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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 31643/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 29 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Ancona ha confermato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, e ricettazione della stessa arma, commessi il 15 novembre 2019.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. i.

Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto desunti soltanto dal precedente penale e da procedimenti in corso.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella individuazione della misura cautelare prescelta, ma l'esposizione del motivo è inconferente con la ordinanza impugnata perché si riferisce ad altra persona ed ad altra vicenda processuale.

Con il terzo motivo deduce ancora vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari sotto il profilo della adeguatezza della misura scelta dal Tribunale, rilevando che l'aver mostrato la pistola in pubblico è stata dettata dal voler fare colpo su una ragazza, che l'indagato non ha necessità economiche che lo inducano al crimine e che i familiari sarebbero disponibili ad accoglierlo presso l'abitazione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, in cui si censura la valutazione del Tribunale del riesame in punto di esistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato.

Il controllo che la corte di legittimità può effettuare sulla motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è limitato alla mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, cui consegua una motivazione meramente apparente, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

Nel caso in esame, la motivazione della ordinanza impugnata si sottrae a censure di questo tipo, in quanto si comprendono in modo agevole i passaggi logici che hanno giustificato la decisione.

Nella ordinanza si spiega, infatti, che le esigenze cautelari sono state desunte dalla circostanza che l'indagato sia stato trovato girare in pubblico con un'arma, dall'esser stato accertato che su social network aveva minacciato di fare una strage, dall'esser stato arrestato in passato sempre per violazione legge armi e condannato in altra occasione per resistenza e spaccio, e dalla pendenza di un procedimento anche per minaccia.

Da tutti questi elementi l'ordinanza impugnata ha ricavato la conclusione che si tratti di una persona caratterizzato da instabilità emotiva e da cui non è possibile attendersi sempre comportamenti coerenti.

In ricorso ci si limita ad osservare che il precedente penale risale al 2014, e che i carichi pendenti sono, per l'appunto, solo pendenti, ma si tratta di censure non in grado di scalfire il percorso argomentativo della ordinanza impugnata.

Il Tribunale ha, infatti, costruito un percorso che parte dalla precedente condanna per resistenza e dal vecchio arresto per violazione della legge armi, passa attraverso la denuncia ricevuta più di recente per il reato di minaccia, transita ulteriormente attraverso i propositi di strage postati sulla rete intemet, e termina con il controllo di polizia che ha portato all'arresto in flagranza ed all'applicazione della odierna misura, in cui l'indagato è stato sorpreso con una pistola - con cartucce inserite nel serbatoio - sotto il sedile del conducente della autovettura che stava guidando, per trarre la conclusione di una pericolosità perdurante ed attuale del soggetto.

Limitarsi a sostenere che il vecchio arresto è troppo risalente perché possa essere valutato, e che la esistenza della minaccia non è stata ancora provata, non rende giustizia al percorso logico molto più articolato della ordinanza impugnata e rende il motivo di ricorso inammissibile anche sotto il profilo dell'obbligo di specificità estrinseca dei motivi (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

D'altronde, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; in senso sostanzialmente conforme Sez. 3, Sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 e Sez. 5, Sentenza n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991, secondo cui "in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza).

Il Tribunale ha dato, pertanto, conto in modo corretto degli elementi da cui ha individuato nel caso in esame la continuità del "periculum libertatis", ed il motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il secondo motivo (che parte a pag. 6 del ricorso; i motivi non sono numerati) ripete in modo pedissequo il primo, ma si riferisce ad altro indagato (il sig. [OSCURATO:PERSONA], asseritamente incensurato e titolare di contratto di lavoro) ed ad altra vicenda processuale (si parla di una persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere).

Si tratta a tutta evidenza di un refuso del difensore.

3. Il terzo motivo (che parte a pag. 9) si riferisce alla proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, in esso si deduce che l'aver mostrato la pistola in pubblico è stata dettata dal voler fare colpo su una ragazza, che l'indagato non ha necessità economiche che lo inducano al crimine e che i familiari sarebbero disponibili ad accoglierlo presso l'abitazione.

In realtà, il Tribunale del riesame ha risposto anche su tale punto, perché ha osservato che proprio per quella instabilità emotiva, e per il continuo ripetersi di episodi di reati fondati sulla violenza fisica, già evidenziato in punto di esistenza delle esigenze cautelari, "anche gli arresti domiciliari, pur con il dispositivo elettronico, non potendosi confidare in un rispetto spontaneo delle prescrizioni da parte del Vico, non costituirebbero quell'impedimento fisico indispensabile per contenere il periculum libertatis".

Rispetto a tale percorso logico gli argomenti proposti in ricorso sono inconferenti, perché la circostanza che l'aver mostrato la pistola in pubblico possa esser stata dettata, in realtà, dal voler fare colpo su una ragazza è tutto tranne che indice di stabilità emotiva, e la circostanza che l'indagato non abbia necessità economiche che lo inducano al crimine è, anzi, una conferma che il crimine per cui si procede è stato dettato da motivazioni diverse dal lucro, e quindi da quegli aspetti caratteriali evidenziati dal Tribunale del riesame.

La circostanza, invece, che i familiari siano disponibili ad accogliere l'indagato presso l'abitazione è stata valutata dal Tribunale nel percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata, ma ritenuta subvalente per le ragioni riportate sopra, che, come evidenziato, sono esenti da vizi di illogicità della motivazione.

