CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/11/2974 in Cina; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 02/08/2023 del tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 agosto 2023, il tribunale del riesame di Bologna, adito con atto di appello avverso l'ordinanza con cui il Gip del medesimo tribunale aveva respinto la richiesta di sostituire la misura della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in luogo degli arresti domiciliari, rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. /7-\ 3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale e il connesso vizio di motivazione in quanto il tribunale non avrebbe affrontato l'oggetto della domanda come devoluto, e consistente nella adeguatezza, rispetto alle esigenze cautelari, degli arresti domiciliari da applicarsi in sostituzione della vigente misura della custodia in carcere. Il collegio della cautela avrebbe indugiato nell'analisi della gravità indiziaria - senza connessione con i punti investiti dal gravame - per poi motivare con poche parole, e senza spiegazioni convincenti, quanto alla indicazione di elementi in grado di attestare l'inaffidabilità del ricorrente e le sue capacità di autodisciplina, il rigetto dell'impugnazione. In ogni caso, quand'anche vi fosse stata connessione tra gli argomenti trattati, il tribunale avrebbe dovuto comunque vagliare con attenzione i profili prospettati in funzione di un rinnovato giudizio di adeguatezza e idoneità degli arresti domiciliari. Immaginario sarebbe anche l'assunto per cui il ricorrente potrebbe espatriare persistendo nelle sue attività criminali e apodittica sarebbe altresì la tesi della ripresa di contatti con correi, per la reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, siccome non si confronta completamente con l'ordinanza impugnata. In particolare, il tribunale ha innanzitutto esaminato la critica in ordine alla riaffermata sussistenza, da parte del Gip, del pericolo di fuga, che il collegio, dissentendo dalla tesi difensiva, ha ritenuto di affermare valorizzando la presenza della moglie dell'indagato in Cina quale fattore in grado sia di rafforzare una decisione di espatriare per sottrarsi alla giustizia italiana sia di agevolare tale sottrazione, nel quadro di una spinta in tal senso esercitata anche dalla prospettiva di un presumibile, gravoso trattamento sanzionatorio, e dai contatti criminali assunti dal ricorrente con una consorteria internazionale, connotata da legami riguardanti anche soggetti cinesi con cui lo stesso indagato, alla luce delle indagini, si è rapportato continuamente. La mancata confutazione di tali considerazioni, di per sé già in grado di sostenere adeguatamente la decisione di rigetto qui contestata, implica l'inammissibilità del motivo, alla luce sia del principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448), sia di quello per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino - come nel caso di specie - della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione 2 21/ censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In tale quadro, è sufficiente aggiungere che il tribunale, lungi dall'avere indugiato su argomenti non connessi con quanto devoluto, ha correttamente confrontato le esigenze cautelari, già accertate come emergenti alla luce delle modalità dei fatti e della personalità del ricorrente, con i dati proposti come nuovi dall'indagato, evidenziandone l'incapacità di superare un quadro cautelare fronteggiabile solo con la misura della custodia in carcere. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma