CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 ottobre 2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di Potenza, che ha confermato la decisione del locale Giudice di pace che aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], avvocato del Foro di Potenza. La condotta consiste nell'invio di un esposto al Presidente del Tribunale di Potenza, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Potenza ed al Presidente dell'ordine degli agronomi di Potenza in cui si commentava la condotta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], allorché quest'ultimo aveva formulato alcune diffide rispetto ai lavori della commissione, presieduta da [OSCURATO:PERSONA] e nominata ex art. 21 d.P.R. 327/2021 presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], per determinare il valore delle indennità di esproprio. In particolare, secondo i passaggi dell'esposto — che aveva dato luogo a giudizio disciplinare da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati di Potenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con una decisione di non luogo a procedere — riportati nel capo di imputazione, le diffide a firma di [OSCURATO:PERSONA] erano «apparse come l'ennesimo tentativo di interferire sul lavoro della commissione»; le accuse di [OSCURATO:PERSONA] erano «ingiuste» e finalizzate unicamente ad evitare che la commissione portasse a compimento il proprio compito; la comunicazione della diffide anche all'ordine dei dottori agronomi era un tentativo volto a «far valutare strumentalmente e capziosamente sotto il profilo deontologico» l'attività di [OSCURATO:PERSONA] e della commissione. 2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte deduce violazione dell'art. 595 cod. pen. ed invoca l'esercizio del diritto di critica perché l'esposto "incriminato" era volto solo a manifestare perplessità in ordine alla correttezza ed alla linearità dell'operato dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei lavori della commissione nominata dall'autorità espropriante ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio. Con l'esposto suddetto, poi, si lamentava la continua attività di diffida posta in essere dal legale, ritenuta dal ricorrente un tentativo di interferire, in termini ostativi e ostruzionistici, con i lavori della commissione, determinandone un rallentamento. La presentazione dell'esposto — aggiunge il ricorrente — era diretta esclusivamente a richiedere un intervento del competente ordine professionale, al fine di valutare eventuali profili disciplinari, il cui consiglio aveva deliberato, infine, l'improcedibilità per non essere la condotta rilevante sotto il profilo deontologico. Il ricorrente aveva criticato comportamenti della persona offesa — per come da lui stesso conosciuti e percepiti — che si erano riverberati sui lavori della commissione, ma non aveva utilizzato argumenta ad hominem, né i fatti erano risultati falsi. D'altra parte la circostanza che le espressioni afferissero ad un esposto rende fisiologico che potesse essere adoperato un linguaggio aspro e vibrato, al fine di lumeggiare in maniera negativa il comportamento del professionista segnalato, ma non già per offendere la sua persona. D'altra parte la stessa necessità di sottoporre l'operato del professionista alla valutazione disciplinare del competente ordine professionale rendeva necessario descriverne la condotta nella accezione negativa percepita dal ricorrente. 2 Q 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato una memoria, conclusioni scritte e nota spese. Nella memoria, il difensore ha insistito per l'inammissibilità del ricorso per aspecificità e mancanza di autosufficienza, osservando altresì che la produzione documentale e la deposizione della parte civile aveva smentito che il ritardo nei lavori della commissione fosse dovuto alle diffide dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e che queste ultime contenessero dati fallaci. Anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato telematicamente conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. 1. Prima di entrare nel vivo dell'esame della regiudicanda, pare innanzitutto opportuno rievocare l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284. In particolare, Sez. 5 Fabi ha altresì precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica, che è il tema di odierno interesse. 2. Ebbene proprio alla luce dell'esame diretto delle espressioni contenute nell'esposto e trasfuse nel capo di imputazione, il Collegio deve concludere che il fatto è scriminato dal legittimo esercizio del diritto di critica. E ciò sulla base di una duplice considerazione. 3. In primo luogo, tra i destinatari dell'esposto a firma di [OSCURATO:PERSONA] vi era il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Potenza e, al suo interno, si chiedeva di valutare, se l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse violato delle regole deontologiche che presidiano la professione forense; ne consegue che, almeno con riferimento a questo destinatario ed alla diffusione dell'esposto che è derivata dall'averlo inviato a tale figura istituzionale, occorre tenere presente la giurisprudenza di questa Corte in materia di esposto disciplinare; secondo gli insegnamenti di questa Corte sul tema, non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044; Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Cernoia, Rv. 248422; cfr. anche Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825, sull'esposto inviato ai superiori gerarchici di un carabiniere). In effetti l'esercizio del diritto di critica, anche con la descrizione di comportamenti reputati non corretti e, di contro, sentiti come offensivi dalla persona offesa, rientra nel diritto di [OSCURATO:PERSONA] di chiedere un controllo sull'operato dell'avvocato, limitando il quale si neutralizzerebbe il potere del cittadino di adire il controllo dell'organo funzionalmente competente. Questa conclusione è rafforzata dalla circostanza che le espressioni adoperate erano funzionali all'illustrazione dell'oggetto dell'esposto e non erano gratuitamente offensive, come si dirà di seguito a proposito del mancato superamento del limite della continenza. 4. In aggiunta a quanto sopra osservato laddove lo scritto venga riguardato come esposto al consiglio dell'ordine degli avvocati e, invece, come argomentazione fondante l'annullamento quanto all'invio agli altri due destinatari (rispetto ai quali esso non potrebbe essere qualificato come esposto), si osserva che comunque sussistono i presupposti affinché operi la scriminante del diritto di critica. 4.1. Sul tema della continenza, si rammenta che, secondo un approccio ermeneutico consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide, nella valutazione di tale aspetto del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti e immotivatamente aggressivi dell'altrui reputazione, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442). Sulla scorta di questa premessa, il Collegio osserva che le critiche rivolte a [OSCURATO:PERSONA] e riportate nel capo di imputazione (cfr. supra § 1 del ritenuto in fatto) erano dirette non già alla persona, ma all'operato di quest'ultima e non si sostanziavano in espressioni gratuitamente denigratorie dell'offeso, ma nella aggettivazione di alcuni suoi comportamenti. Questo è avvenuto senza adoperare espressioni volgari e offensive e senza trascendere nell'utilizzo di argumenta ad hominem, ma solo definendo criticamente alcune condotte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione. 4.2. Quanto alla verità di quanto affermato nell'esposto, il Collegio deve rilevare che il presupposto fattuale delle critiche mosse nello scritto sub iudice è che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia inviato, nella qualità, delle diffide o degli scritti indirizzati alla commissione presieduta da [OSCURATO:PERSONA] ovvero relativi all'operato dell'organo collegiale, fatto storico che non pare essere in discussione e che non è stato tacciato di falsità nella sentenza impugnata. Tutto il resto, quanto all'interpretazione, da parte del ricorrente, degli scopi della persona offesa — su cui sono confluite le critiche reputate diffamatorie — è un aspetto attinente all'elaborazione che, del fatto, ha attuato l'imputato e concerne il profilo critico della sua valutazione rispetto al quale è da escludere che ci si possa esprimere in termini di falsità/verità. 4.3. In ordine al requisito dell'interesse pubblico che la sentenza impugnata richiama per escludere la ricorrenza dell'esimente, il Collegio stima che si tratti di un riferimento inconferente, giacché è un parametro che può essere valutato in relazione al diritto di cronaca o a quello di critica politica, ma non in un caso di questo genere. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non costituisce reato. Così deciso il 19/1/2022. Il Consigliere estenso