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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 18256/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Sesta sezione della Cassazione dichiarava infondato il motivo proposto dagli attuali ricorrenti con il quale si deduceva la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, in quanto l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado non era stato notificato, nonostante gli stessi dovessero essere considerati "contumaci" e non "assenti".

La Corte rilevava che la dichiarazione di assenza aveva preceduto l'entrata in vigore della legge interpretativa e che, una volta in vigore questa, le difese nulla avevano eccepito circa la legittimità della scelta del Tribunale di procedere in assenza, sanando la nullità a regime intermedio.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario il difensore che deduceva: in data 20 febbraio 2014 all'udienza preliminare veniva dichiarata la "contumacia" dei ricorrenti.

In data 12 giugno 2014 - dopo l'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, ma prima della emissione della legge 118 del 2014, che aveva chiarito il regime transitorio - gli imputati venivano dichiarati assenti.

Pertanto non veniva loro notificato l'estratto contumaciale.

Secondo i ricorrenti il rigetto dell'eccezione dipendeva dall'errata percezione dei presupposti per la legittimità della applicazione della nuova disciplina (pronuncia delle sentenza di primo grado e esistenza di un decreto di irreperibilità) [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. La doglianza - ovvero l'illegittimo ricorso al procedimento "in assenza" invece che "in contumacia" - ha un suo strumento di tutela diverso dal ricorso straordinario (Sez. 1, Sentenza n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674 - 01), che, invece ha limiti ben precisi di ammissibilità.

Il collegio ribadisce in materia che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260819).

Gli errori di giudizio dovuti alla illegittima interpretazione del diritto sono dunque esclusi dall'area di operatività del ricorso previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen..

Il collegio ribadisce, infatti, che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez.

U, sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; in senso analogo, sez. 5, sentenza n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531).2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sesta sezione della Cassazione dichiarava infondato il motivo proposto dagli attuali ricorrenti con il quale si deduceva la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, in quanto l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado non era stato notificato, nonostante gli stessi dovessero essere considerati "contumaci" e non "assenti". La Corte rilevava che la dichiarazione di assenza aveva preceduto l'entrata in vigore della legge interpretativa e che, una volta in vigore questa, le difese nulla avevano eccepito circa la legittimità della scelta del Tribunale di procedere in assenza, sanando la nullità a regime intermedio. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario il difensore che deduceva: in data 20 febbraio 2014 all'udienza preliminare veniva dichiarata la "contumacia" dei ricorrenti. In data 12 giugno 2014 - dopo l'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, ma prima della emissione della legge 118 del 2014, che aveva chiarito il regime transitorio - gli imputati venivano dichiarati assenti. Pertanto non veniva loro notificato l'estratto contumaciale. Secondo i ricorrenti il rigetto dell'eccezione dipendeva dall'errata percezione dei presupposti per la legittimità della applicazione della nuova disciplina (pronuncia delle sentenza di primo grado e esistenza di un decreto di irreperibilità) [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. La doglianza - ovvero l'illegittimo ricorso al procedimento "in assenza" invece che "in contumacia" - ha un suo strumento di tutela diverso dal ricorso straordinario (Sez. 1, Sentenza n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674 - 01), che, invece ha limiti ben precisi di ammissibilità. Il collegio ribadisce in materia che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260819). Gli errori di giudizio dovuti alla illegittima interpretazione del diritto sono dunque esclusi dall'area di operatività del ricorso previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen.. Il collegio ribadisce, infatti, che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; in senso analogo, sez. 5, sentenza n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531).2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 17
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