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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13605/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 590/2024 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,2026depositata il 31/10/2024 R.G.N. 32/2022;1600udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corted’appello di Venezia respingeva la domanda diGiandomenico Magalini volta alla riliquidazione delproprio trattamento pensionistico, quale dipendente Eneliscritto al [OSCURATO:PERSONA] gestito dall’Inps e titolare diNumero registro generale 8206/2025Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 13605/2026Data pubblicazione 11/05/2026pensione calcolata su una base retributiva asseritamenteinferiore a quella spettante.La Corte d’appello, dopo aver precisato che era statodato termine all’Inps per rinotificare l’atto d’appello,originariamente notificato senza rispetto del termine acomparire, riteneva non dimostrato il diritto alla maggiorprestazione richiesta, poiché la base retributiva servivasolo quale parametro di riferimento per calcolare il tettoteorico secondo le norme dell’AGO, al fine poi diverificare se la pensione calcolata alla stregua del regimedel [OSCURATO:PERSONA] fosse inferiore o superiore a tale tetto,pari all’80% della pensione AGO; né il pensionato avevaallegato che la pensione liquidata secondo il regime deltrattamento spettante secondo il regime AGO.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre perquattro motivi, illustrati da memoria.L’Inps è rimasto intimato.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso si deduce nullità dellasentenza per non aver deciso sull’eccezione diimprocedibilità dell’appello dell’Inps per mancatanotificazione del ricorso nel termine originariamentefissato.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazionedell’art.435 c.p.c. per non avere la Corte d’appellodichiarato l’improcedibilità dell’appello.Numero registro generale 8206/2025Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 13605/2026Data pubblicazione 11/05/2026Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazionedell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello fattogravare sull’attore l’onere probatorio, laddove gravavasull’Inps l’onere di dimostrare di aver inserito nella baseimponibile tutte le voci dovute per legge.Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazionedell’art.100 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermatoil difetto di interesse del ricorrente alla domandaproposta, essendo invece tale qualificazione erronea,poiché il tema dell’interesse ad agire “è questioneastratta che va prospettata sulla base delle tesi e delleprospettazioni del ricorrente”.Il primo motivo è infondato.La Corte ha deciso sull’eccezione di improcedibilitàdell’appello rigettandola: ha dato infatti atto che fuordinata la rinotifica del ricorso in appello per mancanzadel termine a comparire e che, poi, l’odierno ricorrentesi costituì difendendosi nel merito.

Nella sostanza, laCorte ha ritenuta sanata la nullità – per omesso rispettodel termine a comparire – a mezzo della rinotifica delricorso.Il secondo motivo è infondato.Come emerge dalla sentenza e dallo stesso ricorso percassazione, l’atto d’appello fu originariamente notificato,ma senza il rispetto del termine a comparire.

In tal caso,non v’è improcedibilità del gravame ma nullità dellanotifica per violazione del termine a comparire(Cass.12691/19; v. anche Cass.43/22).Numero registro generale 8206/2025Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 13605/2026Data pubblicazione 11/05/2026La rinnovazione della notifica, inoltre, non richiedevaespressa istanza di parte ben potendo essere dispostad’ufficio, ai sensi dell’art.291 c.p.c.Quanto poi al rilievo per cui, dopo l’ordine giudiziale,l’Inps non avrebbe comunque provveduto alla rinotifica,esso si mostra generico e privo di autosufficienza, nonessendo riportato il contenuto del verbale d’udienzasuccessivo a quello contenente l’ordine di rinotifica, ondepermettere il controllo da parte di questa Corte circa laverosimiglianza del dedotto omesso adempimentodell’ordine da parte dell’Inps.

Del resto, la sentenza dàcostituì difendendosi nel merito, in ciò contraddicendol’assenza di rinotifica.Il terzo motivo è infondato.Il ricorrente ha domandato una riliquidazione in aumentodel proprio trattamento pensionistico e quindi, chiedendouna maggiore prestazione, aveva l’onere di dimostrare ifatti costitutivi del proprio preteso maggior creditoprevidenziale.Il motivo fa invece riferimento all’onere probatoriodell’Inps di aver inserito nella base pensionabile tutte levoci previste dalla legge, citando le pronunce di questaCorte, Cass.3416/22 e Cass.30393/22.

Esse sono peròinconferenti, poiché riguardano l’accredito di contributifigurativi assunto come fatto estintivo del creditorivendicato, che spetta all’Inps provare.

Nel caso dispecie, l’inclusione nella base retributiva del trattamentoAGO di tutte le voci dovute non vale come fatto estintivo,bensì quale parametro astratto di determinazione dellimite massimo cui può ascendere il trattamentoNumero registro generale 8206/2025Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 13605/2026Data pubblicazione 11/05/2026pensionistico del ricorrente calcolato secondo il regimedel [OSCURATO:PERSONA], limite massimo pari all’80% deltrattamento pensionistico dovuto secondo il regime AGO(v.

Cass.27722/23, Cass.32734/21, Cass.12161/19), oall’88% della retribuzione pensionabile determinata aisensi dell’art.1, co.12, lett. a) l. n.335/95.

Il citatoorientamento di legittimità, rettamente applicato dallaCorte d’appello, puntualizza che il trattamentopensionistico del dipendente Enel non è calcolatodirettamente secondo il regime AGO – come invecesuppone il ricorrente – bensì secondo il regime del FondoElettrici e, come ancora affermato dalla Corte d’appellosenza alcuna specifica censura da parte del motivo, ilricorrente non ha mai allegato quale fosse il trattamentodovuto in base al regime del [OSCURATO:PERSONA] né che esso,essendo superiore all’80% del regime AGO, fu ridotto atale 80% in modo eccessivo poiché l’Inps, non avendocomputato nel regime AGO la totalità delle voci dellabase retributiva, aveva artificiosamente abbassato illimite dell’80% determinando così una impropriariduzione del proprio trattamento.

Come ancoragiustamente osservato dalla Corte d’appello, ove iltrattamento dovuto in base al regime [OSCURATO:PERSONA] siainferiore al limite dell’80% calcolato secondo il regimeAGO, non si fa luogo a relativo aumento per raggiungeretale soglia.Il quarto motivo è infondato.Emerge dalla sentenza che il riferimento all’interesse adagire non costituisce in realtà una argomentazionefondante, essendo bensì il fulcro della decisioneincentrato sul difetto dell’onere probatorio.

