CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19957/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Baririgettava l’istanza presentata dall’odierno ricorrente volta ad ottenere, in via gradata,il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 146, comma 1,n. 3) cod. pen., il differimento facoltativo della pena ex art. 147, comma 1, n. 2 cod.pen., il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensidell’art. 47-ter, comma 1-ter legge n. 354 del 1975.Osservava che analogo ripetute istanze erano state respinte dal Tribunale disorveglianza di Torino, da ultimo con ordinanza del 26 febbraio 2025, il quale avevaritenuto che le patologie che affliggono il ricorrente siano compatibili con lo statodetentivo, che i gesti di natura anticonservativa posti in essere hanno finalitàprecipuamente dimostrativa e che il detenuto aveva rifiutato la collocazione in unS.A.I., si era astenuto dall’assumere la terapia per un tempo protratto e, addirittura,aveva firmato le dimissioni ospedaliere contro il parere dei sanitari.Rappresentava che, a seguito del trasferimento presso la [OSCURATO:PERSONA] diBari, egli era stato allocata in una camera di pernottamento per disabili obesi, la cuiinidoneità per la presenza di muffe era stata segnalata al DAP e al PRAP dalmagistrato di sorveglianza a seguito di ispezione, era stato ricoverato presso ilreparto di medicina interna del Policlinico di Bari a causa di una insufficienzarespiratoria acuta e diabete mellito tipo II scompensato, venendo dimesso il 3.6.2025con una annotazione in cartella che segnalava “scarsa compliance alla terapia perBPCO e diabete in quanto il paziente rifiuta alternative terapeutiche di maggiorefficacia o on linea con le [OSCURATO:PERSONA] internazionali sia per forte componenteansiosa che per le riferite – ma non documentate – allergie a multiple formulazionifarmacologiche”, rifiuti di terapia già riscontrati in precedenza.A fronte di tali dati, il Tribunale disponeva accertamento peritale al fine diaccertare le condizioni psicofisiche del detenuto e la loro compatibilità con il regimedetentivo. Nelle more dell’accertamento, il ricorrente subiva un ulteriore ricovero sinoal 3.10.2025, allorquando veniva dimesso con la seguente prognosi “Insufficienzarespiratoria acuta su cronica, BPCO asmatiforme riacutizzata, OSAS in CPAP,diabete mellito tipo 2 in scompenso glicometabolico, obesità III stadio, ipertensionearteriosa, dislipidemia mista, cardiopatia ischemica cronica non sottoposta arivascolarizzazione, pregresso ictus cerebri, sindrome ansioso depressiva,anterolistesi 14 su 15, ipovitaminosi D” con prescrizione di “Dieta ipocalorica,ipoglucidica, ricca in fibre; proseguire ossigeno terapia in cannule nasali comeindicato in terapia, alternate a CPAP notturna; controllo glicemico capillare”.Il quadro clinico veniva confermato dall’indagine peritale, la quale concludevacon diagnosi di “Insufficienza respiratoria cronica con episodi di riacutizzazione,BPCO asmatiforme, OSAS in trattamento con CPAP; diabete mellito tipo 2 intrattamento insulinico, obesità di III stadio con deficit della deambulazione,ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica cronica non sottopostarivascolarizzazione, disturbo antisociale della personalità.” In perito, inoltre, rilevavache “Le attuali patologie cardio pneumo metaboliche del signor XXXXXXX, adecorso cronico e non emendabili risultano compatibili con il regime di detenzionecarcerario, in quanto risultano nel concreto attentamente valutate, monitorate esottoposte alla necessaria terapia farmacologica presso la casa circondariale di Bari.Le patologie di natura psichiatrica, anch'esse compatibili con il regime di detenzione,necessitano di un costante monitoraggio specialistico, rivalutazione frequente delrischio suicidario ed eventuale previsione di misure di prevenzione dei gestianticonservativi, attese le finalità manipolative e dimostrative. Nel decorso cronicodelle patologie sono previsti episodi di riacutizzazione, propri sia del decorso tipicodelle patologie, sia di una scarsa aderenza terapeutica, che possono necessitare dibrevi ricoveri in ambiente ospedaliero.”Alla luce di tali conclusioni del perito, sovrapponibili anche a quelle risultanti daiprecedenti del Tribunale di sorveglianza di Torino, l’ordinanza impugnata escludevache il quadro clinico del ricorrente fosse incompatibile con la detenzione e osservavache, essendo emerso che la riacutizzazione dei sintomi era collegata al rifiutovolontario delle cure, non sorretto da motivazione di ordine sanitario, evidenziavache una eventuale ingravescenza, in quanto autoprodotta, sarebbe stata ostativaalla concessione delle misure invocate. Aggiungeva che le patologie erano gestibiliin ambito intramurario ove il detenuto può essere costantemente monitorato edadeguatamente curato presso il SAI e non erano in contrasto con il senso diumanità, essendo alcune patologie suscettibili di miglioramento in ambito carcerarioe comunque curabili mediante gli strumenti disponibili.Osservava, infine, quanto alla pericolosità sociale del detenuto, che