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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25377/2026

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ra conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensoreNumero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 630 del 2025 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’11 settembre 2025 (R.G.N.445/2025).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Procuratore Generale, in persona della dottoressa PAOLAUdita, per il ricorrente, l’avvocata CARLA D’ALOISIO, che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Udita, per la controricorrente, l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che haribadito le richieste formulate nel controricorso e nella memoria.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia delTribunale della medesima sede e ha dunque accolto le domande dellasignora [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non dovute le somme richiestedall’Istituto con gli avvisi di addebito recanti i numeri36820230015704766000 e 36820230015704867000, a titolo dicontributi dovuti alla gestione commercianti per gli utili derivanti dallapartecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato che Alves.r.l., di cui la signora [OSCURATO:PERSONA] è socia unica e amministratrice, operaa tutti gli effetti come società di capitali, «senza che la unipersonalitàla trasformi in impresa individuale» (pagina 6 della pronunciad’appello).Nelle società di capitali, al contrario che nelle società di persone,sono tassati e sottoposti a contribuzione soltanto i redditi che sianoeffettivamente distribuiti e percepiti.

Né a diverse conclusioni induce lacircostanza che «la effettiva distribuzione e percezione degli utilidipenda da una scelta di un solo socio, o di più soci» (pagina 8 della- 2 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026decisione impugnata) o che, nella società, il socio presti attivitàlavorativa.Ne consegue che, per gli anni 2015 e 2017, l’Istituto non puòvantare alcun credito per la contribuzione riguardante gli utili prodottidalla società [OSCURATO:SOCIETA]., utili non percepiti dalla signora [OSCURATO:PERSONA] eaccantonati nel bilancio.2.– Contro la sentenza d’appello l’INPS ricorre per cassazione,articolando un motivo.3.– La signora [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoda memoria in prossimità della pubblica udienza.4.– La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 7 luglio2026.5.– La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del ricorso.6.– All’udienza, la Procura Generale ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori hanno ribadito leargomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richieste riportatein epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bisdel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, conmodificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 81 deldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, edell’art. 1344 cod. civ.Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver escluso dalreddito imponibile rilevante per il calcolo della contribuzione “apercentuale”, sol perché non sono stati distribuiti, gli utili prodotti daAlve s.r.l.: in tale società ha prestato la propria opera la signora [OSCURATO:PERSONA]- 3 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026Lombardi, lavoratrice autonoma iscritta alla gestione commerciantiproprio in virtù del lavoro svolto nella società.In base all’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi complessiviprodotti dalla società rappresenterebbero redditi d’impresa e, pertanto,dovrebbe essere assoggettato a contribuzione il reddito «conseguibilein astratto e non quello realmente percepito dal lavoratore autonomo»(pagina 8 del ricorso per cassazione).Ad avviso dell’Istituto, è ininfluente che gli utili non siano statidistribuiti, in quanto tale decisione è riconducibile alla volontà dellastessa lavoratrice, socia unica e amministratrice unica della società aresponsabilità limitata in cui ha lavorato.Non si potrebbe rimettere alla scelta dell’obbligato ladeterminazione della base imponibile dei contributi, «criterio anchedella misura dell’importo di un eventuale trattamento pensionistico»,in contrasto con «il principio solidaristico, che costituisce uno deifondamenti del diritto previdenziale» (pagina 9 del ricorso percassazione).2.– Le censure non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepitinel controricorso (pagine 7 e 8).L’esposizione degli antefatti rilevanti è puntuale e consente dicogliere la portata delle censure che il ricorrente indirizza contro lapronuncia d’appello.Adeguata, inoltre, è l’argomentazione che corrobora le critiche.3.– Le censure, pur ammissibili, devono essere, tuttavia, disattese.4.– Nel presente giudizio, si controverte di una socia eamministratrice di società a responsabilità limitata, iscritta allagestione commercianti, in virtù della partecipazione abituale eprevalente al lavoro aziendale della società.La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nella baseimponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cui si esplica- 4 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarlie non abbia optato per l’imputazione dei redditi “per trasparenza”.5.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile della contribuzionedovuta alla gestione speciale.L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma deitrattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), a decorrere dal 1°luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare del contributo annuodovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delleprestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivitàcommerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori» al «12 per cento delreddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titoloall’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’annoprecedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblicoimpiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dalla legge diconversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatore ha scelto dirapportare il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni deicontributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degliesercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori «allatotalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al qualei contributi stessi si riferiscono».6.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata «soltanto alreddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titoloall’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001,punto 6 del Considerato in diritto), anche quando in relazione a taliredditi non sorga alcun obbligo d’iscrizione.Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributiva (daultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e, specularmente,- 5 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026della base pensionabile, «con evidente riflesso positivo sulla misuradella prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenzialeassicurata dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione» (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 5 del Consideratoin diritto).7.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai finiIRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione commercianti dicomputare nella base imponibile i redditi percepiti in qualità di socioaccomandante di una società in accomandita semplice (Cass., sez. lav.,12 dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez.lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a taliredditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti, comeredditi di impresa «[i] redditi delle società in nome collettivo e inaccomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sial’oggetto sociale» e negli stessi termini dispone oggi l’art. 6, comma 3,del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unicodelle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi» eapplicabile dal primo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sono imputatia ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» (art. 5,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizione confermata, adecorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n.117 del 2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dallasocietà in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio del socio, inquanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, sia pure ai soli finitributari, l’immedesimazione tra società partecipata e socio (Corte- 6 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Consideratoin diritto).8.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione commercianti, in virtù dellacollaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella baseimponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società dicapitali in cui non presti alcuna attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione; neglistessi termini, sulla posizione del socio fondatore della società che noncollabori al lavoro aziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n.14043).Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligo assicurativosorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitataesclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda concarattere di abitualità e prevalenza.

