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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 09793/2026

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une di Roma), in persona del Sindacopro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 RIZZO;619 - controricorrente –avverso la sentenza n. 453/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 17/02/2023 R.G.N. 1966/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA],nominato come componente della commissione di collaudo peropere di urbanizzazione ed opere pubbliche del programNmumae rod rie gistro generale 19002/2023Numero sezionale 619/2026recupero urbano “Primavalle-Torrevecchia’’ agisce inN umseerod dei r accolta generale 9793/2026monitoria per ottenere il pagamento delle somme spettanti peDrat a pubblicazione 16/04/2026aver ricoperto suddetto ruolo.1.2 Il Tribunale concedeva il decreto ingiuntivo cuil’amministrazione si opponeva, sostenendo che il credito per ilquale era stato concesso il provvedimento monitorio non eracerto, liquido, o esigibile, poiché il procedimento amministrativodi spesa non si era concluso con il nulla osta al pagamento dellaRagioneria Generale e che la delibera n. 630 del 15 aprile 2014,utilizzata quale prova scritta del credito, fosse esclusivamenteun atto endoprocedimentale.

Inoltre, le somme ingiunte nonsarebbero state comunque dovute in base al principio dionnicomprensività di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001,precisando che il Leccese avrebbe, invece, svolto un incaricoconferito dall’Amministrazione opponente ed in favore di questasu materie di specifiche competenze e nel perseguimento deifini istituzionali dell’ente.1.3 Il Tribunale respingeva l’opposizione ritenendo che l’incaricosi fosse concretizzato nel collaudo delle opere di urbanizzazionerealizzate dal soggetto titolare del permesso, effettuate ascomputo degli oneri di urbanizzazione e che, essendo gli oneridi collaudo a carico del soggetto attuatore e non essendopossibile, ai sensi di Legge un pagamento diretto al componentedella commissione da parte di questi, al pagamento avrebbeprovveduto l’Amministrazione comunale, utilizzando i fondi giàmessi a disposizione dal soggetto attuatore dell’interventoprivato.2.

La Corte di appello di Roma rigettava la domanda deldipendente sul presupposto che nel caso in oggetto non si vertein materia di esercizio della discrezionalità amministrativa, cheNumero registro generale 19002/2023si esaurirebbe all’esito dei dovuti controlli e riscontro contabile,N umero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 9793/2026bensì di posizioni giuridiche di diritto e conseguente obbligo dDaat a pubblicazione 16/04/2026parte dell’ente pubblico che non può erogare importi ai pubblicidipendenti che non siano previsti dal trattamento economico enormativo di cui al d.lgs. n. 165/01 e dalla contrattazionecollettiva.Pertanto, la sola definizione del procedimento di spesa, unavolta che sia stato illegittimamente adottato l’impegno, non erasufficiente per consentire all’ente pubblico di superare i limitinormativi propri della normativa di cui sopra e di erogaresomme non dovute.

Per tali motivi era altresì irrilevante laquestione della illegittimità (pronunciata in una ordinanza deltribunale di Roma, che ha valore solo fra le parti del processo)per violazione della l.n.241/90 della circolare del Comune cheaveva determinato la sospensione dei compensi.

In ogni caso,non risultava che fosse stato definito il procedimento diliquidazione, mancando, come evidenziato da [OSCURATO:PERSONA],l’assunzione della determinazione di impegno della spesa e delvisto del [OSCURATO:PERSONA] preposto al controllo e cioè ilnulla osta da parte della ragioneria centrale.La Corte reputava meritevole di conferma, alla stregua delleconsiderazioni che seguono, le conclusioni raggiunte dal giudicedi prime cure in ordine alla non compensabilità in modoautonomo delle prestazioni dell’appellante in quantoriconducibili alla retribuzione da questi percepita come pubblicodipendente ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001(“L’attribuzione di trattamenti economici può avvenireesclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizionipreviste, mediante contratti individuali”) e dell’art. 45 comma 1dello stesso d.lgs. (“il trattamento fondamentale ed accessorioè definito dai contratti collettivi”) e il successivo comma 3 (“INumero registro generale 19002/2023contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi diN umero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 9793/2026misurazione, trattamenti economici correlati: a) alla produttivitDàat a pubblicazione 16/04/2026individuale; b) alla produttività collettiva; c) all’effettivosvolgimento di attività particolarmente disagiate ovveropericolose o dannose per la salute.

