CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Macerata ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di quella città aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di occupazione abusiva dell'appartamento di%a usufruttuaria tale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Caserta articolando due motivi: 2.1 Con il primo motivo denunzia infatti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento costitutivo del reato rappresentato dalla "invasione arbitraria"; segnala infatti che il Pervez si era introdotto nell'appartamento utilizzando le chiavi ricevute da [OSCURATO:PERSONA] ed in forza di accordi con la comodataria dell'immobile che gli aveva dato incarico di arieggiarlo e verificare periodicamente che tutto fosse a posto. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha spiegato che il "titolo" in forza del quale l'odierno ricorrente aveva le chiavi dell'appartamento risiedeva nell'incarico, ricevuto dalla affittuaria dello stesso, di recarvisi di tanto in tanto durante la sua assenza al fine di farlo arieggiare e di controllare che tutto fosse a posto. Di qui, perciò, la improprietà del richiamo alla giurisprudenza che ha correttamente escluso la configurabilità del delitto in esame laddove l'agente fosse già in possesso dell'immobile, circostanza che, stando alla stessa prospettazione difensiva, deve certamente escludersi essere ravvisabile nel caso di specie. 2.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta difetto di motivazione sulla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. con riguardo alla escussione della Radovici. Le considerazioni svolte a proposito del primo motivo rendono ragione della assoluta irrilevanza della escussione della teste "di riferimento" a fronte del carattere pacifico dell'incarico che l'imputato avrebbe da costi ricevuto e che, come si è visto, non era tale da consentire al ricorrente di avere il "possesso" dell'immobile. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così