la DDA indata 3.3.2025 aveva trasmesso nota nella quale evidenziava che XXXXXXX “E’persona pericolosa e stabilmente collegata con ambienti della criminalità organizzatamafiosa brindisina e, tenuto conto della personalità del condannato, si deve riteneresussistere, laddove fosse mai cessato, il pericolo di ripristino dei collegamenti con lacriminalità organizzata mafiosa, desumibili dall'attuale persistenza sul territorio diLecce e di Brindisi di organizzazioni mafiose che si pongono in continuità rispettoall'originario clan di appartenenza di XXXXXXX, nel solco di quella che eracomunemente nota come [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso degli anni non ha datosegnali idonei a far ritenere che abbia reciso i propri collegamenti con la criminalitàorganizzata, né sono noti quali siano gli elementi allegati da XXXXXXXXXXXXXXper ritenere superati i suoi collegamenti con la criminalità organizzata”. Coerente erala nota della Prefettura di Brindisi del 22 settembre 2025, la quale evidenziava comenon ci fosse avuta notizia di una dissociazione del ricorrente dalla criminalitàorganizzata né di un pentimento o collaborazione con la giustizia sicché non sipoteva escludere che potesse ancora farne parte. Concludeva enunciando anche lagravità dei reati in espiazione, il cospicuo numero di precedenti penali a carico delcondannato, il tenore dell'osservazione scientifica della personalità e la pregressarevoca di misura alternativa alla detenzione. Alla luce di tali motivi rigettava leistanze.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.b) cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta neilimiti strettamente necessari alla motivazione. Richiamate le patologie che affliggonoil ricorrente, quali desumibili anche dalle consulenze di parte, osserva che negli annidi detenzione egli ha subito un aggravamento delle proprie condizioni di saluteavendo smesso di deambulare autonomamente. Osserva che la persistenza delladetenzione si pone in violazione dei principi che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, giustificano il rinvio facoltativo della detenzione ovvero il pericolo di vita, lepossibili conseguenze dannose eliminabili o procrastinabili solo con cure daeffettuare al di fuori del regime detentivo, la violazione del senso di umanità chedeve ispirare anche l’espiazione della pena, nonché la circostanza che le patologienon gli consentono di partecipare consapevolmente al percorso rieducativo.Lamenta, inoltre, che la pericolosità sociale non sia stata valutata alla luce delledall’assenza dei presidi sanitari necessari quali un letto idoneo a sostenere il pesodel ricorrente, spazi che consentano di muoversi con la sedia a rotelle delledimensioni necessarie per il ricorrente, che il rifiuto di alcune terapie non èingiustificato, ma dipende dal fatto che anni orsono egli aveva subito uno shockanafilattico in conseguenza dell’infusione di un farmaco. Conclude, quindi, ritenendoche, al di là della gravità dei crimini commessi, occorre assicurare a ciascunindividuo una esistenza dignitosa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendoosservato che l’ordinanza è correttamente motivata sia in relazione alla compatibilitàdelle condizioni di salute con il regime detentivo, sia in ordine alla persistentepericolosità del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Devono premettersi i principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in ordine agli istituti disciplinati dagli articoli 146 n. 3 e 147 n. 2 cod.pen., e dall'articolo 47-ter comma1-ter ord. pen.L'articolo 146 n. 3 cod. pen. impone al giudice di disporre il differimentodell'esecuzione della pena in presenza di una malattia particolarmente grave pereffetto della quale le condizioni di salute del condannato risultino incompatibilicon lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattiacosì avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del serviziosanitario penitenziario o esterno ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.Il differimento della pena è invece facoltativo qualora, secondo l'art. 147,comma 1 n. 2 cod. pen., il condannato risulti affetto da una grave infermità fisica,in relazione alla quale non sia possibile assicurare in regime carcerario laprestazione di adeguate cure mediche o, comunque, far sì che l’espiazione dellapena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate, che ne derivano,avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deveessere improntato il trattamento dei detenuti (Sez. 1, n. 5732 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.254509; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, Rv. 251674). In entrambe le ipotesi l'art.47-ter, comma 1-ter dell'ordinamento penitenziario stabilisce che il tribunale disorveglianza può applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare. Il giudicechiamato a decidere sull’applicazione della detenzione domiciliare di cui allanorma citata deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate allapericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di questi