Compete ai dirigenti lavalutazione dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente,nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazionecollettiva”).Avverso la sentenza domanda la cassazione il dipendente conricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsol’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360 cpc co. 1 n. 3, in relazione all’art.12 disp. prel.

C.C., d.lgs. 165/2001; art. 113 del D.lgs.vo50/2016; DPR 380/2001 TU Edilizia.La Corte del merito ha erroneamente esteso ai non dirigenti ilprincipio di onnicomprensività della retribuzione per i dipendentipubblici.Con il secondo motivo si deduce: Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, co. 1, n.3 c.p.c. in relazione agliartt. 1173, 1174, 1175, 1176, 1321 c.c.La Corte del merito non ha considerato l’esistenza di unaobbligazione costituita dall’impegno di spesa portato dalla D.D.630/14 di [OSCURATO:PERSONA], il cui procedimento amministrativo,comportante l’impegno di spesa per il Comune, si èregolarmente svolto.Ritiene la Corte il ricorso inammissibile in quanto tardivamenteproposto.Numero registro generale 19002/2023Tale inammissibilità è stata eccepita nel controricorso senza cheN umero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 9793/2026parte ricorrente abbia, sul punto, replicato nelle memorDieat a pubblicazione 16/04/2026depositate.Ed invero, risulta dagli atti che la sentenza è stata pubblicata indata 17/02/2023 ed il ricorso per cassazione è stato notificato il15/09/2023 dopo la scadenza del termine semestrale previstoa pena di decadenza, non trovando applicazione nel processodel lavoro la sospensione dei termini nel periodo feriale.Pertanto, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. va dichiaratal’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna allespese processuali secondo il principio della soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna partericorrente al rimborso di € 3.500,00, a titolo di compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 5 febbraio 2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
une di Roma), in persona del Sindacopro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 RIZZO;619 - controricorrente –avverso la sentenza n. 453/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 17/02/2023 R.G.N. 1966/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA],nominato come componente della commissione di collaudo peropere di urbanizzazione ed opere pubbliche del programNmumae rod rie gistro generale 19002/2023Numero sezionale 619/2026recupero urbano “Primavalle-Torrevecchia’’ agisce inN umseerod dei r accolta generale 9793/2026monitoria per ottenere il pagamento delle somme spettanti peDrat a pubblicazione 16/04/2026aver ricoperto suddetto ruolo.1.2 Il Tribunale concedeva il decreto ingiuntivo cuil’amministrazione si opponeva, sostenendo che il credito per ilquale era stato concesso il provvedimento monitorio non eracerto, liquido, o esigibile, poiché il procedimento amministrativodi spesa non si era concluso con il nulla osta al pagamento dellaRagioneria Generale e che la delibera n. 630 del 15 aprile 2014,utilizzata quale prova scritta del credito, fosse esclusivamenteun atto endoprocedimentale. Inoltre, le somme ingiunte nonsarebbero state comunque dovute in base al principio dionnicomprensività di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001,precisando che il Leccese avrebbe, invece, svolto un incaricoconferito dall’Amministrazione opponente ed in favore di questasu materie di specifiche competenze e nel perseguimento deifini istituzionali dell’ente.1.3 Il Tribunale respingeva l’opposizione ritenendo che l’incaricosi fosse concretizzato nel collaudo delle opere di urbanizzazionerealizzate dal soggetto titolare del permesso, effettuate ascomputo degli oneri di urbanizzazione e che, essendo gli oneridi collaudo a carico del soggetto attuatore e non essendopossibile, ai sensi di Legge un pagamento diretto al componentedella commissione da parte di questi, al pagamento avrebbeprovveduto l’Amministrazione comunale, utilizzando i fondi giàmessi a disposizione dal soggetto attuatore dell’interventoprivato.2. La Corte di appello di Roma rigettava la domanda deldipendente sul presupposto che nel caso in oggetto non si vertein materia di esercizio della discrezionalità amministrativa, cheNumero registro generale 19002/2023si esaurirebbe all’esito dei dovuti controlli e riscontro contabile,N umero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 9793/2026bensì di posizioni giuridiche di diritto e conseguente obbligo dDaat a pubblicazione 16/04/2026parte dell’ente pubblico che non può erogare importi ai pubblicidipendenti che non siano previsti dal trattamento economico enormativo di cui al d.lgs. n. 165/01 e dalla contrattazionecollettiva.Pertanto, la sola definizione del procedimento di spesa, unavolta che sia stato illegittimamente adottato l’impegno, non erasufficiente per consentire all’ente pubblico di superare i limitinormativi propri della normativa di cui sopra e di erogaresomme non dovute. Per tali motivi era altresì irrilevante laquestione della illegittimità (pronunciata in una ordinanza deltribunale di Roma, che ha valore solo fra le parti del processo)per violazione della l.n.241/90 della circolare del Comune cheaveva determinato la sospensione dei compensi. In ogni caso,non risultava che fosse stato definito il procedimento diliquidazione, mancando, come evidenziato da [OSCURATO:PERSONA],l’assunzione della determinazione di impegno della spesa e delvisto del [OSCURATO:PERSONA] preposto al controllo e cioè ilnulla osta da parte della ragioneria centrale.La Corte reputava meritevole di conferma, alla stregua delleconsiderazioni che seguono, le conclusioni raggiunte dal giudicedi prime cure in ordine alla non compensabilità in modoautonomo delle prestazioni dell’appellante in quantoriconducibili alla retribuzione da questi percepita come pubblicodipendente ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001(“L’attribuzione di trattamenti economici può avvenireesclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizionipreviste, mediante contratti individuali”) e dell’art. 45 comma 1dello stesso d.lgs. (“il trattamento fondamentale ed accessorioè definito dai contratti collettivi”) e il successivo comma 3 (“INumero registro generale 19002/2023contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi diN umero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 9793/2026misurazione, trattamenti economici correlati: a) alla produttivitDàat a pubblicazione 16/04/2026individuale; b) alla produttività collettiva; c) all’effettivosvolgimento di attività particolarmente disagiate ovveropericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti lavalutazione dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente,nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazionecollettiva”).Avverso la sentenza domanda la cassazione il dipendente conricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsol’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360 cpc co. 1 n. 3, in relazione all’art.12 disp. prel. C.C., d.lgs. 165/2001; art. 113 del D.lgs.vo50/2016; DPR 380/2001 TU Edilizia.La Corte del merito ha erroneamente esteso ai non dirigenti ilprincipio di onnicomprensività della retribuzione per i dipendentipubblici.Con il secondo motivo si deduce: Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, co. 1, n.3 c.p.c. in relazione agliartt. 1173, 1174, 1175, 1176, 1321 c.c.La Corte del merito non ha considerato l’esistenza di unaobbligazione costituita dall’impegno di spesa portato dalla D.D.630/14 di [OSCURATO:PERSONA], il cui procedimento amministrativo,comportante l’impegno di spesa per il Comune, si èregolarmente svolto.Ritiene la Corte il ricorso inammissibile in quanto tardivamenteproposto.Numero registro generale 19002/2023Tale inammissibilità è stata eccepita nel controricorso senza cheN umero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 9793/2026parte ricorrente abbia, sul punto, replicato nelle memorDieat a pubblicazione 16/04/2026depositate.Ed invero, risulta dagli atti che la sentenza è stata pubblicata indata 17/02/2023 ed il ricorso per cassazione è stato notificato il15/09/2023 dopo la scadenza del termine semestrale previstoa pena di decadenza, non trovando applicazione nel processodel lavoro la sospensione dei termini nel periodo feriale.Pertanto, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. va dichiaratal’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna allespese processuali secondo il principio della soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna partericorrente al rimborso di € 3.500,00, a titolo di compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 5 febbraio 2026.La PresidenteCaterina Marotta
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