Diversamente, la solapartecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativaiscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga losvolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda,non può giustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790,punto 3 delle Ragioni della decisione): il «semplice apporto di ciascunoal capitale sociale», avulso dallo svolgimento di attività lavorativa(Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 delConsiderato in diritto), esula dai redditi d’impresa considerati dallegislatore ai fini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo alla gestionecommercianti (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22901,e Cass., sez.

VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156, conorientamento recepito anche dalla Circolare INPS n. 84 del 10 giugno2021).- 7 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/20269.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto alcapitale.

La controricorrente svolge l’attività lavorativa nella società aresponsabilità limitata e da tale attività scaturisce l’obbligoassicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettiva diuna tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nel contesto dellasocietà di capitali, ha puntualizzato che «I soci tenuti alla iscrizionenella gestione commercianti devono versare il contributo previdenzialesulla base del reddito di impresa […] L’imponibile contributivo, perciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito diimpresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita inragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass., S.U., 12febbraio 2010, n. 3240, punto

2.2. dei Motivi della decisione).10.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debba considerareconfluendo così nella base imponibile contributiva.11.– Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai finiIRPEF.Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che lasocietà di capitali opti per il regime della imputazione “per trasparenza”ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986 (e, a decorreredal primo gennaio 2027, in applicazione degli artt. 124 e 125 del d.lgs.n. 117 del 2026).Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione“per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può esseredenunciato ai fini IRPEF.

In difetto di tali presupposti, il reddito èriconducibile alla società.12.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il dato letterale.- 8 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi di impresadenunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatore esi connota per una puntuale accezione tecnica, come conferma ilraffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da un analogotenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attivitàcommerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160 del 1975identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa in quello accertatoai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, anche il giàcitato art. 1 della legge n. 233 del 1990 non manca di richiamare ilreddito denunciato ai fini IRPEF, pur modulando la base imponibilesecondo una latitudine più ristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, a espressocriterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivo e agevolmenteverificabile e non su un dato virtuale, disancorato dall’imputazionefiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai finiIRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, con sceltadiscrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a tale reddito a pattoche la legge tributaria lo imputi al socio.Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciatodalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della società e non– come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.13.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce diineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quanto ladeterminazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamentolegale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per leprestazioni patrimoniali imposte.- 9 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un piùgenerico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultino soddisfattitutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogans dell’enunciatonormativo.14.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico,dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplina previdenziale conquella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefiguratodalla legge, nell’assumere «una base imponibile corrispondente aquella dell’ambito tributario», attua «la convergenza, pur nellarispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplinaprevidenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, atestimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione inmateria» (sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato indiritto).Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e di difformitàin ordine all’elemento qualificante del reddito denunciato ai fini IRPEF,che spetta alla normativa tributaria definire.La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica anche rispettoai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimere le questioniinerenti alla determinazione della base imponibile, individuando nellanormativa tributaria il paradigma di riferimento della connessanormativa previdenziale.15.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segnocontrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.16.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non è decisivoil rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e non di redditipercepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettiva percezione delreddito.- 10 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato, in virtùdella percezione degli utili o dell’opzione della società a responsabilitàlimitata per il regime di imputazione “per trasparenza” caratteristicodelle società di persone.17.– Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato, puòvenire in rilievo alla stregua della ratio legis del d.l. n. 384 del 1992,che si prefigge di ampliare la base imponibile contributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àdito aun’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corte haosservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivanti dalla merapartecipazione a società di capitali in cui l’obbligato non svolge attivitàlavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragionidella decisione).18.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare einterpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia del reddito aifini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbito operativo delladisciplina, senza determinarne, per le società a responsabilità limitata,quella sostanziale inapplicabilità che l’ufficio della Procura Generalepaventa.19.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesiaffievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva.

Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebbe rimessaall’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta inedita nell’ordinamentoprevidenziale, anche alla luce del rango pubblicistico degl’interessicoinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campo ancheda tali critiche.- 11 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva e neldelineare i contorni della sua inderogabilità in modo autonomo edesaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tra disciplina previdenzialee disciplina tributaria, commisurando l’obbligo contributivo ai redditiimputati alla persona fisica e dichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipi allavoro aziendale di una società a responsabilità limitata rispecchia lascelta del legislatore di modellare la normativa previdenziale su quellatributaria, a sua volta ragionevolmente correlata alle particolarità deidiversi tipi societari e del grado d’immedesimazione tra società e socioe al conseguente differenziato regime di imputazione dei redditi.20.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimerel’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che non ènecessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dal suoruolo apicale nella compagine societaria.Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifical’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispetto allalettera della legge e alla finalità di attuare una progressiva convergenzatra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.21.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppure dairiflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazioni erogate e daiprincìpi solidaristici che permeano l’ordinamento previdenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntuale evincolante, non può travalicare i limiti così tracciati sol perché a taleestensione fa riscontro l’incremento delle prestazioni previdenzialifuture.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributariacompromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.),- 12 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati suun livello minimo imponibile.22.– In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipi concarattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società aresponsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestionecommercianti deve versare un contributo annuo commisurato allaparte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali,societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazionedel reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiararetale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili odell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensidegli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.23.– La decisione d’appello non merita, dunque, censure per averescluso dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati a riserva,in quanto estranei ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, in difetto diun’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza”.24.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.25.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate inragione della novità e della complessità delle questioni dibattute.26.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 13 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del7 luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 14 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensoreNumero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 630 del 2025 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’11 settembre 2025 (R.G.N.445/2025).Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Procuratore Generale, in persona della dottoressa PAOLAUdita, per il ricorrente, l’avvocata CARLA D’ALOISIO, che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Udita, per la controricorrente, l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che haribadito le richieste formulate nel controricorso e nella memoria.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia delTribunale della medesima sede e ha dunque accolto le domande dellasignora [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non dovute le somme richiestedall’Istituto con gli avvisi di addebito recanti i numeri36820230015704766000 e 36820230015704867000, a titolo dicontributi dovuti alla gestione commercianti per gli utili derivanti dallapartecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato che Alves.r.l., di cui la signora [OSCURATO:PERSONA] è socia unica e amministratrice, operaa tutti gli effetti come società di capitali, «senza che la unipersonalitàla trasformi in impresa individuale» (pagina 6 della pronunciad’appello).Nelle società di capitali, al contrario che nelle società di persone,sono tassati e sottoposti a contribuzione soltanto i redditi che sianoeffettivamente distribuiti e percepiti. Né a diverse conclusioni induce lacircostanza che «la effettiva distribuzione e percezione degli utilidipenda da una scelta di un solo socio, o di più soci» (pagina 8 della- 2 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026decisione impugnata) o che, nella società, il socio presti attivitàlavorativa.Ne consegue che, per gli anni 2015 e 2017, l’Istituto non puòvantare alcun credito per la contribuzione riguardante gli utili prodottidalla società [OSCURATO:SOCIETA]., utili non percepiti dalla signora [OSCURATO:PERSONA] eaccantonati nel bilancio.2.– Contro la sentenza d’appello l’INPS ricorre per cassazione,articolando un motivo.3.– La signora [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoda memoria in prossimità della pubblica udienza.4.– La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 7 luglio2026.5.– La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del ricorso.6.– All’udienza, la Procura Generale ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori hanno ribadito leargomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richieste riportatein epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bisdel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, conmodificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 81 deldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, edell’art. 1344 cod. civ.Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver escluso dalreddito imponibile rilevante per il calcolo della contribuzione “apercentuale”, sol perché non sono stati distribuiti, gli utili prodotti daAlve s.r.l.: in tale società ha prestato la propria opera la signora [OSCURATO:PERSONA]- 3 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026Lombardi, lavoratrice autonoma iscritta alla gestione commerciantiproprio in virtù del lavoro svolto nella società.In base all’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi complessiviprodotti dalla società rappresenterebbero redditi d’impresa e, pertanto,dovrebbe essere assoggettato a contribuzione il reddito «conseguibilein astratto e non quello realmente percepito dal lavoratore autonomo»(pagina 8 del ricorso per cassazione).Ad avviso dell’Istituto, è ininfluente che gli utili non siano statidistribuiti, in quanto tale decisione è riconducibile alla volontà dellastessa lavoratrice, socia unica e amministratrice unica della società aresponsabilità limitata in cui ha lavorato.Non si potrebbe rimettere alla scelta dell’obbligato ladeterminazione della base imponibile dei contributi, «criterio anchedella misura dell’importo di un eventuale trattamento pensionistico»,in contrasto con «il principio solidaristico, che costituisce uno deifondamenti del diritto previdenziale» (pagina 9 del ricorso percassazione).2.