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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 26650/2026

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a del 16/01/2026 del Tribunale di Bolzanosentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’impugnazione, già riqualificata dalla Corte dicassazione in opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delmedesimo giudice del 10 ottobre 2023, notificato il 4 agosto 2025, con cui erastata rigettata l’istanza di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena diun anno e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, irrogata dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano con sentenza del 13 ottobre2010, irrevocabile l’8 febbraio 2011, per due fattispecie ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, aggravate dalle recidiva specifica e infraquinquennale, e della penadi mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, irrogata dal Tribunale di Bolzanocon sentenza del 6 dicembre 2012, irrevocabile il 22 gennaio 2013, incontinuazione con quella inflitta per i reati giudicati con la precedente sentenza.Dato atto che la sentenza del 13 ottobre 2010, emessa ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen., pur non applicando alcun aumento per la recidiva, si fondava suaccordo processuale che non prevedeva l’esclusione della circostanza, il Giudicedell’esecuzione ha affermato la ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art.172, settimo comma, cod. pen., osservando che in motivazione il giudice dellacognizione aveva argomentato circa la condizione di recidivo dell’imputato.2.

Avverso l’ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazionedi legge.Ha dedotto che l’omessa previsione nella sentenza del 13 ottobre 2010 di unaumento di pena per la recidiva, stante l’omessa concessione delle attenuantigeneriche, è indicativa dell’esclusione della circostanza aggravante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo l’unico motivo ripetitivo di censure,disattese dal giudice di merito con congrue argomentazioni.2.

Questa Corte ha già stabilito che «la recidiva ritualmente contestataall'imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativoaumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172,comma settimo, cod. pen.» (Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008, Locatelli, Rv.241945 – 01; conforme, Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013, Romano, Rv. 257298– 01).Come evidenziato dal Giudice dell’esecuzione, nella sentenza del 13 ottobre2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, non solo nonaveva escluso la recidiva in ossequio all’accordo processuale intervenuto tra leparti, ma aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto recidivo in ragione delleprecedenti condanne riportate.Inconferente risulta allora il richiamo del ricorrente al principiogiurisprudenziale secondo cui «la recidiva non può essere desunta dal giudicedell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen.,sulla base dei precedenti penali del condannato, in mancanza di un accertamentoin sede di cognizione» (Sez. 5, Sentenza n. 46804 del 14/10/2021, Occhipinti, Rv.282383 – 01; vds. anche Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino,Rv. 275319 - 01), per la dirimente considerazione che, nella fattispecie concreta,come correttamente osservato dal Tribunale di Bolzano, la recidiva è stataritualmente contestata e ritenuta in sede di cognizione, avendone il giudice datoconto con una motivazione esplicita, per quanto sintetica in relazione alla naturadella sentenza di patteggiamento.3.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 16/01/2026 del Tribunale di Bolzanosentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’impugnazione, già riqualificata dalla Corte dicassazione in opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delmedesimo giudice del 10 ottobre 2023, notificato il 4 agosto 2025, con cui erastata rigettata l’istanza di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena diun anno e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, irrogata dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano con sentenza del 13 ottobre2010, irrevocabile l’8 febbraio 2011, per due fattispecie ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, aggravate dalle recidiva specifica e infraquinquennale, e della penadi mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, irrogata dal Tribunale di Bolzanocon sentenza del 6 dicembre 2012, irrevocabile il 22 gennaio 2013, incontinuazione con quella inflitta per i reati giudicati con la precedente sentenza.Dato atto che la sentenza del 13 ottobre 2010, emessa ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen., pur non applicando alcun aumento per la recidiva, si fondava suaccordo processuale che non prevedeva l’esclusione della circostanza, il Giudicedell’esecuzione ha affermato la ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art.172, settimo comma, cod. pen., osservando che in motivazione il giudice dellacognizione aveva argomentato circa la condizione di recidivo dell’imputato.2. Avverso l’ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazionedi legge.Ha dedotto che l’omessa previsione nella sentenza del 13 ottobre 2010 di unaumento di pena per la recidiva, stante l’omessa concessione delle attenuantigeneriche, è indicativa dell’esclusione della circostanza aggravante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo l’unico motivo ripetitivo di censure,disattese dal giudice di merito con congrue argomentazioni.2. Questa Corte ha già stabilito che «la recidiva ritualmente contestataall'imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativoaumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172,comma settimo, cod. pen.» (Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008, Locatelli, Rv.241945 – 01; conforme, Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013, Romano, Rv. 257298– 01).Come evidenziato dal Giudice dell’esecuzione, nella sentenza del 13 ottobre2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, non solo nonaveva escluso la recidiva in ossequio all’accordo processuale intervenuto tra leparti, ma aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto recidivo in ragione delleprecedenti condanne riportate.Inconferente risulta allora il richiamo del ricorrente al principiogiurisprudenziale secondo cui «la recidiva non può essere desunta dal giudicedell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen.,sulla base dei precedenti penali del condannato, in mancanza di un accertamentoin sede di cognizione» (Sez. 5, Sentenza n. 46804 del 14/10/2021, Occhipinti, Rv.282383 – 01; vds. anche Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino,Rv. 275319 - 01), per la dirimente considerazione che, nella fattispecie concreta,come correttamente osservato dal Tribunale di Bolzano, la recidiva è stataritualmente contestata e ritenuta in sede di cognizione, avendone il giudice datoconto con una motivazione esplicita, per quanto sintetica in relazione alla naturadella sentenza di patteggiamento.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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