CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 28962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 17/02/2022 la Corte d'appello di Bari, accogliendo l'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, ha ordinato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011, della somma complessiva di 422.000,00 euro e, per il caso di indisponibilità di quest'ultima, il sequestro per equivalente ex art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011 di alcuni beni di [OSCURATO:PERSONA] e di altri beni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per errata applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, per un verso, sottolineando la non condivisibilità del richiamo operato dal decreto impugnato alla pendenza del dibattimento e all'applicazione di una misura cautelare, quanto all'accertamento dei fatti e, per altro verso, contestando la sussistenza dei presupposti di pericolosità imposti dalla lettura tassativizzante della fattispecie, recepita anche da Corte cost. n. 24 del 2019, alla luce del ristretto arco temporale (2011 — 2015) nel quale le condotte di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000 sarebbero stato realizzate. Si aggiunge che, in ogni caso, si tratta di periodo risalente nel tempo, slegato dall'attualità e non correlato ad altre condotte illecite del ricorrente, mai emerse nel corso della decennale attività imprenditoriale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte territoriale, in contrasto con la lettera di quest'ultima previsione, ritenuto possibile il sequestro per equivalente pur quando l'organo richiedente scopra l'indisponibilità dei beni di cui all'art. 20 dello stesso d.lgs. prima di formulare la proposta: si aggiunge che il decreto impugnato, peraltro, disponendo il sequestro di beni acquistati in epoca di gran lunga anteriore al manifestarsi della pericolosità, aveva finito per, superare il requisito della necessaria correlazione temporale tra quest'ultima eytnomento di realizzazione dell'incremento patrimoniale. Si osserva che quest'ultima interpretazione, ove ritenuta rispondente al dettato normativo, renderebbe il sequestro per equivalente una misura afflittiv- sanzionatoria, soggetta al divieto di applicazione retroattiva.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato. Corte cost. 27/02/2019, puntualmente ricordata dai ricorrenti, ha ribadito che l'avverbio «abitualmente», che compare sia nella lett. a) che nella lett. b) dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159, viene letto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di richiedere una realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto, in modo che si possa attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate, talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 0). La giurisprudenza di legittimità, proprio nella continua ricerca di una applicazione rigorosa della previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ha anche di recente confermato che le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 05/01/2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03). Il fatto che l'abitualità venga riferita alla commissione dei delitti - sulla scorta della ordinaria correlazione tra realizzazione dell'illecito e conseguimento dei proventi destinati alle esigenze di vita - non deve condurre a porre in secondo piano il fatto che la previsione normativa riferisce letteralmente il requisito al fatto di vivere, anche in parte, con i proventi di attività illecite. In altri termini, ciò che il legislatore mira a perseguire è il fatto di vivere abitualmente con i proventi degli illeciti. Siffatta premessa impone di ritenere determinante una considerazione degli sviluppi cronologici dell'attività illecita, unitamente all'entità dei profitti ritratti, che, se considerevoli, possono certamente giustificare la conclusione della sussistenza del presupposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, anche in presenza di un arco temporale di commissione dei delitti più circoscritto. In tale cornice di riferimento si è mossa la Corte territoriale, la quale ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA] sia imputato, unitamente ad altri soggetti, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati - fine di natura tributaria, che avrebbero consentito a due società gestite dal primo e dai figli di evadere i.v.a. negli anni di imposta dal 2011 al 2015, per un totale di 3.597.143,07 euro per la prima società ed euro 357.009,56 per la seconda. La Corte territoriale ha aggiunto che l'attività illecita si è protratta sino al settembre 2016 e che anche i trasferimenti di denaro immediatamente