– Le censure non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepitinel controricorso (pagine 7 e 8).L’esposizione degli antefatti rilevanti è puntuale e consente dicogliere la portata delle censure che il ricorrente indirizza contro lapronuncia d’appello.Adeguata, inoltre, è l’argomentazione che corrobora le critiche.3.– Le censure, pur ammissibili, devono essere, tuttavia, disattese.4.– Nel presente giudizio, si controverte di una socia eamministratrice di società a responsabilità limitata, iscritta allagestione commercianti, in virtù della partecipazione abituale eprevalente al lavoro aziendale della società.La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nella baseimponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cui si esplica- 4 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarlie non abbia optato per l’imputazione dei redditi “per trasparenza”.5.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile della contribuzionedovuta alla gestione speciale.L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma deitrattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), a decorrere dal 1°luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare del contributo annuodovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delleprestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivitàcommerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori» al «12 per cento delreddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titoloall’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’annoprecedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblicoimpiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dalla legge diconversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatore ha scelto dirapportare il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni deicontributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degliesercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori «allatotalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al qualei contributi stessi si riferiscono».6.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata «soltanto alreddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titoloall’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001,punto 6 del Considerato in diritto), anche quando in relazione a taliredditi non sorga alcun obbligo d’iscrizione.Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributiva (daultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e, specularmente,- 5 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026della base pensionabile, «con evidente riflesso positivo sulla misuradella prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenzialeassicurata dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione» (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 5 del Consideratoin diritto).7.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai finiIRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione commercianti dicomputare nella base imponibile i redditi percepiti in qualità di socioaccomandante di una società in accomandita semplice (Cass., sez. lav.,12 dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez.lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a taliredditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti, comeredditi di impresa «[i] redditi delle società in nome collettivo e inaccomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sial’oggetto sociale» e negli stessi termini dispone oggi l’art. 6, comma 3,del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unicodelle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi» eapplicabile dal primo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sono imputatia ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» (art. 5,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizione confermata, adecorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n.117 del 2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dallasocietà in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio del socio, inquanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, sia pure ai soli finitributari, l’immedesimazione tra società partecipata e socio (Corte- 6 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Consideratoin diritto).8.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione commercianti, in virtù dellacollaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella baseimponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società dicapitali in cui non presti alcuna attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione; neglistessi termini, sulla posizione del socio fondatore della società che noncollabori al lavoro aziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n.14043).Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligo assicurativosorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitataesclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda concarattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la solapartecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativaiscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga losvolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda,non può giustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790,punto 3 delle Ragioni della decisione): il «semplice apporto di ciascunoal capitale sociale», avulso dallo svolgimento di attività lavorativa(Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 delConsiderato in diritto), esula dai redditi d’impresa considerati dallegislatore ai fini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo alla gestionecommercianti (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22901,e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156, conorientamento recepito anche dalla Circolare INPS n. 84 del 10 giugno2021).- 7 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/20269.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto alcapitale. La controricorrente svolge l’attività lavorativa nella società aresponsabilità limitata e da tale attività scaturisce l’obbligoassicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettiva diuna tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nel contesto dellasocietà di capitali, ha puntualizzato che «I soci tenuti alla iscrizionenella gestione commercianti devono versare il contributo previdenzialesulla base del reddito di impresa […] L’imponibile contributivo, perciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito diimpresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita inragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass., S.U., 12febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi della decisione).10.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debba considerareconfluendo così nella base imponibile contributiva.11.– Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai finiIRPEF.Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che lasocietà di capitali opti per il regime della imputazione “per trasparenza”ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986 (e, a decorreredal primo gennaio 2027, in applicazione degli artt. 124 e 125 del d.lgs.n. 117 del 2026).Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione“per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può esseredenunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito èriconducibile alla società.12.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il dato letterale.