InNumero registro generale 8206/2025Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 13605/2026particolare, il ricorrente, omettendo di allegare qualeData pubblicazione 11/05/2026fosse il trattamento pensionistico applicabile in base alregime del [OSCURATO:PERSONA], non aveva dimostrato cheesso superasse il tetto massimo dell’80% del regimeAGO e che quindi il preteso errore dell’Inps, circal’inclusione solo parziale di voci entro la base retributiva,avesse davvero determinato una illegittima decurtazionedel quantum pensionistico, dipesa dalla illegittimariduzione del tetto dell’80%.In conclusione, il ricorso è da respingere senza pronunciasulle spese, essendo l’Inps rimasto intimato.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.3.26La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 590/2024 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,2026depositata il 31/10/2024 R.G.N. 32/2022;1600udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corted’appello di Venezia respingeva la domanda diGiandomenico Magalini volta alla riliquidazione delproprio trattamento pensionistico, quale dipendente Eneliscritto al [OSCURATO:PERSONA] gestito dall’Inps e titolare diNumero registro generale 8206/2025Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 13605/2026Data pubblicazione 11/05/2026pensione calcolata su una base retributiva asseritamenteinferiore a quella spettante.La Corte d’appello, dopo aver precisato che era statodato termine all’Inps per rinotificare l’atto d’appello,originariamente notificato senza rispetto del termine acomparire, riteneva non dimostrato il diritto alla maggiorprestazione richiesta, poiché la base retributiva servivasolo quale parametro di riferimento per calcolare il tettoteorico secondo le norme dell’AGO, al fine poi diverificare se la pensione calcolata alla stregua del regimedel [OSCURATO:PERSONA] fosse inferiore o superiore a tale tetto,pari all’80% della pensione AGO; né il pensionato avevaallegato che la pensione liquidata secondo il regime deltrattamento spettante secondo il regime AGO.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre perquattro motivi, illustrati da memoria.L’Inps è rimasto intimato.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso si deduce nullità dellasentenza per non aver deciso sull’eccezione diimprocedibilità dell’appello dell’Inps per mancatanotificazione del ricorso nel termine originariamentefissato.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazionedell’art.435 c.p.c. per non avere la Corte d’appellodichiarato l’improcedibilità dell’appello.Numero registro generale 8206/2025Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 13605/2026Data pubblicazione 11/05/2026Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazionedell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello fattogravare sull’attore l’onere probatorio, laddove gravavasull’Inps l’onere di dimostrare di aver inserito nella baseimponibile tutte le voci dovute per legge.Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazionedell’art.100 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermatoil difetto di interesse del ricorrente alla domandaproposta, essendo invece tale qualificazione erronea,poiché il tema dell’interesse ad agire “è questioneastratta che va prospettata sulla base delle tesi e delleprospettazioni del ricorrente”.Il primo motivo è infondato.La Corte ha deciso sull’eccezione di improcedibilitàdell’appello rigettandola: ha dato infatti atto che fuordinata la rinotifica del ricorso in appello per mancanzadel termine a comparire e che, poi, l’odierno ricorrentesi costituì difendendosi nel merito. Nella sostanza, laCorte ha ritenuta sanata la nullità – per omesso rispettodel termine a comparire – a mezzo della rinotifica delricorso.Il secondo motivo è infondato.Come emerge dalla sentenza e dallo stesso ricorso percassazione, l’atto d’appello fu originariamente notificato,ma senza il rispetto del termine a comparire. In tal caso,non v’è improcedibilità del gravame ma nullità dellanotifica per violazione del termine a comparire(Cass.12691/19; v. anche Cass.43/22).Numero registro generale 8206/2025Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 13605/2026Data pubblicazione 11/05/2026La rinnovazione della notifica, inoltre, non richiedevaespressa istanza di parte ben potendo essere dispostad’ufficio, ai sensi dell’art.291 c.p.c.Quanto poi al rilievo per cui, dopo l’ordine giudiziale,l’Inps non avrebbe comunque provveduto alla rinotifica,esso si mostra generico e privo di autosufficienza, nonessendo riportato il contenuto del verbale d’udienzasuccessivo a quello contenente l’ordine di rinotifica, ondepermettere il controllo da parte di questa Corte circa laverosimiglianza del dedotto omesso adempimentodell’ordine da parte dell’Inps. Del resto, la sentenza dàcostituì difendendosi nel merito, in ciò contraddicendol’assenza di rinotifica.Il terzo motivo è infondato.Il ricorrente ha domandato una riliquidazione in aumentodel proprio trattamento pensionistico e quindi, chiedendouna maggiore prestazione, aveva l’onere di dimostrare ifatti costitutivi del proprio preteso maggior creditoprevidenziale.Il motivo fa invece riferimento all’onere probatoriodell’Inps di aver inserito nella base pensionabile tutte levoci previste dalla legge, citando le pronunce di questaCorte, Cass.3416/22 e Cass.30393/22. Esse sono peròinconferenti, poiché riguardano l’accredito di contributifigurativi assunto come fatto estintivo del creditorivendicato, che spetta all’Inps provare. Nel caso dispecie, l’inclusione nella base retributiva del trattamentoAGO di tutte le voci dovute non vale come fatto estintivo,bensì quale parametro astratto di determinazione dellimite massimo cui può ascendere il trattamentoNumero registro generale 8206/2025Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 13605/2026Data pubblicazione 11/05/2026pensionistico del ricorrente calcolato secondo il regimedel [OSCURATO:PERSONA], limite massimo pari all’80% deltrattamento pensionistico dovuto secondo il regime AGO(v. Cass.27722/23, Cass.32734/21, Cass.12161/19), oall’88% della retribuzione pensionabile determinata aisensi dell’art.1, co.12, lett. a) l. n.335/95. Il citatoorientamento di legittimità, rettamente applicato dallaCorte d’appello, puntualizza che il trattamentopensionistico del dipendente Enel non è calcolatodirettamente secondo il regime AGO – come invecesuppone il ricorrente – bensì secondo il regime del FondoElettrici e, come ancora affermato dalla Corte d’appellosenza alcuna specifica censura da parte del motivo, ilricorrente non ha mai allegato quale fosse il trattamentodovuto in base al regime del [OSCURATO:PERSONA] né che esso,essendo superiore all’80% del regime AGO, fu ridotto atale 80% in modo eccessivo poiché l’Inps, non avendocomputato nel regime AGO la totalità delle voci dellabase retributiva, aveva artificiosamente abbassato illimite dell’80% determinando così una impropriariduzione del proprio trattamento. Come ancoragiustamente osservato dalla Corte d’appello, ove iltrattamento dovuto in base al regime [OSCURATO:PERSONA] siainferiore al limite dell’80% calcolato secondo il regimeAGO, non si fa luogo a relativo aumento per raggiungeretale soglia.Il quarto motivo è infondato.Emerge dalla sentenza che il riferimento all’interesse adagire non costituisce in realtà una argomentazionefondante, essendo bensì il fulcro della decisioneincentrato sul difetto dell’onere probatorio. InNumero registro generale 8206/2025Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 13605/2026particolare, il ricorrente, omettendo di allegare qualeData pubblicazione 11/05/2026fosse il trattamento pensionistico applicabile in base alregime del [OSCURATO:PERSONA], non aveva dimostrato cheesso superasse il tetto massimo dell’80% del regimeAGO e che quindi il preteso errore dell’Inps, circal’inclusione solo parziale di voci entro la base retributiva,avesse davvero determinato una illegittima decurtazionedel quantum pensionistico, dipesa dalla illegittimariduzione del tetto dell’80%.In conclusione, il ricorso è da respingere senza pronunciasulle spese, essendo l’Inps rimasto intimato.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.3.26La PresidenteGabriella Marchese
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