4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende «una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Ancona ha confermato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, e ricettazione della stessa arma, commessi il 15 novembre 2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. i. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto desunti soltanto dal precedente penale e da procedimenti in corso. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella individuazione della misura cautelare prescelta, ma l'esposizione del motivo è inconferente con la ordinanza impugnata perché si riferisce ad altra persona ed ad altra vicenda processuale. Con il terzo motivo deduce ancora vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari sotto il profilo della adeguatezza della misura scelta dal Tribunale, rilevando che l'aver mostrato la pistola in pubblico è stata dettata dal voler fare colpo su una ragazza, che l'indagato non ha necessità economiche che lo inducano al crimine e che i familiari sarebbero disponibili ad accoglierlo presso l'abitazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, in cui si censura la valutazione del Tribunale del riesame in punto di esistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Il controllo che la corte di legittimità può effettuare sulla motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è limitato alla mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, cui consegua una motivazione meramente apparente, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Nel caso in esame, la motivazione della ordinanza impugnata si sottrae a censure di questo tipo, in quanto si comprendono in modo agevole i passaggi logici che hanno giustificato la decisione. Nella ordinanza si spiega, infatti, che le esigenze cautelari sono state desunte dalla circostanza che l'indagato sia stato trovato girare in pubblico con un'arma, dall'esser stato accertato che su social network aveva minacciato di fare una strage, dall'esser stato arrestato in passato sempre per violazione legge armi e condannato in altra occasione per resistenza e spaccio, e dalla pendenza di un procedimento anche per minaccia. Da tutti questi elementi l'ordinanza impugnata ha ricavato la conclusione che si tratti di una persona caratterizzato da instabilità emotiva e da cui non è possibile attendersi sempre comportamenti coerenti. In ricorso ci si limita ad osservare che il precedente penale risale al 2014, e che i carichi pendenti sono, per l'appunto, solo pendenti, ma si tratta di censure non in grado di scalfire il percorso argomentativo della ordinanza impugnata. Il Tribunale ha, infatti, costruito un percorso che parte dalla precedente condanna per resistenza e dal vecchio arresto per violazione della legge armi, passa attraverso la denuncia ricevuta più di recente per il reato di minaccia, transita ulteriormente attraverso i propositi di strage postati sulla rete intemet, e termina con il controllo di polizia che ha portato all'arresto in flagranza ed all'applicazione della odierna misura, in cui l'indagato è stato sorpreso con una pistola - con cartucce inserite nel serbatoio - sotto il sedile del conducente della autovettura che stava guidando, per trarre la conclusione di una pericolosità perdurante ed attuale del soggetto. Limitarsi a sostenere che il vecchio arresto è troppo risalente perché possa essere valutato, e che la esistenza della minaccia non è stata ancora provata, non rende giustizia al percorso logico molto più articolato della ordinanza impugnata e rende il motivo di ricorso inammissibile anche sotto il profilo dell'obbligo di specificità estrinseca dei motivi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). D'altronde, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; in senso sostanzialmente conforme Sez. 3, Sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 e Sez. 5, Sentenza n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991, secondo cui "in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza). Il Tribunale ha dato, pertanto, conto in modo corretto degli elementi da cui ha individuato nel caso in esame la continuità del "periculum libertatis", ed il motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il secondo motivo (che parte a pag. 6 del ricorso; i motivi non sono numerati) ripete in modo pedissequo il primo, ma si riferisce ad altro indagato (il sig. [OSCURATO:PERSONA], asseritamente incensurato e titolare di contratto di lavoro) ed ad altra vicenda processuale (si parla di una persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere). Si tratta a tutta evidenza di un refuso del difensore. 3. Il terzo motivo (che parte a pag. 9) si riferisce alla proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, in esso si deduce che l'aver mostrato la pistola in pubblico è stata dettata dal voler fare colpo su una ragazza, che l'indagato non ha necessità economiche che lo inducano al crimine e che i familiari sarebbero disponibili ad accoglierlo presso l'abitazione. In realtà, il Tribunale del riesame ha risposto anche su tale punto, perché ha osservato che proprio per quella instabilità emotiva, e per il continuo ripetersi di episodi di reati fondati sulla violenza fisica, già evidenziato in punto di esistenza delle esigenze cautelari, "anche gli arresti domiciliari, pur con il dispositivo elettronico, non potendosi confidare in un rispetto spontaneo delle prescrizioni da parte del Vico, non costituirebbero quell'impedimento fisico indispensabile per contenere il periculum libertatis". Rispetto a tale percorso logico gli argomenti proposti in ricorso sono inconferenti, perché la circostanza che l'aver mostrato la pistola in pubblico possa esser stata dettata, in realtà, dal voler fare colpo su una ragazza è tutto tranne che indice di stabilità emotiva, e la circostanza che l'indagato non abbia necessità economiche che lo inducano al crimine è, anzi, una conferma che il crimine per cui si procede è stato dettato da motivazioni diverse dal lucro, e quindi da quegli aspetti caratteriali evidenziati dal Tribunale del riesame. La circostanza, invece, che i familiari siano disponibili ad accogliere l'indagato presso l'abitazione è stata valutata dal Tribunale nel percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata, ma ritenuta subvalente per le ragioni riportate sopra, che, come evidenziato, sono esenti da vizi di illogicità della motivazione. 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende «una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
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