conriguardo sia alla astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, siaalla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che, nellasituazione specifica è possibile assicurare al detenuto, valutando anche lepossibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Rv. 273699).Sez. 1, n. 49621 del 2023 ha affermato che «E’ inoltre principioconsolidato, ripetutamente affermato nella giurisprudenza costituzionale, dellaCorte Edu e di legittimità, che il giudice investito della delibazione delladomanda per l'applicazione di un beneficio penitenziario legato ad uno stato diinfermità, deve valutare concretamente tale stato, la compatibilità o menodell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerarioe, soprattutto, l'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto allasalute e il divieto di trattamenti contrari al senso l'umanità, previsti dagli articoli32 e 27 della costituzione. Fermo restando che dal momento che unasofferenza aggiuntiva si produce comunque, inevitabilmente, ogni qualvolta lapena debba essere eseguita nei confronti di soggetto non in perfette condizionidi salute, essa può assumere rilievo solo quando si appalesi di entità tale- ilrapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni - da superare i limitidella umana tollerabilità (Sez. 1, n. 48203 del 10/12/2008, n.m.; Sez. 1, n. 32882del 24/6/2014)». La menzionata valutazione deve essere effettuata in concretoin relazione alla condizione clinica del paziente, alla possibilità di cura eassistenza che è possibile assicurargli nella situazione specifica, nella concretasofferenza aggiuntiva che la detenzione possa determinare (Sez. 1, n. 37062del 9/4/2018, Rv. 273699; Sez. 1, n. 36322 del 30/6/2015, Rv. 264468).2. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati. In primo luogo, ha disposto un accertamentoperitale al fine di verificare in concreto la compatibilità dello stato clinico delricorrente con la detenzione. Le conclusioni tratte dal perito sono risultate inlinea con la diagnosi di dimissione del Policlinico di Bari presso il quale ilricorrente è stato ricoverato nelle more degli accertamenti peritali. Entrambe leindagini sono risultate coerenti con gli esiti delle precedenti valutazioni effettuatenel 2025 dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Il perito ha valutato che lecondizioni del ricorrente, “a decorso cronico e non emendabili”, risultanocompatibili con il regime carcerario”, specificando che risultano, in concreto,farmacologica presso la casa circondariale. Ha valutato che anche le patologiedi natura psichiatrica, necessitanti di un costante monitoraggio specialistico e difrequenti rivalutazioni del rischio suicidario, attese le finalità manipolative edimostrative, sono compatibili con il regime detentivo. Il Tribunale ha, inoltre,osservato che il pericolo di acuzie è legato sia al decorso clinico, sia ad unascarsa aderenza terapeutica che il perito ha individuato come “una delle piùimportanti cause di riacutizzazione”, sottolineando anche rifiuti di adesione alpiano alimentare e a rifiuti di terapie per il timore di reazioni allergiche, nondocumentate.3. Tali argomentazioni risultano aderenti all’oggetto della verifica che ilTribunale è chiamato a compiere in quanto escludono che le patologie si trovinoad un livello tale da non rispondere alle cure, così escludendo la ricorrenzadell’ipotesi di differimento obbligatorio. Escludono, altresì, che lo stato diinfermità possa peggiorare per effetto dello stato detentivo, essendo possibileassicurare in detenzione le stesse terapie attuabili in libertà e trattandosi dipatologie croniche e non risolvibili, nonché effettuare all’interno dell’istituto o aldi fuori ex art. 11 ord. pen., gli accertamenti e gli interventi che si rendesseronecessari. Quanto alla dignità della persona e al senso di umanità, purtroppo èprevedibile che la patologia in situazione detentiva possa determinare unaafflizione aggiuntiva. Tuttavia, tale situazione, nei limiti in cui non si trasforma intrattamento disumano e costituisce il risultato del bilanciamento delle esigenzedi sicurezza sociale e di esecuzione della pena con quelle di umanità, nondetermina necessità di differimento della pena. Nel caso in esame, la situazionedel ricorrente è risultato monitorata, egli è curato, è stato ricoveratoall’occorrenza, gli sono state proposte terapie aggiuntive e alternative, è statasegnalata all’autorità amministrativa competente l’inadeguatezza della cella,sicché, le pur serie condizioni, non possono ritenersi contrarie al senso diumanità.4. A fronte di tali argomenti, la difesa si limita a richiamare gli esiti dellarelazione di parte, peraltro nota e richiamata nel provvedimento impugnato e aproporre una lettura diversa della situazione che, tuttavia, è preclusa a questaCorte, cui spetta di verificare se la valutazione compiuta dal giudice di meritorisulti rispondente a criteri di logica, di completezza e sia rispettosa dei principi didiritto, verifica che, nel caso di specie, ha avuto esito positivo.5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.