- 8 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi di impresadenunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatore esi connota per una puntuale accezione tecnica, come conferma ilraffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da un analogotenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attivitàcommerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160 del 1975identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa in quello accertatoai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, anche il giàcitato art. 1 della legge n. 233 del 1990 non manca di richiamare ilreddito denunciato ai fini IRPEF, pur modulando la base imponibilesecondo una latitudine più ristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, a espressocriterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivo e agevolmenteverificabile e non su un dato virtuale, disancorato dall’imputazionefiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai finiIRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, con sceltadiscrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a tale reddito a pattoche la legge tributaria lo imputi al socio.Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciatodalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della società e non– come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.13.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce diineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quanto ladeterminazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamentolegale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per leprestazioni patrimoniali imposte.- 9 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un piùgenerico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultino soddisfattitutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogans dell’enunciatonormativo.14.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico,dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplina previdenziale conquella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefiguratodalla legge, nell’assumere «una base imponibile corrispondente aquella dell’ambito tributario», attua «la convergenza, pur nellarispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplinaprevidenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, atestimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione inmateria» (sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato indiritto).Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e di difformitàin ordine all’elemento qualificante del reddito denunciato ai fini IRPEF,che spetta alla normativa tributaria definire.La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica anche rispettoai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimere le questioniinerenti alla determinazione della base imponibile, individuando nellanormativa tributaria il paradigma di riferimento della connessanormativa previdenziale.15.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segnocontrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.16.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non è decisivoil rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e non di redditipercepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettiva percezione delreddito.- 10 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato, in virtùdella percezione degli utili o dell’opzione della società a responsabilitàlimitata per il regime di imputazione “per trasparenza” caratteristicodelle società di persone.17.– Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato, puòvenire in rilievo alla stregua della ratio legis del d.l. n. 384 del 1992,che si prefigge di ampliare la base imponibile contributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àdito aun’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corte haosservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivanti dalla merapartecipazione a società di capitali in cui l’obbligato non svolge attivitàlavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragionidella decisione).18.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare einterpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia del reddito aifini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbito operativo delladisciplina, senza determinarne, per le società a responsabilità limitata,quella sostanziale inapplicabilità che l’ufficio della Procura Generalepaventa.19.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesiaffievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva. Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebbe rimessaall’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta inedita nell’ordinamentoprevidenziale, anche alla luce del rango pubblicistico degl’interessicoinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campo ancheda tali critiche.- 11 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva e neldelineare i contorni della sua inderogabilità in modo autonomo edesaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tra disciplina previdenzialee disciplina tributaria, commisurando l’obbligo contributivo ai redditiimputati alla persona fisica e dichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipi allavoro aziendale di una società a responsabilità limitata rispecchia lascelta del legislatore di modellare la normativa previdenziale su quellatributaria, a sua volta ragionevolmente correlata alle particolarità deidiversi tipi societari e del grado d’immedesimazione tra società e socioe al conseguente differenziato regime di imputazione dei redditi.20.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimerel’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che non ènecessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dal suoruolo apicale nella compagine societaria.Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifical’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispetto allalettera della legge e alla finalità di attuare una progressiva convergenzatra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.21.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppure dairiflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazioni erogate e daiprincìpi solidaristici che permeano l’ordinamento previdenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntuale evincolante, non può travalicare i limiti così tracciati sol perché a taleestensione fa riscontro l’incremento delle prestazioni previdenzialifuture.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributariacompromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.),- 12 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati suun livello minimo imponibile.22.– In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipi concarattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società aresponsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestionecommercianti deve versare un contributo annuo commisurato allaparte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali,societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazionedel reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiararetale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili odell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensidegli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.23.– La decisione d’appello non merita, dunque, censure per averescluso dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati a riserva,in quanto estranei ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, in difetto diun’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza”.24.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.25.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate inragione della novità e della complessità delle questioni dibattute.26.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 13 -Numero registro generale 1682/2026Numero sezionale 3272/2026Numero di raccolta generale 25377/2026Data pubblicazione 16/09/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del7 luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 14 -
Sentenza Cassazione n. 25377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris