CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04951/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le censure difensive, con le quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non sono consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto su elementi ampiamente trattati dalla sentenza impugnata senza alcun vizio logico-ricostruttivo (cfr. pag. 3 della sentenza); osservato che le ulteriori censure, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, sono prive di specificità e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, ove si considerino anche le discrezionali valutazioni in ordine alla congruità della pena, prive di vizi (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre