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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43552/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso depositato e chiedendo l'annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in data 15/01/2018, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona del 19/06/2013 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rapina.2.

Contro detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difersore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo quattro motivi.

Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 192 e 210 c.p.p.

Assume che la motivazione era gravemente carente, illogica e contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sebbene le stesse erano da ritenere totalmente contraddittorie e prive di riscontri esterni, erroneamente indicati dai giudici di merito in circostanze neutre ed irrilevanti e che parimenti del tutto arbitrariamente ed immotivatamente la corte di appello aveva ritenuto non veritiera la versione di fatti offerta dall' imputato sicuramente idonea a smentire la testi accusatoria.

Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lel:t. b) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 628 c.p. e 192 c.p.p.

Rileva che alla luce delle complessive emergenze processuali difettava la prova degli elementi costitutivi del reato di rapina sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., errata applicazione dell'art. 628 comma 3 n. 1 c.p.

Evidenzia che avendo la corte di appello condiviso la estrema debolezza del riscontro costituito dall' effettivo possesso di armi da parte dell'imputato andava esclusa l'aggravante dell'uso dell' arma.

Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., mancanza di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rileva che la pena doveva essere quantificata in misura inferiore ben potendosi concedere le circostanze attenuanti generiche tenuto conto della personalità dell'imputato e del suo comportamento contestuale all' arresto e successivo alla commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato

2. Osserva il Collegio che le censure formulate con primo motivo sono infondate, talvolta manifestamente infondate, apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito.

In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese il Collegio non può che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575).

In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass.

SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730).

Nel caso di specie i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali (vedi sentenza di primo grado pagg. 2-5 e sentenza di appello pagg. 2-4), le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla rapina subita ad opera del Manduzio erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili anche in quanto avevano trovato significativi elemento di convergenza negli altri dati investigativi e probatori ed, in particolare, nei tabulati telefonici in ordine alla compresenza dei due soggetti sia alla cena di Fano (la sera precedente) sia in [OSCURATO:PERSONA] luogo della programmata consegna, valorizzando, anche, "la assoluta inverosimiglianza della tesi dell' imputato".

Orbene il ricorrente con le proposte censure tenta, in realtà, di estrapolare alcuni elementi di asserita incongruenza nel narrato della persona offesa iovvero di sminuire la valenza degli indicati elementi di riscontro senza considerare che, come ha ripetutamente ritenuto dalla Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati.

Occorre, altresì, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti ai fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

Va del resto considerato che la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

Pertantornon essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di rapina in contestazione e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. In ragione della infondatezza delle censure formulate con il primo motivo non possono che essere disattese, in quanto/manifestamente infondate, le censure formulate con il secondo motivo con il quale l'imputato contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina in danno della persona offesa.

Come detto la corte di appello, sulla scorta del narrato di [OSCURATO:PERSONA] e delle complessive emergenze processuali, ha ritenuto integrati, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoriaigli estremi del reato ex art. 628 c.p. in danno della predetta P.O. sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

4. Ilprartrte za., -rotivo è da ritenere inammissibile in quanto attiene a questioni di fatto che non hanno costituito oggetto di specifica censura in appello ove l'appellante ha affrontato il tema dell'uso dell'arma con esclusivo riferimento alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa non impugnando in modo specifico la sentenza, come sarebbe stato suo preciso onere, in ordine all' aggravante ex art. 628 comma 3 n. 1 c.p. contestata e ritenuta nella sentenza di primo grado.

