia giudiziaria con successiva convalida, potendo avere a oggetto il corpo del reato o cosa a esso pertinente, necessaria per il suo accertamento. Il sequestro, pur trascurando in questa sede l'ipotesi del sequestro conservativo in quanto legato a presupposti peculiari, rileva inoltre come misura cautelare (sequestro preventivo), attribuita alla competenza del giudice, essendo volto a impedire la libera disponibilità di cose pertinenti al reato, che possa aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, ovvero a vincolare cose di cui può o deve essere disposta la confisca in sede di giudizio di merito. A fronte di una misura adottata in assenza di contraddittorio, l'istanza di riesame è volta a consentirek ai soggetti legittimati di interloquire in ordine alla 5sussistenza dei presupposti del sequestro, in funzione della cessazione del vincolo e delle determinazioni conseguenti a tale cessazione. In tale quadro normativo, gli artt. 322 e 257 cod. proc. pen. individuano come soggetti legittimati alla presentazione di istanza di riesame del provvedimento di sequestro, rispettivamente, preventivo e probatorio, l'imputato - e dunque, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. pen., anche l'indagato -, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione. 3. Orbene, la sintesi del quadro normativo di riferimento, come chiarito dalle Sezioni Unite Calvarese, consente di concludere in merito alle questioni articolate in ricorso. 3.1. Contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, ex artt. 257 e 61 cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 568, comma 3, e 591, comma 1, lett. a), dello stesso codice, l'indagato (così come l'imputato), fermo restando il necessario interesse attuale e concreto all'impugnazione, è legittimato, anche in nome proprio, a proporre riesame avverso un provvedimento di sequestro probatorio, ancorché non sia il soggetto al quale le cose sono state sequestrate ovvero la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione. Ne consegue che coglie nel segno il motivo di ricorso che si appunta sulla dichiarazione d'inammissibilità del riesame del provvedimento di sequestro in ragione dell'assenza di legittimazione in capo al soggetto indagato nel medesimo procedimento in seno al quale è stato operato il sequestro stesso. Sul punto difatti l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dell'evidenziato quadro normativo di riferimento. È stato difatti ritenuto non legittimato l'indagato (attuale ricorrente) in relazione al riesame di un sequestro di beni, operato a carico della società amministrata dall'impugnante e, quanto ai cellulari, operato a carico di altri indagati, sol perché proposto - il riesame - in nome dello stesso indagato (dal suo difensore), quale soggetto a cui le cose non sono state sequestrate e non avente diritto alla relativa restituzione. 3.2. Quanto all'interesse a proporre riesame - avverso un provvedimento di sequestro probatorio, deve rilevarsi che la questione è già emersa prima dell'intervento delle citate Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, del 2026, come detto pronunciatesi in materia di sequestro preventivo ma all'esito della ricostruzione del più generale quadro normativo di riferimento. Come evidenziato Sezioni Unite Calvarese, difatti, con riguardo all'indagato l'interesse al riesame del sequestro probatorio è stato ritenuto sussistente da talune sentenze di legittimità, in determinati casi, in ragione della 6specifica prospettiva di escludere il bene dalla immediata disponibilità processuale e, con ciò, in ragione della possibilità che si faccia di esso, in quanto tale, un utilizzo processuale a carico dell'indagato. Il riferimento specifico è a: Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 - 01; Sez. 1, n. 13037 del 18/02/2009, Giorgi, Rv. 243554 - 01; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, Galletti, Rv. 233402 - 01 (a cui potrebbero aggiungersi: Sez. 3, n. 37350 del 16/10/2025, Ferriani, non mass.; Sez. 3, n. 183 del 10/04/2024, Lezzi, non mass.). Si tratta, a ben guardare, di un'affermazione che si avvicina a quelle sottese all'orientamento non condiviso delle Sezioni Unite più volte richiamate, pronunciatesi in ordine al sequestro preventivo, anche se ritenuto non del tutto sovrapponibile, in quanto in tale prospettiva l'interesse non è correlato alla mera contestazione del quadro indiziario alla base della misura, in funzione dell'influenza della valutazione sullo sviluppo del procedimento, ma al bene, sia pur nella prospettiva di estrometterlo della sfera di immediata valutabilità. Sul punto le stesse Sezioni Unite Calvarese, hanno però evidenziato che in materia di sequestro probatorio, se, da un lato, in talune pronunce si è affermato che oggetto della decisione è la rilevanza probatoria della cosa sequestrata (Sez. U, n. 21420 del 16/04/2003, Monnier, non massimata sul punto), in altre più recenti, sempre emesse dalle Sezioni Unite, è stato comunque sottolineato che l'interesse dev'essere correlato al ripristino di una posizione giuridica soggettiva che si prospetta come lesa, non essendo, invece, configurabile in relazione alla pretesa alla astratta legittimità di un provvedimento: affermazione sulla base della quale si è concluso che non è sorretto da interesse immediato e attuale il riesame inteso a escludere dal patrimonio probatorio un'acquisizione documentale di cui non è in atto l'utilizzazione (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchnnil, non mass. sul punto). Il tema dell'interesse è stato sottoposto a nuovo scrutinio in una successiva occasione, originata dalla peculiare natura della cosa, cioè il dato contenuto in un computer, dopo la restituzione di quest'ultimo. Per quanto maggiormente rileva in questa sede, come evidenziato dalle Sezioni Unite Calvarese, in tale circostanza Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, hanno rilevato che occorre pur sempre l'interesse concreto e attuale in relazione alla salvaguardia della disponibilità esclusiva dei dati, e più di recente, Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 01, ha al riguardo posto in rilievo il profilo della proporzionalità tra esigenze dell'accertamento e sacrificio imposto alla riservatezza. Sicché, nel solco tracciato dagli evidenziati approdi delle Sezioni Unite, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto in tesi difensiva, ex artt. 257 e 61 cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 568, comma 4, e 7591, comma 1, lett. a), dello stesso codice, l'interesse a proporre riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo non può identificarsi nel mero interesse a che le cose a esso sottoposte non entrino a far parte del compendio probatorio utilizzabile nel procedimento, cioè nell'interesse a paralizzare l'utilizzo probatorio delle cose stesse, essendo necessaria l'allegazione di un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla posizione dell'impugnàtte, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. L'interesse, pur quando non implicante necessariamente il diritto alla restituzione del bene, deve comunque essere allegato in termini di eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento (come, in ipotesi, quello alla salvaguardia della disponibilità esclusiva dei dati di un computer o di un telefono cellulare ovvero alla proporzionalità tra esigenze dell'accertamento e sacrificio imposto alla riservatezza). L'interesse non può difatti essere ravvisato nella mera prospettiva di una pronuncia che incida sul procedimento principale, in quanto i procedimenti incidentali hanno la finalità di assicurare la tutela di diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale ma non possono assumere valenza anticipatoria rispetto alla pronuncia di merito, quale che sia l'esito del procedimento incidentale, che conserva piena autonomia (vds., Sez. 3, n. 9790 del 30/01/2025, Verducci, non mass.; Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132 - 01). 4. Per l'assorbente profilo d'inammissibilità relativo all'interesse a impugnare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.M P.Q.M