CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio". Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. PF9Q5,ITA1T\ [OSCURATO:PERSONA]. 31 MAG 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione riesame, con ordinanza del 1/12/2022 ha confermato il provvedimento della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già condannato in primo grado per H reato di cui all'art. 74 T.U. stup. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla prospettazione di fatti nuovi con l'appello cautelare. Per l'ordinanza impugnata con l'appello sarebbero stati riproposti gli stessi motivi già respinti in sede di riesame senza nessuna prospettazione di fatti nuovi o diversi. Invece, nell'appello è stato indicato un fatto nuovo, non valutato nel precedente procedimento, ovvero un diverso domicilio per gli arresti domiciliari, lontano dal luogo dei commessi reati (presso la compagna a Campobasso). Inoltre, il Giudice per le indagini preliminari per i coimputati ha provveduto a sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, in luoghi lontani e diversi da quelli dei commessi reati. 2. Mancanza della motivazione in relazione alla richiesta dei domiciliari con braccialetto elettronico. Il Tribunale del riesame omette ogni motivazione sull'idoneità degli arresti domiciliari, con i controlli elettronici di cui all'art. 275 bis cod. pen., a garantire le esigenze cautelari (vedi Cass. Sez. 3, 55699/2015). Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato requismtoria scritta con la richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. 4. L'indagato ha presentato memoria nella quale ribadisce la fondatezza del suo ricorso sottolineando l'assenza di motivazione dell'ordinanza sugli arresti domiciliarì con il controllo elettronico (braccialetto). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Sul concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati il Tribunale evidenzia con motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni la gravità dei fatti per i quali sii procede, nella sussistenza della presunzione ex art. 275, terzo comma cod. proc. pen.; del resto, il ricorrente risulta già condannato in primo grado, giudizio abbreviato, alla pena di anni 10 di reclusione. Inoltre, rileva il Tribunale come già in precedenza con ordinanza del 31 luglio 2020 era stata confermata l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'Il giugno 2020 e nell'assenza di elementi nuovi o non valutati in precedenza sussiste una precilusione. Il ricorrente ritiene un elemento di novità l'aver indicato un nuovo domicilio per gli arresti domiciliari (a Campobasso presso la sua compagna, lontano dai luoghi dei commessi reati). L'ordinanza evidenzia i numerosi precedenti penali del ricorrente, e la sua posizione di vertice nell'associazione ("ruolo primario svolto dall'imputato nel contesto associativo, in qualità di responsabile dì una delle più floride piazze di spaccio [...] ruolo peraltro gestito con modalità particolarmente violente"). Il Tribunale, infine, riscontra la necessità della custodia cautelare in carcere per garantire la recisione dei collegamenti con "l'allarmante contesto associativo in cui l'imputato è risultato inserito, obiettivo non assicurato dalla misura domiciliare che, caratterizzata da controlli necessariamente periodici, non gli impedirebbe di riallacciare, tramite terzi e/o con forme di comunicazione difficilmente controllabili". Conseguentemente non può ritenersi una novità determinante per la sostituzione della misura la semplice indicazione di un diverso indirizzo per gli arresti domiciliari; infatti, la motivazione del Tribunale del riesame si riferisce a comunicazioni dal domicilio con mezzi informatici o con terze persone possibili da qualsiasi residenza. Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente e adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione alle modalità del fatto e (D'alla sua personalità; inoltre, nella preclusione cautelare dovuta alla precedente decisione del 31 luglio 2020. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). 5. Relativamente all'uso del braccialetto elettronico deve rilevarsi che «Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 27046301; vedi anche Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665101). Nel nostro caso, quindi, il Tribunale ha implicitamente valutato l'inidoneità del braccialetto elettronico per le esigenze cautelari gravi, in considerazione della ritenuta inadeguatezza pregiudiziale della custodia cautelare domiciliare. 6. Anche il generico riferimento alla posizione di altri indagati, che hanno beneficiato degli arresti domiciliari, risulta manifestamente infondato, in quanto il Tribunale del riesame adeguatamente motiva rilevando la necessità di un giudizio soggettivo "in ragione del grado di pericolosità accertato e della condotta di vita anche antecedente al reato, escludendo ogni forma di incidenza per così dire automatica delle valutazioni effettuate per taluno degli imputati sulla posizione degli altri". 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla canc