5. Analoga valutazione di inammissibilità riguarda l'ultimo motivo non essendosi doluto l'imputato in grado di appello del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

7. Va, infine, disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza del Tribunale di Ancona del 19 giugno 2013 n. 835/2013, nel senso che, ove e scritto "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" si deve leggere e intendere "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]", mandando alla cancelleria per la comunicazione al Tribunale di Ancona per le annotazioni sugli originali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza del Tribunale di Ancona del 19 giugno 2013 n. 835/2013, nel senso che, ove e' scritto "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" si deve leggere e intendere "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

Manda alla cancelleria per la comunicazione al Tribunale di Ancona

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso depositato e chiedendo l'annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in data 15/01/2018, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona del 19/06/2013 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rapina.2. Contro detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difersore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo quattro motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 192 e 210 c.p.p. Assume che la motivazione era gravemente carente, illogica e contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sebbene le stesse erano da ritenere totalmente contraddittorie e prive di riscontri esterni, erroneamente indicati dai giudici di merito in circostanze neutre ed irrilevanti e che parimenti del tutto arbitrariamente ed immotivatamente la corte di appello aveva ritenuto non veritiera la versione di fatti offerta dall' imputato sicuramente idonea a smentire la testi accusatoria. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lel:t. b) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 628 c.p. e 192 c.p.p. Rileva che alla luce delle complessive emergenze processuali difettava la prova degli elementi costitutivi del reato di rapina sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., errata applicazione dell'art. 628 comma 3 n. 1 c.p. Evidenzia che avendo la corte di appello condiviso la estrema debolezza del riscontro costituito dall' effettivo possesso di armi da parte dell'imputato andava esclusa l'aggravante dell'uso dell' arma. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., mancanza di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che la pena doveva essere quantificata in misura inferiore ben potendosi concedere le circostanze attenuanti generiche tenuto conto della personalità dell'imputato e del suo comportamento contestuale all' arresto e successivo alla commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato 2. Osserva il Collegio che le censure formulate con primo motivo sono infondate, talvolta manifestamente infondate, apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese il Collegio non può che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730). Nel caso di specie i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali (vedi sentenza di primo grado pagg. 2-5 e sentenza di appello pagg. 2-4), le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla rapina subita ad opera del Manduzio erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili anche in quanto avevano trovato significativi elemento di convergenza negli altri dati investigativi e probatori ed, in particolare, nei tabulati telefonici in ordine alla compresenza dei due soggetti sia alla cena di Fano (la sera precedente) sia in [OSCURATO:PERSONA] luogo della programmata consegna, valorizzando, anche, "la assoluta inverosimiglianza della tesi dell' imputato". Orbene il ricorrente con le proposte censure tenta, in realtà, di estrapolare alcuni elementi di asserita incongruenza nel narrato della persona offesa iovvero di sminuire la valenza degli indicati elementi di riscontro senza considerare che, come ha ripetutamente ritenuto dalla Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. Occorre, altresì, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti ai fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Va del resto considerato che la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Pertantornon essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di rapina in contestazione e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. In ragione della infondatezza delle censure formulate con il primo motivo non possono che essere disattese, in quanto/manifestamente infondate, le censure formulate con il secondo motivo con il quale l'imputato contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina in danno della persona offesa. Come detto la corte di appello, sulla scorta del narrato di [OSCURATO:PERSONA] e delle complessive emergenze processuali, ha ritenuto integrati, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoriaigli estremi del reato ex art. 628 c.p. in danno della predetta P.O. sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. 4. Ilprartrte za., -rotivo è da ritenere inammissibile in quanto attiene a questioni di fatto che non hanno costituito oggetto di specifica censura in appello ove l'appellante ha affrontato il tema dell'uso dell'arma con esclusivo riferimento alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa non impugnando in modo specifico la sentenza, come sarebbe stato suo preciso onere, in ordine all' aggravante ex art. 628 comma 3 n. 1 c.p. contestata e ritenuta nella sentenza di primo grado. 5. Analoga valutazione di inammissibilità riguarda l'ultimo motivo non essendosi doluto l'imputato in grado di appello del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Va, infine, disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza del Tribunale di Ancona del 19 giugno 2013 n. 835/2013, nel senso che, ove e scritto "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" si deve leggere e intendere "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]", mandando alla cancelleria per la comunicazione al Tribunale di Ancona per le annotazioni sugli originali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza del Tribunale di Ancona del 19 giugno 2013 n. 835/2013, nel senso che, ove e' scritto "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" si deve leggere e intendere "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]". Manda alla cancelleria per la comunicazione al Tribunale di Ancona
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