successivi al periodo di pericolosità sociale, avvenuti nel 2017, non possono ritenersi scollegati dall'attività criminosa. La sistematicità delle condotte illecite, l'entità dei risparmi di imposta realizzati, la sproporzione tra entrate lecite e tenore di vita nel significativo arco temporale sopra ricordato sono elementi razionalmente apprezzati dalla Corte territoriale nel contesto di una condivisa interpretazione del quadro normativo che identifica la specifica categoria di pericolosità che assume rilievo. Un ultimo cenno, in punto di diritto, va dedicato al tema della datazione risalente dei reati tributari, che renderebbe insussistente l'attualità della pericolosità. In realtà, rispetto alla confisca di prevenzione, la pericolosità sociale, oltre a rappresentarne il presupposto ineludibile, è essenzialmente "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 — 01). Ne discende che non si tratta di accertare la pericolosità all'epoca dell'adozione della misura ma al momento dell'acquisto del bene. Del tutto generica è, invece, la censura che investe l'accertamento dei fatti, poiché le conclusioni della Corte d'appello non si basano esclusivamente sulla pendenza del dibattimento e l'applicazione di misura cautelare, ma traggono alimento da una considerazione delle indagini eseguite dalla Guarda di Finanza, attraverso la raccolta di elementi dichiarativi (in particolare, il decreto impugnato ha riguardo a quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA]) e l'analisi delle risultanze delle intercettazioni disposte.2. Il secondo motivo è fondato nei limiti di cui si dirà. La prima articolazione della doglianza fornisce una lettura dell'art. 25 d.lgs n. 159 del 2011 che il Collegio non condivide, per ragioni letterali e sistematiche. L'art. 25, comma 1 cit., nel testo attualmente vigente e frutto della modifica apportata dall'art. 5, comma 9, della I. 17/10/2017, n. 161 dispone, infatti, che, dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello, in contrasto con la lettera di quest'ultima previsione, ha ritenuto possibile il sequestro per equivalente pur quando l'organo richiedente scopra l'indisponibilità dei beni di cui all'art. 20 dello stesso d.lgs. prima di formulare la proposta. Ora, dal punto di vista letterale, l'art. 25 si limita a dare rilievo all'impossibilità di procedere a sequestro per l'indisponibilità di beni, ancorché legittimamente trasferiti a terzi in qualunque epoca, ossia ha riguardo ad una impossibilità pratica di procedere all'esecuzione della misura cautelare disposta. Quindi - si ripete, sul piano letterale - ciò che assume rilievo, secondo la formulazione normativa, «dopo la presentazione della proposta», è siffatta impossibilità esecutiva, la quale, tuttavia, come reso palese dal riferimento al trasferimento dei beni «in qualunque epoca», può derivare anche da condotte precedenti alla proposta stessa. Al riguardo, va ribadito che oggetto dell'interpretazione, come del resto si desume dall'art. 12 disp. prel. cod. civ. e dall'esigenza di attribuire alla legge il senso reso palese dal significato proprio delle parole «secondo la connessione di esse», è non la singola parola, ma l'enunciato normativo. Il riferimento alla (ir)rilevanza del trasferimento dei beni «in qualunque epoca» conferma, attraverso l'analisi del dato testuale, che l'art. 25, comma 1 novellato intendeva piuttosto estendere esplicitamente l'ambito applicativo del testo previgente, a mente del quale «se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede». Piuttosto, appare fondata la seconda articolazione del motivo, nella misura in cui pone il problema, rimasto inesplorato nel decreto impugnato, relativo alla applicabilità delle previsioni succedutesi nel tempo in tema di sequestro di prevenzione per equivalente, in dipendenza dell'epoca dell'acquisto dei beni oggetto. È ormai un dato acquisito dall'elaborazione giurisprudenziale che il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione - e pertanto dello stesso sequestro, che ne anticipa provvisoriamente gli effetti - è «la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli cit.), con la conseguenza che, nell'ottica del sistema, l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità» (Corte cost. n. 24 del 2019 cit.). Laddove, invece, la misura reale investa beni diversi - non correlati all'attività illecita - appare prevalente il profilo afflittivo, tale da impedire l'applicabilità ad essa del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art, 200 cod. pen. (Sez. 1, n. 11768 del 28/02/2012, Barillari, Rv. 252297 - 01). Ne segue, limitatamente a tale profilo, l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitata